Falsificazione di una cambiale: sì o no alla depenalizzazione?

Il d.lgs. n. 7/2016 ha abrogato l’art. 485 c.p. relativo alla falsità in scrittura privata, ma l’art. 491 c.p. punisce la falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, atti inequivocabilmente qualificabili come scritture private. Come riportare dunque coordinamento in tale contesto normativo?

La soluzione ermeneutica viene fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25948/17 depositata il 24 maggio. La vicenda. La decisione in oggetto origina dall’assoluzione per abolitio criminis dell’imputata dal reato di falsità in foglio firmato in bianco art. 486 c.p. , contestato per aver abusato di una cambiale firmata in bianco e rilasciata al padre a garanzia di un debito poi estinto, riempiendo la stessa e mettendola all’incasso indicandosi falsamente come beneficiaria del titolo di credito. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello ricorre per la cassazione della pronuncia deducendo la violazione di legge in quanto il fatto non sarebbe coperto dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 7/2016. Depenalizzazione, solo in parte. L’art. 485 c.p. è stato abrogato dall’intervento di depenalizzazione di cui al predetto d.lgs. n. 7/2016. In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. d del citato d.lgs. ha sostituito completamente la formula dell’art. 491 c.p. rubricato falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito escludendo il richiamo all’art. 485 c.p. poiché appunto abrogato con la conseguenza per cui la falsità in scrittura privata non costituisce più reato. L’art. 491 continua però a fare riferimento al testamento olografo, alla cambiale e ai titoli di credito, atti indiscutibilmente riconducibili alla categoria della scrittura privata. Si pone dunque l’esigenza di interpretare in senso logico-sistematico il contesto normativo descritto e ciò consente di affermare che la falsificazione delle scritture privare elencate dall’art. 491 c.p. e dunque testamento olografo, cambiale e titoli di credito costituisce ancora reato se commessa – come prescrive la norma - al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno . Nel caso di specie, trattandosi della falsificazione di una cambiale, espressamente elencata dall’art. 491 c.p. e dunque esclusa dall’ambito della depenalizzazione dell’art. 485 c.p., il ricorso merita accoglimento. La sentenza viene in conclusione cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 aprile – 24 maggio 2017, n. 25948 Presidente Bruno – Relatore Riccardi Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione concerne i limiti dell’incidenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 485 c.p., da parte dell’art. 1, lett. a , d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. L’art. 2, comma 1, lett. d , d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha sostituito la precedente formulazione dell’art. 491 cod. pen. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena , secondo cui Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell’articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso . Secondo la nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., la cui rubrica è ora intitolata Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito , Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso . Non costituendo più reato la falsità in scrittura privata, in conseguenza della citata abrogazione dell’art. 485 cod. pen., che, non a caso, non è più richiamato nell’art. 491, comma 1, cod. pen., occorre interpretare tale ultima previsione, poiché, da un lato, tra le falsità prevedute dagli articoli precedenti non possono essere ricomprese quelle originariamente previste dall’art. 485 cod. pen. perché abrogato dall’altro, appare indiscutibile la natura di scritture private del testamento olografo, della cambiale e di ogni altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. Orbene, l’interpretazione logico-sistematica della nuova disposizione consente di affermare che, limitatamente a quelle previste dall’art. 491, comma 1, cod. pen., la falsificazione delle scritture private costituisce ancora reato se commessa al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno . Depone in tal senso innanzitutto il nuovo titolo della rubrica, da cui si evince che il contenuto precettivo della norma è destinato a disciplinare non, come in precedenza, l’estensione della pena prevista dagli artt. 476, 482 e 489 cod. pen. ad alcune categorie di documenti privati equiparati agli atti pubblici, bensì l’attività di falsificazione ovvero di utilizzazione dei suddetti documenti, frutto di falsificazione testamento olografo, cambiale, titoli di credito . Ciò appare evidente alla luce del nuovo contenuto della norma, che sottopone alle pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’art. 476 cod. pen., e nell’art. 482 cod. pen., ovvero, in caso di mera utilizzazione della scrittura privata da altri falsificata, alla pena prevista dall’art. 489 cod. pen., le condotte di falsificazione da intendersi nel duplice, tradizionale significato, alternativo, di contraffazione o di alterazione ovvero di utilizzazione degli atti innanzi indicati, ove commessa in una delle forme previste dagli articoli collocati, nell’ordine codicistico, prima dell’art. 491 cod. pen. ad eccezione di quelle precedentemente contemplate dall’art. 485 cod. pen. . L’effetto abrogativo dell’art. 485 cod. pen. va, pertanto, delimitato, nel senso che esso opera nei confronti di tutte le scritture private diverse da quelle contemplate nell’art. 491, comma 1, cod. pen., nella sua nuova formulazione, nonché, nei confronti di queste ultime, in tutti i casi in cui l’attività di falsificazione non sia sorretta dal dolo specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., da parte del d.lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell’attività di falsificazione ovvero di utilizzazione dell’atto falso , realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore , sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016, Cimino, Rv. 267291, in una fattispecie in tema di cambiali . Nel caso di specie, riguardando la falsificazione una cambiale, espressamente prevista dalla fattispecie di cui all’art. 491 cod. pen., e perciò esclusa dall’ambito della depenalizzazione degli artt. 485 e 486 cod. pen., la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.