Non è particolarmente tenue la condotta del titolare che non garantisce la sicurezza dei lavoratori

L’applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto si può applicare anche ai reati di pericolo, ma deve tener conto di altri requisiti rispetto a il titolo di reato, l’incensuratezza del prevenuto, l’occasionalità del comportamento e la successiva realizzazione delle prescrizioni impartite dall’Ispettorato del lavoro .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9129/17 depositata il 24 febbraio. Il caso. Il titolare di una ditta veniva assolto dal reato ex art. 122 d.lgs. 81/2008, consistente nel non aver adottato nei lavori in quota, opere adeguate ad evitare i pericoli di caduta di persone e di cose , ai sensi dell’art. 131- bis c.p. a proposito della particolare tenuità del fatto. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, però, riteneva vi fosse stata violazione di legge, perché il giudice non aveva applicato i presupposti previsti dalla norma quello della particolare tenuità, perché nel caso di specie sarebbe stata messa in pericolo l’incolumità dei lavoratori, e quello della non abitualità del comportamento ad opera dell’indagato. La particolare tenuità del fatto. Il ricorso è fondato, secondo la Corte di Cassazione. La mancata realizzazione delle opere provvisionali costituisce, di per se stessa, un pericolo e aumenta le possibilità di verificazione di un evento dannoso a carico di terze persone o cose, nonché, ovviamente, espone i lavoratori al rischio di caduta. Lo stesso art. 131- bis c.p. dispone l’applicabilità dell’istituto anche ai reati di pericolo. La valutazione, quindi, deve estendersi anche all’accertamento della sussistenza o meno di tale esiguità, ovvero deve identificare e commisurare il grado di pericolo discendente dalla concreta condotta dell’imputato . Deve tenersi conto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo . Ma, nel caso di specie, il Tribunale omette completamente tale ultimo vaglio, basandosi invece su altri fattori, quali il titolo di reato, l’incensuratezza del prevenuto, l’occasionalità del comportamento e la successiva realizzazione delle prescrizioni impartite dall’Ispettorato del lavoro . Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza annullata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 gennaio – 24 febbraio 2017, n. 9129 Presidente Cavallo – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 novembre 2015 il Tribunale di Lanciano ha assolto ex articolo 131 bis c.p. G.L. dal reato di cui all’articolo 122 d.lgs. 81/2008, contestatogli per non avere, quale titolare della ditta Ital Ponteggi, adottato nei lavori in quota opere adeguate per evitare i pericoli di caduta di persone e di cose. 2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, denunciando, ex articolo 606, primo comma, lettera b , c.p.p., violazione dell’articolo 131 bis c.p. in quanto il Tribunale non avrebbe applicato i presupposti, nella norma previsti, della particolare tenuità - nel caso di specie, sarebbe stata messa in pericolo l’incolumità dei lavoratori - e della non abitualità del comportamento - allo scopo non essendo sufficiente l’accertamento della incensuratezza dell’imputato -. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, nella sua assai sintetica motivazione, dà atto che era stato accertato che i lavori da effettuarsi risultavano posti ad una altezza superiore a metri 2 rispetto al piano stabile e pertanto erano proprio lavori in quota, i quali, necessariamente, espongono il lavoratore al rischio di caduta e la mancata realizzazione delle richiamate opere provvisionali ha implicato necessariamente un’intrinseca pericolosità e possibilità di verificazione di un evento di danno a carico di terze persone o cose, rappresentando le stesse una priorità di protezione collettiva da salvaguardare . Come emerge dallo stesso dettato dell’articolo 131 bis c.p., l’esimente è applicabile per particolare tenuità anche ai reati di pericolo, in quanto vi è espresso riferimento alla sua esiguità, congiuntamente a quella del danno per l’esiguità del danno o del pericolo . La valutazione deve quindi estendersi anche all’accertamento della sussistenza o meno di tale esiguità, ovvero deve identificare e commisurare il grado di pericolo discendente dalla concreta condotta dell’imputato v. per tutti la recente, puntualizzante sintesi di S.U. 25 febbraio 2016 n. 13681 Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo . Il Tribunale, dopo avere dato atto della concreta esistenza di un pericolo che non ha qualificato esiguo sottolineando anche che l’assenza delle opere necessarie ha implicato necessariamente un’intrinseca pericolosità , dopo avere accertato che i lavori in questione dovevano eseguirsi ad un’altezza superiore ai due metri -, omette completamente il vaglio del concreto livello del pericolo laddove espone le ragioni per cui applica l’articolo 131 bis c.p., le quali sono il titolo di reato, l’incensuratezza del prevenuto, l’occasionalità del comportamento e la successiva realizzazione delle prescrizioni impartite dall’ispettorato del lavoro. In tal modo, come lamenta il ricorrente, è stato realmente violato l’articolo 131 bis c.p. il che, assorbito ogni altro profilo ma rilevandosi comunque che anche l’asserita sussistenza della occasionalità non trova alcun concreto argomento di sostegno nella motivazione dell’impugnata sentenza, pur non essendo, come invece prospetta il ricorrente, rapportata dal giudice alla incensuratezza dell’imputato -, conduce all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lanciano.