Bisogna mantenere rapporti periodici… con il proprio avvocato

In tema di rescissione di giudicato è riscontrabile colpa evidente nell’indagato o imputato quando questo, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso dei contatti periodici essenziali .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14862/17 depositata il 27 marzo. Il caso. Due soggetti chiedevano la rescissione del giudicato con la quale venivano condannati per bancarotta fraudolenta e documentale. Essi sostenevano di non aver avuto notizia del processo, posto che avevano eletto domicilio presso un difensore di fiducia, successivamente deceduto. Ed era presso quest’ultimo che erano state effettuate le notifiche degli avvisi di udienza e delle citazioni. Il rapporto avvocato-cliente. Secondo la Corte di Cassazione, i ricorsi sono inammissibili. La giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, che preclude il ricorso al rimedio previsto dall’art. 625- ter c.p.c., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento . Gli eventi preprocessuali appena descritti sono sicuramente sinonimo di conoscenza del procedimento da parte dell’indagato, il quale, se regolarmente citato e presentatosi, verrà processato in contumacia. Pertanto la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 febbraio – 27 marzo 2017, n. 14862 Presidente Nappi – Relatore Vassichelli Ritenuto in fatto Hanno formulato richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell’articolo 625 ter cpp, S.G. e Se.Ge. , a mezzo dei difensori muniti di procura speciale. Oggetto della richiesta è la sentenza del Tribunale di Milano in data 8 marzo 2016 con la quale è stata pronunciata condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale concernente il fallimento della srl Base dichiarato 22 settembre 2011. Sostengono che di tale processo non hanno avuto notizia posto che, in sede di identificazione, avevano eletto domicilio presso l’allora difensore di fiducia avvocato Di Pasquale, successivamente deceduto nell’aprile 2014, senza però che per effetto di tale decesso venisse meno l’elezione del domicilio presso il quale erano state effettuate le notifiche degli avvisi di udienza e delle citazioni. Risultava, invero, dagli atti del processo che fosse stato nominato un difensore di ufficio il quale tuttavia non aveva comunicato in alcun modo con i propri assistiti. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili le richieste. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento Sez. 6, Ordinanza n. 15932 del 01/04/2015 Cc. dep. 16/04/2015 Rv. 263084 conforme Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. dep. 16/09/2016 Rv. 267947 . La necessità di un comportamento leale ed attivo dell’imputato che è sicuramente a conoscenza della esistenza del procedimento, per avere effettuato la elezione di domicilio e nominato un difensore di fiducia è dunque condizione il cui mancato assolvimento è sufficiente ad integrare il presupposto della colpevolezza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva della ammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, in base alla configurazione del nuovo mezzo di impugnazione straordinaria come introdotto dal legislatore del 2014. Armonicamente rispetto a tale previsione, tra l’altro, appare modellato il nuovo testo dell’art. 420 bis cpp che, nell’affermare testualmente che gli eventi preprocessuali sopra descritti sono sintomo certo della conoscenza del procedimento da parte dell’indagato, consente in tali casi che lo stesso - ove regolarmente citato e non presentatosi senza addurre alcun legittimo impedimento - sia processato in assenza. Di talché deve ritenersi che la conoscenza del procedimento possa portare con sé anche una presunzione semplice di conoscenza del successivo processo, certamente superabile dall’imputato che sia in grado di allegare concretamente il contrario, come del resto previsto dall’art. 420 bis comma 5 che regola, per tale ipotesi, la revoca della ordinanza di procedere in assenza, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. La norma sulla rescissione, d’altra parte, è stata disegnata in modo assai diverso rispetto al teso emendato dell’art. 175 cpp, e tale da porre l’effetto dirompente del regresso fino all’inizio del primo grado in correlazione non già alla semplice allegazione di non conoscenza del processo, ma ad una non conoscenza connotata di incolpevolezza, questa posta nell’area dell’onere quantomeno di allegazione dell’interessato. Nella specie, a sentenza divenuta definitiva, la mancata conoscenza del processo viene allegata sul solo ed insufficiente presupposto della perdita dei rapporti col difensore di fiducia, perdita però imputabile essenzialmente alla condotta dei prevenuti alla quale, dunque, non sono estranei profili di colpa posto che dall’epoca della elezione di domicilio, nel 2013, fino alla data della sentenza marzo 2016 , hanno lasciato trascorrere un lasso di tempo senza assumere ulteriori informazioni sul processo o anche soltanto sulle condizioni del professionista, al fine di effettuare nuova nomina sicché versano in una posizione di rimproverabilità rispetto alla mancata acquisizione della conoscenza che non li legittima alla rescissione. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.