L’appartenenza del bene a persona estranea al reato configura l’unica eccezione alla confisca

La confisca di un bene di interesse artistico o storico, trasferito all’estero in assenza della licenza di esportazione, deve essere disposta obbligatoriamente, anche se il privato proprietario non è responsabile dell’illecito. L’unica eccezione è rappresentata dalla circostanza che i beni appartengano a persona estranea al reato.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 9156/17 depositata il 24 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Pesaro con la condanna alla reclusione dell’imputato per aver commesso il reato ex art. 174 d.lgs. n. 42/2004, disponeva la confisca del dipinto raffigurante il ritratto di Isabella d’Este attribuito a Leonardo da Vinci, che era stato trasferito, senza alcuna prescritta licenza, in Svizzera. Una tra i proprietari del quadro ricorre per cassazione censurando la decisione del Giudice di merito relativamente alla confisca del quadro, quale bene appartenente a lei, persona estranea al reato. L’unica eccezione alla confisca obbligatoria. Gli Ermellini rilevano immediatamente che la fattispecie prevista dall’art. 174 d.lgs. n. 42/2004 punisce il trasferimento all’estero di cose di interesse artistico o storico in assenza della prescritta licenza di esportazione o dell’attestato di libera circolazione, salvo che appartengano a persona estranea al reato . Nel caso in esame, la ricorrente, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, non può dirsi persona estranea al reato poiché è risultante tra gli indagati. In tal senso, la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di ribadire che la confisca deve essere obbligatoriamente disposta, anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non è stato condannato, poiché si tratta di una misura di carattere amministrativo finalizzata al recupero dei beni, la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale . L’unica eccezione, rappresentata dalla circostanza che i beni appartengano a persona estranea al reato, non è qui sussistente. Pertanto la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 – 24 febbraio 2017, n. 9156 Presidente Rotundo - Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Pesaro ha applicato nei confronti di S.S. la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. di anni due di reclusione, per una serie di reati, tra cui quello previsto dall’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, in concorso con C.E. , e ha disposto la confisca del dipinto raffigurante il ritratto di omissis attribuito a omissis , cioè del quadro che, secondo l’imputazione, era stato trasferito in Svizzera in assenza della prescritta licenza. 2. Contro questa decisione ricorre per cassazione C.E. , per mezzo di procuratore speciale. Dopo aver premesso di essere legittimata, quale terzo proprietario del quadro, a impugnare la sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca, ha censurato la decisione del Tribunale per aver disposto la confisca di un bene appartenente a persona estranea al reato, in violazione di quanto previsto dall’art. 174 d.lgs. cit., precisando che prima del suo eventuale accertamento della responsabilità concorsuale con il S. non appare legittima l’ablazione del bene di sua proprietà. Con un altro motivo assume che l’insussistenza del periculum in mora a giustificazione del provvedimento di confisca, trovandosi il quadro in Svizzera posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria italiana. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 punisce il trasferimento all’estero di cose di interesse artistico o storico in assenza della prescritta licenza di esportazione o dell’attestato di libera circolazione e prevede la confisca obbligatoria dei beni oggetto della condotta illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in esame la ricorrente non può essere considerata persona estranea al reato dal momento che risulta coindagata assieme a S.S. e ad altri per il delitto di cui all’art. 174 cit., situazione che giustifica la disposta confisca nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento a carico di S., essendo allo stato irrilevante che la C. sia la proprietaria del quadro in questione. Infatti, a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la confisca deve essere disposta obbligatoriamente, addirittura anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, poiché si tratta di una misura di carattere amministrativo finalizzata al recupero dei beni, la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale unica eccezione è quella rappresentata dalla circostanza che i beni appartengano a persona estranea al reato Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagià . Condizione nella specie insussistente. Del tutto irrilevante è la questione relativa al periculum in mora , fatta valere con l’ultimo motivo, stante il carattere obbligatorio della misura. Pertanto, correttamente il Tribunale ha disposto la confisca del quadro ai sensi dell’art. 174 cit 2. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa elle ammende.