Urla “livornese ebreo”: minaccia aggravata dalla discriminazione razziale

La condotta di chi manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esulti per le persecuzioni di cui è stato vittima integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso.

Così hanno stabilito gli Ermellini con sentenza n. 31975/17 depositata il 4 luglio. Il caso. Il GIP convalidava il provvedimento a carico dell’interessato consistente nell’obbligo di presentarsi alla Questura di Lucca in coincidenza di ogni incontro della compagine calcistica della Lucchese. Avverso tale provvedimento, l’interessato ricorre per cassazione lamentando, fra l’altro, l’insufficienza del coro rivolto al tifoso livornese ad incitare alla violenza e alla discriminazione. Minaccia aggravata. La Cassazione, relativamente a tale doglianza, afferma che la condotta di chi manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esulti per le persecuzioni di cui è stato vittima integra il reato di minaccia, aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso. Tale aggravante sussiste non solo quando il reato sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall’agente alla essenza e ai destini del detto popolo . Inoltre, prosegue la Corte, il reato di propaganda di idee discriminatorie di cui all’art. 3, comma 1, lett. a , l. n. 654/1975 ha come presupposto l’effettiva esistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata da pretesa superiorità razziale o da odio etnico. L’odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia o rifiuto ma da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. Nella specie, il Collegio di legittimità rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 maggio – 4 luglio 2017, n. 31975 Presidente Fiale – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 settembre 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha convalidato il provvedimento impositivo a carico di V.F. , consistente tra l’altro nell’obbligo di presentarsi alla Questura di Lucca, nelle modalità temporali ivi stabilite, in coincidenza di ogni incontro della compagine calcistica della . 2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all’art. 2, comma 3, della legge 25 giugno 1993, n. 205. In particolare, è stato sottolineata l’insufficienza di un coro, quale in specie livornese ebreo , ad incitare alla violenza ed alla discriminazione, nonché a propagandare idee fondate sulla superiorità di una razza. Né si potevano individuare i destinatari di siffatta pretesa propaganda. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’inesigibilità della presentazione alla P.G. in occasione di ogni partita di calcio della squadra della . 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, assumendo che la frase in questione era riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in ordine alla punizione della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, che traeva spunto da un’idea discriminatoria fondata sulla pretesa superiorità razziale o etnica. Del pari non vi era difficoltà nell’individuazione delle partite amichevoli programmate ed adeguatamente pubblicizzate. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Per quanto interessa ai fini di giudizio, l’art. 3, legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo infine vigente, prevede che 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito a con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 Euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi b con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi . 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni . Allo stesso tempo, l’art. 2, comma 3, legge 26 aprile 1993, n. 122, stabilisce che Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 . A norma dell’art. 6 della legge 401 cit., quindi, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime Alle persone alle quali è notificato il divieto il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto . 4.2. Ciò posto, ed avuto riguardo al primo motivo d’impugnazione, è stato ad es. osservato che integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, la condotta di colui che effettui telefonate all’indirizzo della persona offesa in specie docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l’occupazione nazista , prospettandole alcuni mali ingiusti, rientranti nel genere di quelli praticati in un lager nazista, e manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui è stato vittima, considerato che la finalità di odio razziale e religioso - integrante l’aggravante in questione sussiste non solo quando il reato sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall’agente alla essenza e ai destini del detto popolo Sez. 5, n. 563 del 19/10/2011, dep. 2012, Deganutti, Rv. 252662 . Come è stato già osservato, il provvedimento impugnato ha altresì opportunamente valutato il contesto in cui sono avvenute le manifestazioni verbali, le quali avevano fatto seguito ad una ripetuta esibizione di saluti romani episodio di per sé non posto alla base del provvedimento . In tal modo è stata così evidenziata la connessione tra l’adesione ovvero il richiamo all’esperienza politica del fascismo, cui il saluto romano accedeva come espressa manifestazione di condivisione, ed alla sua politica progressivamente sempre più repressiva nei confronti della popolazione di religione ebraica, il cui destino nel corso del secondo conflitto mondiale è stato così, implicitamente ma univocamente, augurato al tifoso livornese genericamente inteso. D’altronde, esclusa la possibilità che il coro da stadio sia destinato ad evocare sentimenti di fraternità nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria ad eccezione dei casi di gemellaggi tra tifoserie, ipotesi in alcun modo prospettata in specie , l’accostamento tra l’altrui appartenenza cittadina e la religione ebraica, strettamente unita - come ripetutamente indicato nel provvedimento impugnato - ai richiami all’esperienza politica fascista ed alle sue derive, altro non ha comportato che accomunare nel disprezzo, ed unire nell’avversione e nell’auspicio negativo, colui che risiede ovvero parteggia per la squadra di calcio avversaria al fedele della religione ebraica. Presupposto infatti della configurabilità del reato di propaganda di idee discriminatorie previsto dall’art. 3, comma 1 lett. a , della legge n. 654 del 1975, è l’effettiva sussistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata da pretesa superiorità razziale o da odio etnico Sez. 3, n. 13234 del 13/12/2007, dep. 2008, Bragantini e altri, Rv. 239461 . La propaganda di idee consiste così nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, l’ odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non - invece - sui suoi comportamenti cfr. Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015, Salmè, Rv. 264376 . In ogni caso, peraltro, e contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la fattispecie consistente nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero nell’istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi art. 3, comma primo, lett. a , legge 13 ottobre 1975, n. 654 configura un reato di pura condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l’istigazione siano raccolte dai destinatari Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241073 cfr. anche Sez. 1, n. 724 del 26/11/1997, dep. 1998, Insabato, Rv. 209445 . D’altronde in specie il provvedimento impugnato, tenuto altresì conto della non contestata valutazione di pericolosità dell’odierno ricorrente, trae la sua origine dalla mera denuncia per l’ipotesi di reato di cui all’art. 3 della legge 654 cit., ed al riguardo non può che esserne valutato il fumus, la cui sussistenza appare indubbia alla stregua delle considerazioni che precedono fermi gli eventuali accadimenti successivi di cui all’art. 2, comma 3, cit. . 4.3. In relazione al secondo motivo di censura, è insegnamento ripetuto che, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363 . Infatti l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659 . In proposito, infine, è stato osservato che ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l’accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all’autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l’onere di tenersi informato sul punto Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318 . Alla stregua di siffatti consolidati principi, ed ai fini di rilievo nel presente giudizio, non vi è naturalmente questione circa le partite ufficiali disputate dalla squadra di calcio della XXXXXXXX nel campionato di riferimento ovvero in ordine agli incontri, sempre ufficiali, organizzati nelle manifestazioni serventi quali ad es. la Coppa Italia e comunque sempre sotto l’egida della competente Lega delle società di calcio o della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In relazione alle ulteriori manifestazioni sportive, individuate in tornei ed amichevoli , l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia si correla inevitabilmente all’onere di informazione. Il torneo , di per sé, rappresenta manifestazione organizzata con la partecipazione di più squadre, e quindi la programmazione e la pubblicizzazione dell’evento, che l’interessato è tenuto a conoscere, sono insite nella natura di questo. L’ amichevole postula parimenti una previa organizzazione, richiedendo comunque il coinvolgimento quantomeno di altra società calcistica, e nell’attuale notorio stato di diffusione e condivisione delle notizie la conoscenza di siffatti eventi rientra nel patrimonio comune delle persone, in specie tra l’altro appassionate sostenitrici dei propri colori calcistici. In definitiva, e proprio in considerazione della necessità che anche siffatte minori occasioni abbiano adeguata previa pubblicità sui normali mezzi di comunicazione, la decisione estemporanea di darvi corso al di fuori di tali modalità comunque organizzate e conosciute ovvero facilmente conoscibili esclude l’onere di informazione dell’interessato, proprio per il difetto di quella programmazione comunque insita invece nella predisposizione dell’evento-torneo ovvero dell’evento-amichevole. Anche questo profilo di censura non può quindi essere accolto. 5. I motivi di impugnazione sono pertanto infondati. Ne consegue il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.