Se occorre la convalida del PM è inammissibile la richiesta di riesame

Qualora il Pubblico Ministero, delegando la polizia giudiziaria all’esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti rinvenute e non provveda alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l’ordinamento riserva al sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, potendosi solo esperire il ricorso al GIP contro l’eventuale restituzione da parte del Pubblico Ministero.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Penale, con sentenza n. 20212/17, depositata il 27 aprile, chiamata a decidere avverso il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame dichiarava l’inefficacia del sequestro di dispositivi informatici in uso ad una persona indagata di frode informatica perché il sequestro non era stato convalidato dal Pubblico Ministero. L’errore giuridico di fondo. La procura ricorreva in Cassazione ritenendo che, poiché il sequestro non è stato operato su iniziativa della polizia giudiziaria, non era necessaria alcuna convalida. La Suprema Corte accoglie il ricorso facendo notare come la soluzione avrebbe dovuto essere comunque diversa da quella adottata dal Tribunale del riesame. Invero, se fosse stato necessario il successivo decreto di convalida del PM in quanto il sequestro era da considerarsi di iniziativa della polizia giudiziaria , la richiesta di riesame andava dichiarata inammissibile potendosi solo esperire il ricorso al GIP contro l’eventuale restituzione da parte del Pubblico Ministero. Qualora, invece, il decreto di sequestro si dovesse considerare emesso direttamente dal PM e semplicemente adottato dalla polizia giudiziaria , il Tribunale doveva respingere il gravame in quanto non vi era la necessità di un successivo provvedimento di convalida salva la possibilità di valutare, ove richiesto, la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora . Errata valutazione sulla necessità di convalida. Per gli Ermellini, nel nostro caso è proprio all’interno di questa seconda ipotesi che dovevamo considerarci in quanto nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM erano stati indicati i beni da ricercare codici di carte di credito, strumenti utilizzati per la clonazione delle carte di credito, carte di credito clonate ed i sistemi informatici utilizzati per compiere i reati. Tutti beni, successivamente sottoposti a sequestro dai Carabinieri. La quaestio iuris riguarda, quindi, più in generale, se il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione privo di indicazioni specifiche circa le cose da assicurare al procedimento debba essere convalidato oppure no. Specificità del decreto di perquisizione e sequestro. Un orientamento più rigoroso ritiene che, con rifermento al contenuto di specificità richiesto nel decreto di perquisizione infatti che gli artt. 247, 253 e 355 c.p.p. vadano interpretati nel senso che quando il decreto di perquisizione adottato dal Procuratore della Repubblica si limiti a disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per il quale si procede” o di quanto rinvenuto e, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine”, senza alcuna ulteriore indicazione specifica delle cose da ricercare, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l’indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione ad essa alla discrezionalità della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall’art. 355 c.p.p. da ultimo, Sez. III, n. 9858/16 , che riprende quanto affermato da Sez. II, n. 12263/08 Sez. V, n. 43282/08, Vastola Sez. V, n. 35138/10 . Ne consegue che perché il sequestro non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione che lo dispone individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo. Il diverso orientamento. Secondo altra posizione della Suprema Corte, invece, è legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del Pubblico Ministero, seppure in detto decreto non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di corpo di reato e di cosa pertinente al reato Sez. II, n. 35866/08 . Pertanto, solo quando la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dal corpo di reato o di cose pertinenti al reato, l’autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro. In questi casi, poiché la indeterminatezza dell’indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro è necessario il tempestivo controllo dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 355 c.p.p Le conclusioni della Suprema Corte. Tirando le conclusioni, gli Ermellini, aderiscono a questo secondo orientamento e, di conseguenza, ritengono che il riesame proposto andava respinto non ravvisandosi la necessità del successivo provvedimento di convalida. Essendo, invece, stato accolto il gravame sotto tale profilo, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale del riesame. Tuttavia, anche ponendosi nell’ottica del primo orientamento, i Giudici di legittimità ritengono considerarsi inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal Pubblico Ministero, che demandi alla discrezionalità degli operanti l’individuazione e la qualificazione dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, non potendo l’interessato attivare il procedimento di riesame essendo prevista a sua tutela solo l’opposizione al GIP descritta dall’art. 263 c.p.p. già in questi termini, Sez. VI, n. 39040/13 Sez. II, n. 40657/12 .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 – 27 aprile 2017, n. 20212 Presidente Gallo – Relatore Alma Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2016 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato l’inefficacia del sequestro di dispositivi informatici in uso all’indagata operato dalla P.G. in data 2 dicembre 2016 in pregiudizio di S.S. nell’ambito del proc. pen. 11667/16 R.G.n.r. iscritto per gli ipotizzati reati di cui agli artt. 640-ter cod. pen. e 55, comma 9, d.Lgs. 231/2007, in quanto îl predetto sequestro non risulta essere stato convalidato dal Pubblico Ministero. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, deducendo che il sequestro de quo è stato effettuato all’esito di una perquisizione disposta con decreto nel quale si faceva espresso riferimento ai sistemi informatici rinvenibili nella disponibilità dell’indagata proprio al fine di trarre da essi elementi di prova in ordine ai reati contestati. Il sequestro disposto con il medesimo decreto di perquisizione non è stato quindi operato di iniziativa della polizia giudiziaria e non richiedeva, quindi, una successiva convalida. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve, innanzitutto, essere rilevato che il provvedimento del Tribunale del riesame di Monza è caratterizzato da un errore giuridico di fondo. Infatti delle due l’una o il decreto del Pubblico Ministero doveva essere inteso come decreto di sequestro specificamente relativo ai beni appresi all’indagata S.S. ed allora il Tribunale avrebbe dovuto respingere il gravame ritenendo che non vi fosse necessità di un successivo provvedimento di convalida - salva naturalmente la possibilità di valutare, qualora richiesto, la sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora - ovvero, qualora era da ritenersi che ci trovasse in presenza di un provvedimento ablativo caratterizzato dall’iniziativa della polizia giudiziaria e, quindi, necessitante di un successivo decreto di convalida del Pubblico Ministero, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta di riesame avanzata dall’indagata, richiesta che l’ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha optato per questa seconda ipotesi ritenendo che il provvedimento ablativo necessitasse di convalida ma non ha poi provveduto di conseguenza secondo i consolidati principi in materia dettati da questa Corte Suprema. Fermo restando, infatti, il principio secondo quale Quando il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal PM si limiti ad ordinare il vincolo delle cose pertinenti al reato o di quanto rinvenuto e ritenuto utile a fini di indagine , il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria, attesa l’indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della PG nella individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall’art. 355 cod. proc. pen., pena l’inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell’obbligo di restituzione delle cose sequestrate ex multis Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465 deve però anche essere ricordato che È inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero che abbia genericamente ordinato di sequestrare le cose pertinenti al reato e non abbia poi provveduto alla convalida In motivazione, la Corte ha precisato che l’interessato può richiedere la restituzione delle cose al P.M. ed esperire l’opposizione al G.i.p. in caso di diniego Sez. 6, n. 39040 del 02/05/2013, Massa, Rv. 256327 Sez. 2, n. 40657 del 09/10/2012, Azzariti Fumaroli, Rv. 253679 Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, Fanesi, Rv. 233625 Sez. 2, n. 26679 del 29/04/2003, Felici, Rv. 225164 ed altre in senso conforme . Per solo dovere di completezza deve però essere evidenziato che errata è comunque risultata essere anche la valutazione sulla necessità di convalida del provvedimento di sequestro. Infatti dall’esame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 29 novembre 2016 risulta che effettivamente erano state indicati nel decreto stesso i beni da ricercare codici di carte di credito, strumenti utilizzati per la donazione delle carte di credito, carte di credito donate ed i sistemi informatici utilizzati per compiere i reati , beni, poi in effetti sottoposti a sequestro dai Carabinieri di Meda in data 2 dicembre 2016. La questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, concerne il contenuto di specificità richiesto ad un decreto di perquisizione, con riferimento alle cose da ricercare e sequestrare, al fine di valutare se sia suscettibile di riesame il sequestro conseguente a perquisizione. In proposito si è osservato che da un lato non è consentito che il decreto di perquisizione possa, per la sua genericità, diventare uno strumento di ricerca non di elementi di prova, ma di notizie di reato v. Sez. 6, n. 2882 del 06/10/1998, Calcaterra, Rv. 212678, la quale ha affermato che al fine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della notitia criminis è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica, in caso di cose pertinenti al reato , della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano in re ipsa , della effettiva possibilità di qualificazione di corpo del reato delle cose apprese, attraverso l’accertamento dell’immediatezza descritta dall’art. 253 comma 2, cod. proc. pen. tra esse e l’illecito penale . E tuttavia, dall’altro lato ha puntualizzato questa Corte - non è possibile pretendere l’indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, sia perché il più delle volte le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l’art. 248 cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerca una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all’esito dell’eseguita perquisizione. Nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all’esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di corpo di reato e cosa pertinente al reato . Sez. 1, n. 1953 del 10/03/1997, Corini, Rv. 207430 Sez. 6, n. 1934 del 27/05/1998, Melloni, Rv. 211593 Sez. 2, n. 35866 del 19/06/2008, Muscio, Rv. 241113 . Solo quando, invece, la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali si procede, l’autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro v. tra le tante Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999, dep. 2000, Cogni, Rv. 215566, secondo la quale, in tema di sequestro, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine , egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento . Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen Ciò non toglie, però, che, come già sopra evidenziato, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all’esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l’ordinamento riserva al sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, potendosi solo esperire il ricorso al G.i.p. contro l’eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. . 3. Per le ragioni sopra indicate l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza per l’ulteriore seguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.M. di Monza.