La cancelleria non si accorge della PEC dell’avvocato. La notifica è nulla

La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dibattimentale d’appello effettuata presso la cancelleria del Tribunale è nulla se il difensore è munito di una casella PEC, come risultante anche dagli atti processuali.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14/17 depositata il 2 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava con sentenza la pronuncia di condanna dell’imputato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di una carta bancomat, provento di furto. Il difensore dell’imputato, avverso la sentenza, ricorreva in Cassazione deducendo l’inosservanza da parte del Tribunale delle norme processuali in tema di notifica stabilite a pena di nullità. La Corte territoriale infatti notificava la data di fissazione dell’udienza dibattimentale d’appello presso la cancelleria, basandosi sull’erroneo presupposto della mancanza di PEC del difensore. Ometteva dunque di notiziare la data dell’udienza sia al difensore sia all’imputato. Erroneo presupposto di mancanza della PEC è causa di nullità della notifica. La Corte di Cassazione, sulla base di un estratto dal S.N.T. sistema di notifiche e comunicazioni telematiche , evince che la notifica della data di fissazione dell’udienza dibattimentale d’appello veniva depositata presso la cancelleria della Corte territoriale, nonostante l’avvocato avesse una casella PEC. Inoltre, afferma la Corte, l’avvocato in questione possedeva la casella di posta da ormai diversi anni e nei giorni immediatamente precedenti e seguenti al deposito in cancelleria della notifica dell’udienza riceveva proprio su quell’indirizzo PEC le notifiche di altri atti. Ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., prosegue la Cassazione, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta dell’atto. Pertanto la Corte, ritenendo il ricorso fondato, annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 dicembre 2016 – 2 gennaio 2017, n. 14 Presidente Fumu – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 16.4.2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 25.3.2013 dal Tribunale di Lodi, che aveva dichiarato l'imputato, in atti generalizzato, colpevole del reato di ricettazione di una carta bancomat, provento di furto. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. c c.p.p., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo la Corte territoriale, sull'erroneo presupposto della mancanza di una casella di posta elettronica certificata del difensore dell'imputato, effettuato presso se stessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, omettendo in tal modo di notiziare sulla data di fissazione dell'udienza dibattimentale sia il difensore sia l'imputato, al quale la notifica andava effettuata presso il difensore di fiducia, nominato all'atto di instaurazione del giudizio di primo grado. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Dall'estratto dal S.N.T. sistema di notifiche e comunicazioni telematiche , in uso alle cancellerie, si evince che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello è avvenuta con il deposito dell'atto in cancelleria, essendo il difensore dell'appellante avvocato senza PEC . Risulta, tuttavia, dagli atti, in particolare dalla documentazione allegata al ricorso, che il difensore di fiducia dell'appellante era munito sin dal 13 gennaio 2012 di una casella di posta elettronica certificata, ove, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti quello in cui la cancelleria ha effettuato il deposito presso sé dell'avviso di fissazione dell'udienza, ha ricevuto notifiche di atti. Ne consegue che la notifica dell'anzidetto avviso è inficiata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p Ciò in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte cfr. Sez. U. n. 24630 del 26.3.2015, Imp. M., Rv 263598 , secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c , e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co. quarto, c.p.p. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2016.