Impianto dell’aria troppo rumoroso: la richiesta di oblazione non salva l’albergatore

La Cassazione fa un excursus sulla disciplina dell’istanza di oblazione nell’ambito del procedimento per decreto penale, rilevando quanto previsto dalla legge agli artt. 464 c.p. e 141 disp. att. c.p.p

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 28671/17 depositata il 9 giugno. Il caso. Il GIP, all’esito di giudizio abbreviato instauratosi a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 659, comma 1, c.p. recante Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone . L’imputato, in qualità di titolare dell’albergo, non aveva impedito o comunque permesso che gli impianti di trattamento dell’aria producessero rumore ad intensità superiore ai limiti consentiti dalla legge, recando disturbo alla popolazione residente. L’imputato ricorre per cassazione lamentando, fra l’altro, il rigetto della richiesta di oblazione, dichiarata dal Giudice inammissibile. L’istanza di oblazione. La Corte di Cassazione, a tal proposito, ritiene opportuno ricordare che i rapporti tra l’istituto dell’oblazione ed il procedimento per decreto sono disciplinati, principalmente dall’art. 464 c.p.p. nonché dall’art. 141 disp. att. c.p.p Tali disposizione sono dirette a contemperare le esigenze di rapidità della definizione del processo con quelle di favor verso una fattispecie estintiva di reato. In particolare, per quanto concerne la richiesta di oblazione in relazione al procedimento per decreto penale, la Suprema Corte afferma che a seguito della notifica del decreto penale di condanna, l’imputato può proporre opposizione, la quale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla notificazione e qualora il PM non abbia avvisato l’indagato della facoltà di proporre istanza di oblazione, in virtù di quanto prevede l’art. 141 disp. att. c.p.p., il decreto penale di condanna deve contenere menzione di detta facoltà . Dopodiché l’imputato può, alternativamente, formalizzare ritualmente la dichiarazione di opposizione senza dar luogo all’istanza di oblazione oppure presentare contestualmente alla dichiarazione di estinzione, l’istanza di oblazione . Nel primo caso trova applicazione la regola, ispirata a ragioni di economi processuale, secondo cui nel giudizio conseguentemente instaurato, l’imputato non potrà presentare alcuna nuova richiesta di rito alternativo, né potrà presentare una domanda di oblazione . Nel secondo caso, invece, il giudice deve decidere sulla domanda di oblazione prima di pronunciarsi su eventuali ulteriori istanze di rito alternativo. Se poi l’istanza di oblazione è accolta, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato. Al contrario, in caso di dichiarazione di inammissibilità di tale istanza, se l’imputato ha presentato, in subordine, una richiesta di rito speciale, trova applicazione la regola posta in materia di riti alternativi che configura l’instaurazione del rito speciale come una scelta non reversibile, che determina la preclusione in ordine alla proposizione di richieste processuali differenti, impedendo, conseguentemente, la riproposizione dell’istanza di oblazione . Nella fattispecie, la soluzione accolta dal primo giudice può dirsi corretta e la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 9 giugno 2017, n. 28671 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, era stato condannato, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di 120,00 Euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 659, comma 1 cod. pen., per avere, nella sua qualità di amministratore unico della H.T. S.r.l., titolare dell’ omissis sito a omissis , non impedito o comunque permesso che gli impianti tecnologici di trattamento aria, posti sulla copertura dell’edificio ed a servizio dell’albergo, producessero rumore ad intensità tale da essere superiore ai limiti consentiti e tale da recare disturbo alle occupazioni ed al riposo alla popolazione residente . Fatti accertati in Milano in data 8 e 18/11/2013. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due distinti motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 162-bis cod. pen., 464, comma 3 e 557 cod. proc. pen., 3 e 111 Cost., per avere il primo giudice rigettato l’istanza di oblazione presentata contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna sul presupposto della mancata elisione delle conseguenze dannose e/o pericolose della condotta e, successivamente, dichiarato inammissibile la nuova richiesta di oblazione presentata all’udienza successiva, una volta che l’imputato si era, invece, adoperato per la loro eliminazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., la violazione o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 659, comma 1, cod. pen. e 10 legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché la contraddittorietà o illogicità della motivazione in merito alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata assumerebbe l’esistenza del reato contestato sulla scorta del mero superamento, rilevato dall’ARPA, del limite differenziale in ambito notturno previsto dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 laddove tale violazione configurerebbe, al più, l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Sotto un secondo aspetto, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata abbia ravvisato la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. nonostante la mancata dimostrazione che le fonti sonore avessero l’attitudine a disturbare un numero indeterminato di persone, atteso che le misurazioni eseguite dall’ARPA di Milano sarebbero state effettuate da unico appartamento, limitrofo alla fonte rumorosa. Per tale motivo, la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione per travisamento della prova. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo di doglianza, il ricorrente argomenta che il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la nuova richiesta di oblazione discrezionale formulata dall’imputato ex art. 162-bis cod. pen. dopo che la prima analoga istanza, formulata contestualmente all’opposizione a decreto penale, era stata anch’essa dichiarata inammissibile per non avere lo stesso in precedenza provveduto ad eliminare le conseguenze, dannose o pericolose, della condotta di reato. Secondo il ricorrente, infatti, l’inammissibilità e la preclusione cui fanno riferimento gli artt. 464, comma 3 e 557, comma 2 cod. proc. pen. conseguirebbero al solo caso in cui l’imputato, nel fare opposizione a decreto penale, non provvedesse, contestualmente, a presentare la richiesta di oblazione. Viceversa, ove quest’ultima istanza sia stata tempestivamente avanzata, essa potrebbe essere sempre reiterata in un momento successivo, secondo la regola fissata dall’art. 162-bis cod. pen., il cui comma 5 ne consente la riproposizione fino alla discussione finale del dibattimento di primo grado. Diversamente opinando, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati destinatari di decreto penale di condanna, scelta processuale da loro non dipendente, rispetto agli altri, atteso che i primi, senza plausibile ragione, sarebbero penalizzati perché avrebbero un lasso temporale assai limitato per elidere le conseguenze del reato ciò che, in definitiva, configurerebbe una violazione degli artt. 3 e 111, comma 3 Cost 2.1. Tanto premesso, giova ricordare che i rapporti tra l’istituto dell’oblazione ed il procedimento per decreto sono disciplinati, principalmente, dall’art. 464 cod. proc. pen. e dalle omologhe disposizioni dettate per il procedimento pretorile dall’art. 557 del codice di rito nonché dall’art. 141 disp. att. cod. proc. pen. disposizioni che si fanno carico della necessità di contemperare le esigenze di deflazione dibattimentale e di rapida definizione del processo con quelle di favor verso una fattispecie estintiva del reato che realizza un contenimento della risposta sanzionatoria e dei suoi effetti desocializzanti e che, al contempo, attua una forma di reintegrazione dell’offesa recata dalla condotta di rilevanza penale. Contemperamento che il codice di rito realizza attraverso una rigida scansione dei tempi processuali previsti per la presentazione dell’istanza di oblazione e la correlata previsione di un regime di preclusioni una volta che, nel procedimento per decreto penale, sia stata presentata formale opposizione. Infatti, a seguito della notifica del decreto penale di condanna, l’imputato può proporre opposizione, la quale deve essere presentata entro il termine di quindici giorni dalla notificazione, secondo quanto stabilito dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen Nel caso in cui il Pubblico ministero non abbia avvisato la persona sottoposta alle indagini della facoltà di proporre istanza di oblazione, l’art. 141 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che il decreto penale di condanna debba contenere menzione di tale facoltà. A questo punto, possono darsi due alternative. 2.1.1. La prima è che l’imputato formalizzi, ritualmente, dichiarazione di opposizione, senza però fare luogo all’istanza di oblazione. In questo caso, troverà applicazione la regola, chiaramente ispirata ad una esigenza di economia processuale, secondo cui nel giudizio conseguentemente instaurato, l’imputato non potrà presentare alcuna nuova richiesta di rito alternativo, né potrà presentare una domanda di oblazione art. 464, comma 3, cod. proc. pen. . 2.1.2. Qualora, invece, l’imputato presenti, contestualmente alla dichiarazione di estinzione, istanza di oblazione, il giudice, ai sensi dell’art. 464, comma 2, sempre in omaggio ad una esigenza di economia processuale, deciderà sulla domanda in questione prima di pronunciarsi su eventuali ulteriori istanze di rito alternativo presentate a norma del comma 1 dello stesso art. 464. In tal caso, quando la domanda di oblazione sia accolta, il giudice ovviamente pronuncerà sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato mentre quando, viceversa, essa venga dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata potranno darsi due soluzioni. La prima ipotesi ricorre nel caso in cui non sia presentata, a norma del citato comma 1 dell’art. 464, alcuna istanza di definizione alternativa al dibattimento, che conseguentemente, verrà ritualmente instaurato. Ed in tal caso, la richiesta di oblazione, già rigettata, potrà essere ripresentata Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009, dep. 15/12/2009, D’Agostino, Rv. 244820 Sez. 2, n. 24062 del 20/05/2008, dep. 12/06/2008, Pezzuti, Rv. 240615 Sez. 3, n. 12341 del 4/02/2005, dep. 1/04/2005, Mazzola, Rv. 231067 , atteso che in tal caso la rinnovazione costituisce lo strumento per un sindacato sulla precedente decisione reiettiva e non concreta quella domanda presentata nel giudizio che, come tale, è preclusa espressamente dall’art. 464 cod. proc. pen., comma 3 Sez. 3, 6 luglio 2015 n. 28568 Sez. 3, n. 17631 del 23/03/2005, 10/05/2005, Vezzari, Rv. 231311 . Tale soluzione è coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, che si è pronunciata nei medesimi termini con riferimento al rito abbreviato, atteso che la questione si pone, in maniera del tutto analoga, per l’oblazione Sez. 3, n. 12939 in data 8/03/2006, dep. 12/04/2006, Managò, Rv. 233932 v. anche Sez. 4, n. 46367 del 24/10/2007, 13/12/2007, Caminiti, Rv. 238430 . Giova nondimeno osservare che la riproposizione della richiesta d’oblazione discrezionale, respinta dal giudice per le indagini preliminari, presuppone che sia riproposta la stessa domanda avanzata al G.i.p. e non una domanda diversa atteso che ammettere la riproposizione di una domanda d’oblazione fondata su presupposti fattuali diversi da quelli sottoposti all’esame del G.i.p. . significherebbe eludere, senza alcuna plausibile ragione, la previsione del limite cronologico voluto dal legislatore Sez. 3, n. 17631 del 23/03/2005, 10/05/2005, Vezzari, Rv. 231311 . La questione si è posta proprio con riferimento al caso in cui dopo che l’istanza di oblazione discrezionale è stata dichiarata inammissibile in quanto non erano state eliminate le conseguenze del reato, l’imputato presenti una nuova richiesta dopo avervi, invece, provveduto. In questo caso, si è ritenuto che la nuova istanza sia parimenti inammissibile, in quanto la eliminazione delle conseguenze dannose del reato da parte del contravventore, costituendo un presupposto dell’ammissibilità dell’oblazione, non può essere effettuata quando ormai è scaduto il termine per proporre l’oblazione. La seconda ipotesi sussiste qualora sia, invece, presentata una richiesta di rito speciale giudizio immediato, giudizio abbreviato o applicazione di pena . In questo caso, trova invece applicazione, la regola generale posta in materia di riti alternativi, che configura l’instaurazione del rito speciale come una scelta non reversibile, che determina la preclusione in ordine alla proposizione di richieste processuali differenti, impedendo, conseguentemente, la riproposizione dell’istanza di oblazione cfr. Sez. 1, n. 18141 del 21/03/2014, dep. 30/04/2014, P.C. in proc. Baiocchi, Rv. 259645, secondo cui la domanda di oblazione non può essere proposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento introdotto con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, atteso quanto previsto sia dal comma secondo, sia dal comma terzo dell’art. 464, cod. proc. pen. . 2.1. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento deve ritenersi che la soluzione accolta dal primo giudice sia stata del tutto corretta. A seguito della pronuncia del decreto penale di condanna, l’interessato aveva proposto rituale opposizione, contestualmente formalizzando istanza di oblazione e, in subordine, di rito abbreviato. Rigettata l’istanza di oblazione, sul presupposto che l’imputato non avesse eliminato le conseguenze dell’attività criminosa, è stato conseguentemente ammesso, ricorrendone i presupposti, il rito abbreviato, che era stato richiesto in via subordinata rispetto all’oblazione. E una volta ammesso l’abbreviato del tutto giustificatamente il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l’inammissibilità dell’ulteriore istanza di oblazione. Del resto, come già chiarito, dipendendo l’ammissibilità dell’oblazione dall’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, queste ultime devono essere state già eliminate al momento della proposizione dell’opposizione e della contestuale richiesta d’oblazione, posto che, in caso contrario, verrebbe sterilizzata la funzione stessa della preclusione contenuta nel comma 3 dell’art. 464, funzionale alla necessità di fissare un limite temporale per esercitare la scelta dei riti alternativi o comunque delle misure deflative. Né potrebbe sostenersi, secondo la tesi difensiva, che la riproposizione dell’istanza di oblazione potrebbe consentirsi in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell’art. 162-bis cod. pen., che contemplava la riproponibilità della domanda sino al momento della discussione finale del giudizio di primo grado, avendo questa Corte chiarito che tale norma deve ritenersi implicitamente abrogata dal comma 3 dell’art. 464 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 37 della legge n. 479 del 1999 nei limiti in cui essa è incompatibile con la preclusione temporale fissata dalla nuova disposizione Sez. 3, n. 17631 del 23/03/2005, 10/05/2005, Vezzari, Rv. 231311 . Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della questione dedotta. 3. Venendo, quindi, al secondo motivo di doglianza, il ricorrente assume per un verso l’avvenuta integrazione non della fattispecie contestata, quanto piuttosto dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 cd. Legge quadro sull’inquinamento acustico e, per altro verso, il mancato accertamento della capacità di recare disturbo alla pubblica tranquillità ad opera delle fonti sonore prodotte delle macchine in uso nell’albergo riferibile alla società di cui l’imputato era il legale rappresentante. 3.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente rileva, innanzitutto, che l’impianto di condizionamento dell’albergo in esame sarebbe da classificare quale sorgente fissa di emissioni sonore, avuto riguardo alla previsione dell’art. 2 della legge n. 447 del 1995, a mente del quale sono sorgenti sonore fisse gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore . Conseguentemente, sarebbe configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 della legge sopra menzionata, che sanziona il fatto di colui il quale nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione o di immissione fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a della stessa legge. E a sostegno di tale ricostruzione viene citato l’indirizzo giurisprudenziale compendiato nella sentenza Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885, secondo il quale è configurabile a l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia b la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità, rivelandosi concretamente idoneo a turbare la pubblica quiete c quella di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive dei limiti relativi alle immissioni acustiche. Ritiene, nondimeno, il Collegio che proprio l’indirizzo citato dal ricorrente confermi la correttezza della soluzione accolta dal giudice di prime cure. Ciò in quanto, nel caso di specie, se per un verso le fonti sonore rumorose superavano i limiti assoluti o differenziali fissati dalle leggi e dai decreti in materia, per altro verso è stato altresì accertato v. amplius quanto specificato al § 3.2 che le stesse recavano un pregiudizio al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di soggetti, ciò che, proprio secondo la tesi giurisprudenziale richiamata dal ricorrente, impone di escludere la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, rimanendo conseguentemente integrata la contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen Quanto, poi, alla individuazione di quale tra le due fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 659 sia configurabile, non ravvisandosi, nel caso che occupa, la violazione di altre prescrizioni legali o della Autorità, diverse da quelle impositive dei limiti relativi alle immissioni acustiche, deve conclusivamente ritenersi che sia rimasta integrata proprio la contravvenzione contemplata dal comma 1 e non quella prevista dal comma 2 dell’art. 659 cod. pen 3.2. Venendo al secondo profilo, chiaramente connesso con il primo, occorre premettere che la contravvenzione contestata configura, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, un reato di pericolo concreto, sicché è necessario l’accertamento che la condotta rumorosa sia concretamente idonea a recare un vulnus alla pubblica tranquillità, ovvero un pregiudizio alla quiete nello svolgimento delle occupazioni o nel riposo di una pluralità indeterminata di soggetti. Fermo restando che, proprio per la sua natura di fattispecie di pericolo, non è necessaria, ai fini della integrazione della fattispecie, la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. È, peraltro, evidente che l’accertamento dell’idoneità offensiva della singola condotta configura un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, restando riservato alla Corte di legittimità il mero controllo sulla logicità del ragionamento giustificativo del predetto giudizio di fatto. Nel caso di specie, peraltro, il tribunale milanese ha innanzitutto sottolineato come le emissioni sonore superassero di 9,5 db il limite differenziale in ambito notturno stabilito dal D.P.C.M. 14/11/1996 ma soprattutto ha riscontrato, alla stregua dell’esposto presentato dall’amministratore del condominio di Via Ponte Seveso n. 40 a Milano, il fatto che il rumore diffuso dall’impianto di trattamento dell’aria dell’hotel fosse effettivamente idoneo a recare grave disturbo alle occupazioni ed al riposo di una pluralità di soggetti, residenti in un condominio sito in corrispondenza del numero civico, il n. 40, immediatamente precedente a quello dell’albergo il n. 38 . E in questo modo, la sentenza impugnata ha adeguatamente esplicato, con percorso motivazionale immune da censure logiche, le ragioni per le quali è stato ritenuto che fosse stata accertata la concreta idoneità della condotta a raggiungere una molteplicità di persone indeterminate. Ne consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di censura. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarate inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 duemila in favore della Cassa delle Ammende.