Fastidiosa la musica a palla, l’automobilista opta per l’oblazione e si vede restituito lo stereo

L’uomo ha scelto di pagare l’ammenda prevista per chiudere la questione. Ciò gli permette anche di riavere indietro l’impianto, originariamente destinato ad essere distrutto.

Musica a palla in macchina. Il proprietario viene denunciato da diverse persone e finisce sotto accusa per disturbo della quiete pubblica”. L’uomo, però, preferisce chiudere subito la questione, pagando una multa. Ciò gli permette di ottenere la restituzione dell’impianto stereo Cassazione, sentenza n. 10024, sezione III Penale, depositata oggi . Impianto. Il proprietario della vettura ha usato la via di fuga prevista con l’ oblazione . Così, pagando, egli è riuscito ad ottenere la revoca del decreto penale di condanna relativo al disturbo da lui arrecato a numerose persone attraverso l’utilizzo non consono dell’impianto presente nell’automobile. Resta però un nodo da sciogliere, quello relativo allo stereo . I giudici, nonostante l’ oblazione , ne hanno disposto la confisca e la distruzione . Pronta la reazione del proprietario, che spiega di avere chiesto di essere ammesso all’oblazione a patto però di ottenere la restituzione dell’impianto . A chiudere a questione provvedono ora i magistrati della Cassazione, facendo contento l’automobilista e restituendogli lo stereo, destinato quindi a tornare nella vettura e a riprendere l’originaria funzionalità, magari a un volume più contenuto. Decisiva la constatazione che l’uomo aveva la proprietà e la disponibilità dell’ impianto installato in auto .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio – 1° marzo 2017, n. 10024 Presidente Amoresano – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1. giugno 2016 il Tribunale di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. C. per essere il reato di cui all'art. 659 cod. pen. estinto per avvenuta oblazione. Veniva così revocato l'opposto decreto penale di condanna, con contestuale ordine di confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso il predetto provvedimento il C. ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. Il ricorrente ha precisato di avere richiesto di essere ammesso all'oblazione con la specifica richiesta di restituzione dell'impianto stereo sequestrato, stante il proprio stato di incensuratezza, ma che al contrario erano state disposte confisca e distruzione di quanto in sequestro. In specie, la possibilità di procedere a confisca, in considerazione della sentenza di estinzione del reato, era limitata alla previsione di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen Oltre a ciò, vi era una relazione di mera occasionalità tra le cose e l'illecito perpetrato, mentre in ogni caso non era stata spesa motivazione in ordine alla richiesta di restituzione dell'impianto stereo sequestrato, formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca, con dissequestro e restituzione. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 4.1. L'art. 240 cod. pen. prevede al primo comma che, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Mentre è sempre ordinata la confisca, a tenore del secondo comma e per quanto interessa, 1 delle cose che costituiscono il prezzo del reato 1-bis dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, art. 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies cod. pen. 2 delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. 4.2. Per contro, è stato ad es. più volte ribadito che la confisca prevista dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 . 4.3. In specie, al contrario, i provvedimenti ablatori hanno riguardato l'impianto stereo installato nell'autovettura di cui l'odierno ricorrente, a suo tempo indagato per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., aveva la proprietà e la materiale disponibilità. Mentre il relativo procedimento penale è stato definito con sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione. 4.4. Alla stregua di quanto precede, quindi, la confisca non poteva essere disposta, non essendo stata pronunciata sentenza di condanna, mentre all'evidenza, in considerazione del materiale in sequestro, non si ricadeva in una delle ipotesi di confisca obbligatoria, da disporre anche al di là dell'eventuale condanna. 5. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, che esclude. Va infine disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che esclude. Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.