Tessera di riconoscimento dei Carabinieri fotocopiata: condannato

L’art. 497-ter c.p. punisce la detenzione, fabbricazione e l’uso di segni distintivi dei corpi di Polizia siano essi segni contraffatti o comunque non autentici, che segni di origine legale detenuti illecitamente, rilevando in tal senso anche la copia fotostatica che riproduca fedelmente il documento.

Lo ha precisato al Corte di Cassazione con la sentenza n. 13810/17 depositata il 21 marzo. Il caso. Il Tribunale di Milano condannava l’imputato per possesso di segni distintivi contraffatti per aver detenuto illecitamente una fotocopia a colori di una tessera di riconoscimento dei Carabinieri, riprodotta in modo altamente fedele all’originale. La Corte d’appello confermava la pronuncia con sentenza impugnata in Cassazione dall’imputato. Con il ricorso di legittimità viene dedotta la violazione di legge per mancanza degli elementi del reato. Segni contraffatti. Il Collegio coglie l’occasione per affermare che l’art. 497- ter c.p. è stato introdotto dalla l. n. 49/2006 per punire la detenzione, fabbricazione e l’uso di segni distintivi dei corpi di Polizia al fine di contrastare il terrorismo internazionale e sulla potenzialità strumentalità di tali condotte rispetto alla consumazione di delitti terroristici. In tale contesto normativo, la previsione della norma citata si riferisce sia alla detenzione di segni contraffatti o comunque non autentici, che alla detenzione illecita di segni distintivi di origine legale. La prima ipotesi si riferisce dunque ad oggetti con caratteristiche idonee a trarre in inganno sulla funzione del segno, comprendendo anche il caso di documenti non effettivamente in uso ai corpi di Polizia, ma idonei ad indurre i cittadini a credere erroneamente la qualità di pubblico ufficiale di chi li dovesse usare e sul relativo potere. Fotocopia. Sulla base di tali premesse, la Corte individua il nodo della questione nell’ attitudine della copia fotostatica a sorprendere la fede pubblica in quanto intesa a rappresentare falsamente un inesistente originale . La giurisprudenza, sul tema, ha individuato una deroga al principio per cui la copia fotostatica è inidonea a ledere il bene tutelato, affermando che il reato di falso, nelle sue diverse configurazioni, sussiste anche quando la falsa copia sia presentata con l’apparenza di un documento originale. Essendosi la sentenza impugnata conformata a tali principi e non assumendo alcun pregio la deduzione difensiva secondo cui il falso documento non sarebbe stato concretamente utilizzato, la Corte di Cassazione rigetta in conclusione il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 gennaio – 21 marzo 2017, n. 13810 Presidente Fumo – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13 ottobre 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Cassano D’Adda del 25 ottobre 2012 che aveva condannato M.A. per il delitto di cui all’articolo 497 ter n. 1 cod.pen. per aver illecitamente detenuto una fotocopia a colori, riprodotta con modalità tali da farla ritenere autentica, di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comando Regionale Carabinieri della omissis e quindi di un documento identificativo delle Forza di Polizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, che lamenta, quale primo motivo una violazione di legge per mancanza dei requisiti caratterizzanti il reato ascritto quale secondo motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod.pen. nonché, infine, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è da rigettare. 2. La norma di cui all’articolo 497 ter cod.pen. è stata introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 in sede di conversione, con modifiche, del D.L. n. 272 del 2005, sulla funzionalità della Amministrazione dell’Interno l’articolo 1 ter è intervenuto a modificare, mediante previsione aggiuntiva, il D.L. n. 144 del 2005, articolo 10 bis, conv. in L. n. 55 del 2005, ossia il decreto contenente norme urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ed ha inteso punire la detenzione, la fabbricazione e l’uso di segni distintivi dei corpi di Polizia, sul presupposto della potenziale strumentalità di tale condotta rispetto alla consumazione di delitti terroristici. La previsione del comma 1, n. 1 si riferisce, come si desume anche dalla rubrica dell’articolo di legge, sia alla detenzione di segni contraffatti o comunque non autentici posto che la contraffazione, in sé, è condotta rientrante in quelle espressamente descritte nell’ipotesi numero 2, prevista dall’articolo citato , sia alla detenzione illecita di segni distintivi di diversa origine illegale ad esempio furto . D’altra parte, la condotta integrata dalla detenzione di segni o contrassegni contraffatti, in uso a corpi di Polizia, prevista nella prima parte del n. 1, è disciplinata unitamente a quella, contenuta nella seconda parte del n. 1 dello stesso articolo 497 ter cod.pen. della detenzione di oggetti o documenti che ne simulano la funzione cioè di oggetti idonei a trarre in inganno sulla funzione tipica del segno imitato. Tale dizione è in grado di ricomprendere l’ipotesi di documenti che, ancorché non realmente in uso ai corpi di Polizia, siano comunque in grado di indurre in errore in ordine allo svolgimento della funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi li dovesse, illecitamente, usare e sul potere connesso all’uso del segno, come appunto avvenuto nel caso di specie, secondo l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale che, se congruo v. pagina 3 della motivazione , è insindacabile da questa Corte di Cassazione. Quello che rileva ai fini penali è, quindi, l’attitudine della copia fotostatica a sorprendere la fede pubblica in quanto intesa a rappresentare falsamente un inesistente originale. Il che peraltro costituisce il criterio ispiratore anche della giurisprudenza di questa Sezione laddove, stabilendo una deroga al principio per il quale la copia fotostatica è di per sé inidonea a ledere il bene tutelato, afferma che, invece, sussiste il reato di falso, nelle sue varie prospettazioni, quando la falsa copia sia presentata con l’apparenza di un documento originale v. per un’esaustiva disamina delle varie fattispecie, Cass. Sez. V 9 ottobre 2014 n. 8870 . Di nessun pregio sono, poi, le argomentazioni defensionali in merito alla mancata utilizzazione del falso documento, posto che la norma punisce la mera detenzione, o ad altre situazioni soggettive metagiuridiche, che sono state tenute presenti ai fini della quantificazione della pena. 3. La mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod.pen. nonché la mancata concessione della sospensione condizionale per una quarta volta appaiono logicamente e congruamente motivate dalla Corte territoriale per cui sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.T.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.