Prova a rubare 10 euro di dolciumi: esclusa la non punibilità

Ritorna sotto accusa la donna fermata mentre provava a portare via i dolciumi dal supermercato. Per i giudici il dato del minimo danno economico è cancellato dai precedenti penali a carico della ladra, precedenti che fanno emergere la abitualità della sua condotta.

Beccata a rubare 10 euro di dolciumi in un supermercato. La ladra punta a evitare la condanna, soprattutto grazie allo scarsissimo peso economico del furto provato. Ma i precedenti penali la inchiodano alle sue responsabilità. Cassazione, sentenza n. 48269, sezione Quinta Penale, depositata il 16 novembre 2016 Condotta. In Tribunale la donna sembra potersela cavare. I giudici la ritengono non punibile vista l’esiguità del danno . In fondo, viene evidenziato, ci si trova di fronte al furto di dolciumi per un valore di appena 10 euro. Di avviso opposto, invece, il Procuratore della Repubblica, che propone ricorso in Cassazione, vedendo riconosciuta la correttezza delle obiezioni mosse nei confronti della decisione assunta in Tribunale. In sostanza, i magistrati del ‘Palazzaccio’ ritengono significativi i precedenti specifici riportati dalla donna, seppur commessi ben dieci anni prima del piccolo furto provato nel supermercato. Ciò significa che si può parlare di abitualità della condotta . E questo elemento fa venire meno la possibilità di riconoscere la non punibilità per tenuità del fatto .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 luglio – 16 novembre 2016, numero 48269 Presidente Sabeone – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica di Bolzano ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale A. H. è stata dichiarata non punibile ex art. 131 bis cod. penumero per il reato di furto aggravato di dolciumi del valore complessivo di euro 10,06, che aveva sottratto all'interno di un supermercato. L'aggravante contestata è quella della violenza sulle cose ex art. 625 numero 2 cod. penumero . 2. II ricorrente denunzia in primo luogo violazione della legge, sostenendo che il tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile il disposto di cui all'articolo 131 bis codice penale, giacché il reato contestato è punito con pena detentiva superiore ad anni cinque di reclusione. Con un secondo motivo il ricorrente denunzia ancora violazione di legge, assumendo che erroneamente il tribunale ha escluso la sussistenza del requisito dell'abitualità della condotta, ritenendo che i precedenti specifici riportati dall'imputata fossero stati commessi a distanza di più di 10 anni, in quanto risalenti ad un periodo compreso tra il 2001 ed il 2005. Tale approccio ermeneutico risulta smentito dallo stesso tenore letterale della norma, atteso che il comma tre dell'articolo 131 bis definisce testualmente l'abitualità come il comportamento di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità . Deve pertanto ritenersi che il legislatore abbia, limitatamente ai fini dell'operatività dell'istituto oggetto di disamina, ampliato il novero delle condizioni che consentono di ravvisare la abitualità della condotta, introducendo una vera e propria presunzione normativa. In definitiva, la non punibilità deve essere esclusa nel caso di realizzazione di più fattispecie con condotte finalizzate a violare disposizioni con caratteri fondamentali comuni come previsto dall'articolo 101 codice penale . La reiterazione di condotte caratterizzate da tratti fondamentali comuni, infatti, evidenzia per espressa previsione normativa l'assenza di tenuità particolare del fatto, ancorché il singolo episodio possa essere considerato particolarmente tenue. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. II furto è stato contestato nella forma aggravata ex art. 625 numero 2 cod. penumero , sicché è fondato il rilievo secondo il quale non è applicabile il disposto di cui all'articolo 131 bis codice penale, giacché il suddetto reato è punito con pena detentiva superiore ad anni cinque di reclusione. Va comunque detto che, alla stregua della descrizione del fatto come evincibile nel capo di imputazione, potrebbe pure configurarsi il meno grave reato di furto tentato. 2. E' comunque fondato l'altro profilo di inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. penumero , evidenziato con il secondo motivo di ricorso. Invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. penumero , il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. penumero . Sez. U, numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 . E' allora del tutto irrilevante nel caso in esame il fatto che siano risalenti i precedenti specifici da cui risulta gravata l'imputata. 3. La sentenza va quindi annullata, con rinvio ex art. 569, comma quarto, cod. proc. penumero alla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per il giudizio.