Il comportamento del magistrato può dar luogo a rimessione del processo solo se fortemente sintomatico di palese parzialità

La rimessione del processo, nei casi in cui la lamentela concerne la condotta di magistrati, può essere disposta esclusivamente in presenza di provvedimenti o comportamenti che, per le loro caratteristiche obiettive, palesino la mancanza di imparzialità del giudicante o del pubblico ministero della sede in cui si svolge il processo.

I Giudici di legittimità con la sentenza numero 5456/2017, depositata il 6 febbraio u.s., si sono espressi in tema di rimessione del processo, confermando alcuni principi già enucleati in numerosi arresti giurisprudenziali, tra i quali si annovera anche un diktat delle Sezioni Unite SS.UU., numero 13687/2003, Berlusconi e altri . La quaestio. Il Tribunale di Crotone con ordinanza del 7 luglio 2016 ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 45 e ss. del codice di rito, con riferimento alla richiesta avanzata dall’imputato di riassegnare la competenza territoriale nell’ambito di altro ufficio giudiziario. Siffatta richiesta è stata fondata su due motivi. In primis, a dire dell’imputato vi sarebbe il legittimo sospetto per lesione della terzieri età ed imparzialità del Collegio giudicante. Questo dubbio, secondo la difesa, sorgerebbe dalla paventata conoscenza da parte del Pubblico Ministero della decisione assunta dal Tribunale Collegiale su un’istanza avanzata ex art. 500, commi 4 e 5, c.p.p., oggetto di riserva. In seconda battuta, l’imputato denuncia il pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo. Tanto perché la persona offesa nel corso del suo esame testimoniale aveva affermato la totale falsità delle accuse mosse al prevenuto , attribuendo la paternità delle medesime al maresciallo della polizia giudiziaria procedente, presente all’udienza e con atteggiamento sovrastante” idoneo ad incutere nella teste timor reverentialis . Rimessione del processo ad altro giudice. La Terza Sezione della Corte di Piazza Cavour non ritiene meritevoli di accoglimento le richieste e le osservazioni avanzate dall’imputato per mezzo del proprio difensore. In effetti, l’art. 45 c.p.p., così come novellato dalla legge numero 248/2002, stabilisce che in ogni grado e stato del processo, quando gravi situazioni locali, tali da turbare il sereno svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata, rimette il processo ad altro giudice designato secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p Tanto premesso, gli Ermellini evidenziano che, secondo quanto interpretato negli anni dalla stessa Corte di legittimità, per grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, connotato da tale abnormità tanto da costituire un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o un pregiudizio alla libertà di autodeterminazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Appare, dunque, necessario ed indefettibile una accertamento rigoroso, vincolato ad elementi concreti ed oggettivi attraverso cui leggere, con evidente chiarezza, la sussistenza di una grave situazione locale non eliminabile se non attraverso lo spostamento della competenza territoriale dell’ufficio giudiziario chiamato a pronunciarsi. In quest’ottica, è stato affermato che la turbativa per la serenità del giudizio non deve solo essere potenziale”, bensì deve connotarsi per concretezza ed effettività, senza lasciare margini a dubbi circa la necessità di trasferire la sede giudiziaria in cui trattare il processo. In particolare, per quanto concerne la condotta dei magistrati, le interpretazioni giurisprudenziali sono granitiche nell’affermare che, in tale ipotesi, la rimessione del processo può essere disposta esclusivamente in presenza di provvedimenti o comportamenti che, per le loro caratteristiche obiettive, palesino la mancanza di imparzialità del giudicante o del pubblico ministero della sede in cui si svolge il processo. Nel caso di specie, non ricorrendo tali presupposti, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 ottobre 2016 - 6 febbraio 2017, n. 5456 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27/07/2016, pronunciata nel procedimento n. 3343/15 R.G.N.R. a carico di P.M. , il Tribunale di Crotone ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 45 e ss. del c.p.p., in relazione alla richiesta dell’imputato di rideterminare la competenza territoriale relativa al predetto processo nell’ambito di altro distretto giudiziario. 2. Nel dettaglio, la richiesta dell’imputato è stata fondata su due motivi. Con il primo di essi, P. deduce il legittimo sospetto per lesione della terzierietà ed imparzialità del Collegio giudicante . Dopo avere premesso che all’udienza del 16/06/2016, fissata per la discussione finale del processo, il Tribunale aveva sciolto la riserva in ordine alla acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 500, commi 4 e 5, c.p.p., della denuncia presentata dalla persona offesa e di altra documentazione, richiesta dal Pubblico ministero, l’imputato lamenta che il Pubblico Ministero sarebbe stato a conoscenza della decisione del Collegio di accettare tale richiesta prima che l’ordinanza fosse pronunciata, all’udienza pubblica del 16/06/2016, con lesione dei diritti di difesa. A sostegno di tale assunto, l’imputato deduce che il Pubblico ministero, subito dopo lo scioglimento della riserva, abbia letto una memoria conclusiva di discussione, scritta precedentemente alla celebrazione dell’udienza nella quale egli dava per accettata l’istanza ex art. 500 c.p.p Inoltre, il P.M. avrebbe omesso, in sede di discussione, ad una serie di prove che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto portare all’assoluzione dell’imputato quali la lettera del 13/11/2015 di ritrattazione della querelante, N.D. la memoria di ritrattazione resa ex art. 299 c.p.c. del dicembre 2016 la deposizione testimoniale di ritrattazione delle accuse mosse in querela a P. , compiuta all’udienza del 10/12/2015 . In altri termini, il P.M., ancor prima della lettura in udienza dell’accettazione dell’istanza ex art. 500, comma 4 c.p.p., avrebbe già raggiunto la certezza della colpevolezza dell’imputato senza doversi confrontare sulle numerose prove offerte dalla difesa, in specie con riferimento alla certificazione del Banco di Napoli relativo alla co-intestazione del conto corrente di P. con la N. e alla documentazione concernente il furto di oggetti dalla casa di P. e della moglie, G.G. documenti che dimostrerebbero il movente della falsa denuncia da parte della querelante. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo . Dopo avere ricordato che la persona offesa, nel corso del suo esame testimoniale reso all’udienza del 15/12/2015, aveva affermato la totale falsità delle accuse da lei mosse all’imputato, attribuendo la paternità delle stesse al Maresciallo M. , l’imputato ricorda che nel medesimo frangente, alla richiesta del Presidente del Collegio di indicare le parti della querela che sarebbero state scritte dagli ufficiali di P.G., la N. si sarebbe vista recapitare la copia dell’atto proprio dal Maresciallo M. , il quale avrebbe sostato in piedi, per diversi minuti , con le mani conserte , accanto al teste, sovrastandolo mentre questi, seduto, rispondeva alle domande del Collegio in posizione di inferiorità psicologica. Il ricorrente poi riferisce di alcune decisioni del Collegio, il quale non avrebbe ammesso talune produzioni decisioni che sarebbero state assunte giustamente , come riconosce lo stesso difensore, per tardività procedurale . Infine, P. rappresenta che la parte offesa manifesterebbe una situazione di timore verso alcuni appartenenti al Comando dei Carabinieri, taluni anche sentiti come testi nel suddetto procedimento, citando l’episodio di una telefonata tra la stessa N. al numero di telefono 112, nel corso della quale, parlando con il Carabiniere T.A. , sarebbero emersi degli elementi atti a dimostrare che la donna era stata indotta ad accusare falsamente P. . In ultimo, il ricorrente allega una serie di articoli della stampa locale i quali dimostrerebbero il particolare clamore mediatico suscitato dalla vicenda processuale in questione. Considerato in diritto 1. Il ricorso infondato. L’art. 45 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 7/11/2002, n. 248, stabilisce che in ogni stato e grado del processo, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’art. 11 cod. proc. pen Come noto, l’istituto della rimessione è uno strumento diretto ad evitare, tramite una deroga ai normali criteri di determinazione della competenza territoriale, che determinate situazioni locali, esterne rispetto al processo, si ripercuotano, con effetti negativi, sulla serenità ed imparzialità del suo svolgimento, alterandone l’esito. La giurisprudenza costituzionale ha posto in luce come le peculiarità che caratterizzano l’istituto della rimessione traggano a loro volta alimento dallo specifico e anch’esso peculiare risalto assegnato dalla stessa Carta costituzionale al processo penale ed ai valori, molteplici e tutti di rango costituzionale, in esso coinvolti. Se, infatti, le esigenze di serenità ed imparzialità - che possono accompagnare la celebrazione del processo turbato dalle gravi situazioni locali - ben possono giustificare lo spostamento dalla sede fisiologica , un siffatto epilogo deve confrontarsi con la garanzia prestata dall’art. 25, primo comma, della Costituzione . . A ciò il Giudice delle leggi ha aggiunto come la locuzione giudice naturale non ha nell’art. 25 Cost. un significato proprio e distinto e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di giudice precostituito per legge vedi punto ad es. sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984 ma deve riconoscersi che il predicato della naturalità assume nel processo penale un carattere del tutto peculiare, in ragione della fisiologica allocazione di quel processo nel locus commissi delicti . Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse - come la rimessione - l’effetto di distrarre il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il procedimento penale, posto a garanzia di tutti i soggetti che partecipano al giudizio giacché la celebrazione di quel processo in quel luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo fra le quali non ultima, va annoverata anche quella più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati v. Corte cost., n. 168 del 2006 . Proprio in ragione della deroga al principio del giudice naturale, l’istituto, nonostante la nuova ampiezza di previsione conseguente alla modifica apportata dalla legge 7/11/2002, n. 248, deve trovare applicazione solo nei casi tassativamente previsti ed attraverso un’interpretazione restrittiva della disposizione. In questa prospettiva, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, da intendersi come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa v., tra le tante, Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, dep. 26/03/2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, dep. 04/06/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952 Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 21/01/2015, Sigmund, Rv. 262278 . Occorre, pertanto, un accertamento rigoroso, da compiersi secondo una sequenza preordinata, costituita dalla sussistenza delle situazioni locali ritenute non altrimenti eliminabili dalla loro attitudine, di per sé, a turbare lo svolgimento del processo dal conseguente effetto, derivante dalle stesse, di pregiudicare la libera determinazione delle persone partecipanti al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, od ancora l’effetto di determinare motivi di legittimo sospetto. Pertanto, sono da considerarsi rilevanti soltanto le situazioni obiettive che risultano realmente idonee a fuorviare la correttezza e la serenità del giudice, menomando effettivamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, non assumendo rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. In quest’ottica si è, quindi, affermato che la turbativa per la serenità di giudizio non deve avere soltanto carattere potenziale , ma concreto, effettivo e non opinabile, di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario Sez. 1, n. 52976 del 7/10/2014, Riva F.i.r.e. Italia s.p.a., Rv. 262298 , diventando un dato effettivamente inquinante del processo, da rendere inevitabile l’incidenza sull’imparzialità del giudice. In altri termini, la relativa richiesta deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato Sez. 5, n. 41694 del 15/7/2011, Holzeisen, Rv. 251110 . In particolare, per quanto concerne la condotta dei magistrati, giudicanti o del pubblico ministero, la rimessione del processo può essere disposta unicamente in presenza di provvedimenti o comportamenti che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo 2. Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, dep. 26/03/2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 . 3. Tanto premesso e venendo ad esaminare gli elementi perturbatori che, a giudizio del ricorrente ricorrerebbero nel caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrano, nel caso in scrutinio, né la grave situazione locale che mina la serenità e imparzialità del Giudice, né la circostanza che il legittimo sospetto sia da riferirsi all’ufficio giudiziario nel suo complesso, assumendo le circostanze di fatto poste in luce dall’imputato la valenza della semplice prospettazione di un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sulla base di illazioni, timori e sospetti non espressi da fatti oggettivi gravi, né dotati di intrinseca capacità dimostrativa e causale. 3. Con riferimento al primo profilo dedotto, infatti, la circostanza che la requisitoria scritta del pubblico ministero avesse fatto riferimento ad un evento, quale l’accoglimento della richiesta istruttoria, può essere agevolmente spiegata non tanto, come opina il ricorrente, in una occulta interlocuzione preventiva tra collegio giudicante e rappresentante della Pubblica accusa, quanto piuttosto con la preventiva predisposizione, da parte del pubblico ministero di udienza, di una mera bozza di documento recante le conclusioni scritte, poi effettivamente utilizzata una volta che il Tribunale aveva deciso di provvedere conformemente alle richieste in precedenza avanzate. Né può riconoscersi alcuna valenza alle ulteriori circostanze dedotte dallo stesso P. , concernenti una sorta di intaccabile pregiudizio del pubblico ministero, il quale avrebbe totalmente omesso qualunque valutazione delle prove dedotte dalla difesa, asseritamente idonee a determinare l’inevitabile pronuncia assolutoria dell’imputato. La censura svolta dal ricorrente, infatti, finisce per sindacare le libere scelte del pubblico ministero in ordine alla gestione dibattimento, espresse attraverso atti del tutto privi di qualunque elemento di abnormità e pienamente rientrati nella ordinaria fisiologia del processo, sicché anche sotto tale profilo le doglianze espresse la richiesta di rimessione finiscono con il risolversi nella rappresentazione di sfocate illazioni, assolutamente inidonee a suggerire l’esistenza di una qualunque tra le ricordate ipotesi di cui all’art. 45 del cod. proc. pen 3. Ad analoga conclusione, a parere di questo Collegio, deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta la presenza di una situazione ambientale, asseritamente inquinata da una serie di condotte illecite perpetrate da appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che sarebbe suscettibile di pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo e, in particolare, della persona offesa. Attraverso tale motivo di ricorso, tuttavia, il ricorrente, ancora una volta, giustappone situazioni assai differenti dal comportamento sostanzialmente calunnioso asseritamente agito da parte di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, il maresciallo M. , alla indebita pressione che costui avrebbe esercitato nel corso del dibattimento, con la sua sola presenza fisica, in occasione della deposizione della persona offesa dalla adozione, da parte del Collegio giudicante, di alcune decisioni istruttorie sfavorevoli alla difesa, alle condotte, parimenti illecite, quantomeno sotto il profilo disciplinare, del Carabiniere T. , il quale avrebbe sostanzialmente indotto la persona offesa a formalizzare le false accuse ai danni di P.M. . Tuttavia, come ammette lo stesso ricorrente, in relazione a tali comportamenti da parte delle Forze dell’ordine, sarebbero in corso finanche delle procedure amministrative interne avviate dall’Arma dei Carabinieri per verificare la correttezza dell’operato dei propri appartenenti laddove la persona offesa ha già, come diffusamente illustrato nell’istanza di rimessione, reso la propria deposizione nel corso della quale ha ritrattato le originarie accuse, sicché non è dato comprendere in che termini le vicende riportate potrebbero condizionare, rispetto ad attività processuali già esaurite o a vicende che seguiranno il loro corso secondo le relative procedure, la serenità dei soggetti del processo e, in particolare, della stessa persona offesa, la quale ha, appunto, ormai testimoniato, senza farsi intimidire in alcun modo, ha affermato la falsità delle precedenti accuse. E, del resto, la richiesta di remissione non ha individuato alcun profilo di incidenza della situazione ambientale appena descritta sulla serenità dell’organo giudicante. Le decisioni istruttorie di quest’ultimo, sfavorevoli alla difesa, sono state dallo stesso ricorrente riconosciute come corrette e determinate, unicamente, dalla tardività delle relative istanze dibattimentali. Fermo restando che, a prescindere dal menzionato riconoscimento della difesa, le decisioni in questione si palesano, quantomeno nei termini in cui sono state rappresentate, come del tutto scevre da profili di patologia processuale che peraltro, ove riscontrati, potrebbero in ogni caso essere fatti valere con gli ordinari strumenti di impugnazione e non certo con l’istituto processuale della rimessione. Quanto, infine, al clamore mediatico che la vicenda processuale in questione avrebbe determinato, ritiene il Collegio che, anche sotto tale profilo, non sia rinvenibile alcun concreto elemento alla stregua del quale affermare che l’attenzione riservata dai media locali possa avere determinato un significativo turbamento della serenità dei vari attori processuali, tale da rendere necessaria l’attivazione di un rimedio di carattere eccezionale come quello richiesto. In conclusione, anche l’ulteriore censura mossa dal ricorrente, non presenta affatto quei caratteri di precisione e di concludenza che devono essere riscontrati per affermare l’esistenza di situazioni effettivamente produttive di una patologica alterazione della serenità dei soggetti del processo e degli stessi equilibri processuali, idonee ad incidere, in termini decisivi, sul contenuto della decisione. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.