Il condannato non deve adoperarsi per la pubblicazione della sentenza se disposta come sanzione accessoria

La pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet dei Ministero della Giustizia con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato è prevista nei casi in cui la pubblicazione sia disposta come sanzione accessoria ex art. 36, commi 2, 3 e 4, c.p Mentre, nel caso in cui la pubblicazione sia imposta a titolo di riparazione del danno, l’imputato dovrà di sua autonoma iniziativa adoperarsi per l’adempimento di disposizione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47216/16 depositata il 9 novembre. La vicenda. A seguito di condanna per concorso in rissa e per minaccia, il Tribunale di Foggia concedeva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165, comma 1, c.p. subordinato alla pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia entro 90 giorni dal passaggio in giudicato. Rilevata l’impossibilità di procedere a detto adempimento, il difensore dell’imputato presentava istanza al giudice dell’esecuzione evidenziando l’impossibilità di accedere al sito del Ministero della Giustizia, poiché riservato ai soli operatori giudiziari. Il Tribunale disponeva che la pubblicazione avvenisse comunque cura dell'ufficio di esecuzione penale della locale Procura della Repubblica ed a spese del condannato. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità del provvedimento che avrebbe posto a carico dell’imputato un obbligo impossibile da adempiere poiché la pubblicazione nel detto sito, ai sensi dell'art. 36 cod. pen., può essere richiesta solo dal Pubblico Ministero e non dal privato né è possibile un rapporto diretto tra condannato e Ministero della giustizia o la sostituzione del Pubblico Ministero all'obbligato nell'incombente prescritto . Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno o pena accessoria. La censura viene condivisa dal Collegio che sottolinea come la giurisprudenza di legittimità affermi costantemente la distinzione tra la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno alla quale sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, c.p. e la pubblicazione come pena accessoria ai sensi dell'art. 36 c.p., posto che solo in quest’ultimo caso la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia debba avvenire d’ufficio e a spese del condannato. La pubblicazione della sentenza è invece rimessa all’autonoma iniziativa dell’interessato nel caso in cui sia stata disposta a titolo di riparazione del danno. Pubblicazione d’ufficio. In conclusione, la Suprema Corte afferma il principio per cui la modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet dei Ministero della giustizia per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero, e con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, è prevista nei casi in cui la medesima pubblicazione sia disposta dalla legge come sanzione accessoria, a norma dell'art. 36, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. tali modalità ufficiose di pubblicazione non riguardano, invece, il diverso caso in cui la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, commi primo ed ultimo, cod. pen. . In tale ipotesi, il termine e le modalità della pubblicazione in una testata giornalistica saranno specificate dal giudice, in modo da mettere il condannato in grado di adempiere autonomamente all'obbligo impostogli, non eseguibile d'ufficio a prescindere dalla sua iniziativa. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale ordinario di Foggia per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 maggio – 9 novembre 2016, n. 47216 Presidente Vecchio – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. Z.G. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 588, 612, comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen., e 4 legge n. 110 del 1975 , giusta sentenza del 10 ottobre 2014 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2015. Con la medesima sentenza è stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato, a norma dell'art. 165, primo comma, cod. pen., alla pubblicazione della sentenza nel sito del Ministero della giustizia entro novanta giorni dal passaggio in giudicato. Il difensore dei condannato ha presentato istanza al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rappresentando l'impossibilità di eseguire la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia perché accessibile ai soli operatori giudiziari. L'adito Tribunale, all'esito di udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 28 settembre 2015, ha disposto che la pubblicazione avvenisse comunque nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura dell'ufficio di esecuzione penale della locale Procura della Repubblica ed a spese del condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il quale denuncia l'illegittimità del provvedimento. Disponendo la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia come condizione per fruire della sospensione condizionale della pena, il Tribunale avrebbe imposto all'imputato un obbligo impossibile da adempiere, poiché la pubblicazione nel detto sito, ai sensi dell'art. 36 cod. pen., può essere richiesta solo dal Pubblico Ministero e non dal privato né è possibile un rapporto diretto tra condannato e Ministero della giustizia o la sostituzione del Pubblico Ministero all'obbligato nell'incombente prescritto. Il Tribunale avrebbe erroneamente sovrapposto la disciplina della pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione dei danno ai sensi dell'art. 165 cod. pen., che costituisce un obbligo da adempiere a spese dell'imputato in un giornale indicato dal giudice, con la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia, prevista dall'art. 36 cod. pen. come sanzione accessoria eseguibile solo dal Pubblico Ministero e non autonomamente dalla parte. 3. II Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 27 novembre 2015, ha concluso a favore dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. A ragione ha addotto precedente decisione della Corte favorevole alla tesi del ricorrente sentenza n. 43757 del 2015 di questa stessa sezione, non massimata . Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato che occorre distinguere il caso in cui la pubblicazione della sentenza sia stata disposta a titolo di riparazione del danno e ad essa sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, primo ed ultimo comma, cod. pen., da quello in cui essa sia imposta come pena accessoria nei casi previsti dalla legge a norma dell'art. 36 cod. pen. Solo in quest'ultimo caso la sentenza va pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia d'ufficio ed a spese dei condannato, come dispone l'art. 36, commi secondo e terzo, cod. pen. mentre, nel caso di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 165, comma primo, cod. pen., l'adempimento è affidato all'autonoma iniziativa dell'interessato in un sito dallo stesso accessibile, nel termine prescritto dal giudice ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 165 cod. pen. Diversamente opinando, la pubblicazione della sentenza, anche quando disposta discrezionalmente dal giudice come obbligo cui è possibile subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, dovrebbe essere eseguita sempre d'ufficio e, di conseguenza, il beneficio non potrebbe mai essere revocato mentre la pubblicazione d'ufficio nel sito internet del Ministero della giustizia è coerente con la pubblicazione imposta dalla legge come sanzione accessoria, rientrando in tal caso nel novero delle spese di giustizia anticipate dall'erario e recuperabili dal condannato, ove solvibile. Va dunque affermato il seguente principio la modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet dei Ministero della giustizia per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero, e con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, è prevista nei casi in cui la medesima pubblicazione sia disposta dalla legge come sanzione accessoria, a norma dell'art. 36, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. tali modalità ufficiose di pubblicazione non riguardano, invece, il diverso caso in cui la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, commi primo ed ultimo, cod. pen. in quest'ultima ipotesi, il giudice dovrà specificare termine e modalità della pubblicazione in una testata giornalistica, in modo da mettere il condannato in grado di adempiere autonomamente l'obbligo impostogli con la sentenza e non eseguibile d'ufficio a prescindere dalla sua iniziativa. 2. II provvedimento impugnato, avallando la medesima modalità di pubblicazione della sentenza sia nel caso in cui essa sia prevista come sanzione accessoria da applicare d'ufficio art. 36 cod. pen. , sia nel caso in cui essa sia imposta al condannato come specifico obbligo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, da adempiere nel termine e con le modalità stabiliti in sentenza art. 165, primo ed ultimo comma, cod. pen. , è, dunque, errato e va annullato con rinvio allo stesso Tribunale, giudice dell'esecuzione, perché si uniformi al principio come sopra enunciato. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta il 27/05/2016, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale ordinario di Foggia.