Il certificato del casellario giudiziario va letto tutto

Il giudice dell’esecuzione, investito con incidente di esecuzione della richiesta di revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, deve valutare, al fine di apprezzare la sussistenza dei relativi presupposti, tutto ciò che risulti dal certificato del casellario giudiziario.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19372/17 depositata il 21 aprile. Il caso. Il GIP del Tribunale di Napoli decideva, in funzione di giudice dell’esecuzione, per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad un soggetto per avere il condannato commesso altro delitto, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio. Il giudice, inoltre, aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al predetto, per aver riportato, sempre nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superava i limiti di cui all’art. 163 c.p. . Avverso tale pronuncia ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale partenopeo, chiedendone l’annullamento sulla base del motivo che il giudice aveva applicato erroneamente la legge penale. Infatti, il giudice dell’esecuzione, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che il condannato aveva commesso un altro reato, di rapina, comportando la revoca della sospensione, già concessa, ai sensi dell’art. 168, n. 1, c.p. . Il certificato del casellario giudiziario. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice ha ritenuto non superati i limiti di cui all’art. 163 c.p., riferendosi chiaramente alla successiva sentenza, pure oggetto d’esame, concessiva della sospensione condizionale, che ha invece revocato . Il problema che si riscontra nel caso di specie, però, è che la valutazione effettuata dal giudice di merito doveva essere relativa al controllo dei benefici concessi al condannato e all’apprezzamento dei presupposti della loro revoca. Questa, però, previo richiamo al certificato del casellario giudiziale, è stata limitata agli effetti derivanti da solo alcune delle sentenze richiamate, ma non tutte. Pertanto la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto il giudice dell’esecuzione, investito con incidente di esecuzione della richiesta di revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, deve valutare, al fine di apprezzare la sussistenza dei relativi presupposti, tutto ciò che risulti dal certificato del casellario giudiziario. Alla strega di questo principio, la sentenza va annullata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 novembre 2016 – 21 aprile 2017, numero 19372 Presidente Vecchio – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 novembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo, in funzione di giudice della esecuzione, sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, pervenuta in data 1 marzo 2011, che ha ritenuto parzialmente fondata, previa verifica della propria competenza - ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a P.E. con la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 aprile 2004, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 marzo 2006 e irrevocabile il 2 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 168, comma primo, numero 1 cod. penumero , per avere il condannato commesso, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, altro delitto il 24 dicembre 2008 e il 5 gennaio 2009 , per il quale gli era stata inflitta, con sentenza del 21 settembre 2009, una pena detentiva non sospesa - ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al predetto P. con la sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli del 17 gennaio 2003, irrevocabile il 17 marzo 2003, ex art. 168, comma primo, numero 2 e comma secondo, cod. penumero , per avere il medesimo riportato, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superava i limiti di cui all’art. 163 cod. penumero . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione, rigettando la richiesta di revoca della sospensione della pena concessa con sentenza del 17 gennaio 2003, irrevocabile il 17 marzo 2003, non ha considerato che il P. ha commesso il 14 agosto 2003, e quindi nel quinquennio dal passaggio in giudicato di detta sentenza, il delitto di cui agli artt. 110, 628, comma terzo, cod. penumero , giudicato con sentenza di applicazione della pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed Euro mille di multa, resa dal Tribunale di Napoli il 27 agosto 2003, irrevocabile il 24 febbraio 2004, e che ciò ha comportato la revoca della sospensione, già concessa, ai sensi dell’art. 168 numero 1 cod. penumero . 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo, stante la ritenuta fondatezza del ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza nella parte impugnata e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a P.E. con sentenza del 17 gennaio 2003 del Tribunale per i minorenni di Napoli. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che saranno precisati. 2. Il Giudice della esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al P. dal Tribunale per i minorenni di Napoli con sentenza del 17 gennaio 2003, sulla base del rilievo che, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della stessa 17 marzo 2003 , il detto P. aveva riportato condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superava i limiti di cui all’art. 163 cod. penumero , con evidente implicito riferimento alla successiva sentenza, pure oggetto di esame, concessiva della sospensione condizionale, che ha invece revocato. La seconda sentenza, resa il 19 aprile 2004 dal Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 marzo 2006 e irrevocabile il 2 ottobre 2007, ha, invero, condannato il medesimo P. alla pena di mesi cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 337 cod. penumero e agli artt. 110, 582 cod. penumero , accertati il 12 settembre 2001 e unificati per continuazione, mentre con la prima sentenza al medesimo è stata inflitta - per il reato di cui all’art. 648 cod. penumero e agli reati 476, 482 cod. penumero , commessi il 21 marzo 2000 e unificati per continuazione - la pena di anni uno di reclusione e di Euro trecento di multa, ampiamente contenuta -all’esito del suo cumulo con l’altra - nei limiti legali di concedibilità del beneficio. 3. Il Giudice, seguendo tale percorso argomentativo, che ha riferito all’incidente di esecuzione proposto dal Pubblico ministero, vertente sulla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze predette riportate ai numeri 1 e 3 del certificato del casellario in atti , ha incongruamente e contraddittoriamente individuato l’oggetto della valutazione demandatagli. Tale valutazione, pertinente al controllo dei benefici concessi e all’apprezzamento dei presupposti della loro revoca, in particolare, e previo richiamo al certificato del casellario giudiziale allegato alla richiesta introduttiva del Pubblico ministero e recante la data del 20 giugno 2010 , è stata limitata nella ordinanza, quanto al beneficio concesso con la sentenza sub 1 emessa in data 17 gennaio 2003 dal Tribunale per i minorenni di Napoli , agli effetti derivati dalla sentenza sub 3 emessa in data 19 aprile 2004 dal Tribunale di Napoli, a sua volta concessiva dello stesso beneficio , ed è stata estesa nella ordinanza, quanto al beneficio concesso con la indicata sentenza sub 3 agli effetti derivati dalla sentenza sub 4 emessa in data 21 settembre 2009 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli e contenente condanna a pena detentiva non sospesa . In tal modo, mentre si è ragionevolmente riferita la valutazione da farsi con riguardo alla sospensione, che è stata revocata, alle risultanze del certificato del casellario giudiziale disponibile, ritenute pregiudicanti, non si è considerata in fatto l’emergenza del medesimo certificato con riguardo alla sentenza sub 2, emessa, ex artt. 444, 445 cod. proc. penumero , dal Tribunale di Napoli il 27 agosto 2003, irrevocabile il 24 febbraio 2004. 4. L’indicata trascurata considerazione si è tradotta in omesso esame di circostanza fattuale, che, essendo pertinente a reati due rapine commessi il 14 agosto 2003 nel quinquennio decorrente dalla data del passaggio in giudicato 17 marzo 2003 della sentenza sub 1 emessa il 17 gennaio 2003 , non era, e non è, irrilevante ai fini della verifica della sussistenza o meno di una causa di revoca della sospensione condizionale concessa con quest’ultima sentenza, che è questione di diritto, rimasta non correttamente risolta, né prima ancora affrontata. 5. Le svolte considerazioni consentono di enunciare il seguente principio di diritto Il giudice della esecuzione, investito con incidente di esecuzione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, deve valutare, al fine di apprezzare la sussistenza dei relativi presupposti, tutto ciò che risulti dal certificato del casellario giudiziale . Alla stregua del principio di diritto enunciato, l’ordinanza impugnata, che ha omesso di valutare effettivamente le emergenze del servizio di pubblicità dei precedenti penali, fornito dal sistema del casellario giudiziale e attestato dal certificato in atti, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, pur in assoluta libertà di valutazione, dovrà tuttavia motivare la propria decisione attenendosi agli indicati rilievi e al detto principio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.