La valutazione della testimonianza della vittima di reati di natura sessuale: architrave del caso d’accusa

La Cassazione ribadisce i criteri per valutare la testimonianza della persona offesa, chiarendo il confine tra travisamento e rivalutazione della prova.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 41467/2016, ritorna su un tema ormai tradizionale, concernente la valutazione della testimonianza della vittima di reati di natura sessuale, che, nella pratica, costituisce spesso l’architrave del caso d’accusa. Lo fa, applicando canoni già jus receptum al caso di specie, che presenta molti dei tratti più tipici dei processi di questa natura. Al contempo, avallando l’operato dei giudici di merito, elenca le linee ermeneutiche utili ad fondare la valutazione del trattamento sanzionatorio. Il caso. Il processo a quo riguarda intricati rapporti familiari, approfittando dei quali il prevenuto avrebbe abusato sessualmente, per lungo tempo, della cognata, appena quattordicenne all’epoca delle prime violenze la stessa inchiesta aveva poi investigato alcune condotte di minaccia poste in essere dalla stessa persona ai danni di altro conoscente, già estinte per prescrizione in secondo grado. La Corte d’appello ambrosiana, riformando parzialmente la prima decisione, dichiarava non doversi procedere per perenzione del termine prescrizionale con riguardo alle condotte di minaccia continuata ed aggravata, rideterminando la pena per l’ipotesi delittuosa residua in anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie, refusione delle spese e risarcimento dei danni – derivanti da entrambi i reati – patiti dalla parte civile. L’imputato ricorre per l’annullamento della pronuncia di seconde cure, denunciando molteplici criticità in primis , reitera l’eccezione di nullità del capo di imputazione, nella parte in cui non riporta la data di presunto inizio dell’azione abusante, non ricavabile, indirettamente, da altri elementi il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, si concentrano poi, per vizi distinti – carenze motivazionali, violazione di legge processuale e sostanziale – sulla valutazione della credibilità della persona offesa, la cui ricostruzione sarebbe stata illegittimamente accreditata dai giudici in assenza di riscontri estrinseci effettivi ed omettendo di valutare le prove a discarico con il sesto e settimo motivo, si lamentano l’erronea mancata applicazione dell’attenuante speciale della minore gravità dei fatti ed il diniego delle attenuanti generiche l’ottavo motivo verte sull’eccessività severità della pena inflitta ed incoerente quantificazione del danno liquidato alla vittima con il nono motivo, infine, si eccepisce la prescrizione di alcuni dei fatti posti in continuazione. La sentenza. La III Sezione – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva chiesto il rigetto del ricorso – dichiara inammissibile il ricorso perché generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. La motivazione, pur organica nell’esaminare i diversi punti, fatica a contenere i molti argomenti messi in campo dalla difesa che, però, non riesce nel suo intento. La radicale infondatezza di tutte le doglianze iniziali – con conseguente esclusione dal campo decisionale degli ulteriori tre motivi aggiunti – comporta, infatti, la fissazione del dies ad quem per la prescrizione alla data della sentenza di seconde cure. Il metodo per la commisurazione della pena in concreto. A margine della questione principale, va osservato come l’Estensore fornisca un buon decalogo dei principi di diritto in tema di dosimetria della pena. In sintesi, si afferma che tale quantificazione non è qui sindacabile quando non sia frutto di arbitrio che l’obbligo di motivazione diviene più intenso, quanto più ci si allontani dal minimo edittale che quest’ultimo può essere assolto indicando l’elemento, tra quelli tipizzati, ritenuto più significativo che quando ci si attesti attorno al minimo edittale, invece, è consentito il ricorso a clausole di stile come pena congrua” o pena equa” che in appello, tuttavia, bisognerà confrontarsi con gli specifici argomenti difensivi dedotti per ottenere una pena più mite che il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato, a fortiori dopo la riforma del 2008, con il solo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo, dovendo in ogni caso far riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi. L’attendibilità della ricostruzione della vittima. Il nodo della pronuncia, tuttavia, insiste sulla indebita richiesta rivalutazione del giudizio espresso rispetto alla credibilità della persona offesa. La questione vanta numerosi precedenti, chiamati in campo efficacemente in parte motiva. A tal fine, in primo luogo, si chiarisce come la testimonianza della persona offesa, sebbene quando sia portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto debba essere soggetta ad un più pervicace controllo, per essere utilizzata come fonte ricostruttiva non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità citando, sul punto, Cass., SS.UU. Pen., n. 41461/2012 e, pertanto, non sarebbe giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza [] sul solo [] contrasto con le altre prove testimoniali, soprattutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto . Nel caso di specie, peraltro, la complessiva lettura del compendio probatorio non consente di rintracciare alcuna insanabile frattura logica tra il narrato della vittima e le argomentazioni difensive, fondate sulla sola inammissibile volontà di attribuire importanza preponderante ad una visione parziale del quadro a discarico. In proposito, la posizione degli Ermellini è perentoria, sottolineando come debba essere stigmatizzato il tentativo di contrabbandare per travisamento della prova la sollecitazione di un suo diverso giudizio . Conclusioni. La sentenza in analisi esamina, in modo lineare, il panorama giurisprudenziale sull’esame d’attendibilità delle dichiarazioni delle vittime di reati sessuali. Sotto questo profilo, potrà rivelarsi utile sintesi, quando sia necessario avere un’immagine completa ed immediata del peso attribuibile a simili deposizioni. Resta irrisolto, tuttavia, pur consapevoli della delicatezza di questi processi, un interrogativo centrale non risultando indispensabile la presenza di riscontri intrinseci o dirimenti testimonianze contrarie, dove si colloca l’argine della discrezionalità giudiziale?

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 30 marzo – 4 ottobre 2016, n. 41467 Presidente Grillo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1 G.R. ricorre per l’annullamento della sentenza del 16/06/2015 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 11/02/2009 del Tribunale di Monza, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di minacce continuate e aggravate, di cui agli artt. 81, cpv., 612, cpv., cod. pen. capo B , consumato in omissis nei mesi di omissis ai danni di S.A. , perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione per il residuo reato di violenza sessuale continuata, di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, cod. pen. capo A , commesso ai danni della cognata E.A.M. dal omissis al mese di ottobre di quello stesso anno, oltre pene accessorie e statuizioni civili relative ad entrambi i reati. 1.1. Con il primo motivo reitera, ai sensi dell’art. 606, lett. c , cod. proc. pen., l’eccezione di nullità del capo A della rubrica per mancanza della indicazione del giorno in cui avrebbero avuto inizio le condotte abusanti, mancanza non ricavabile nemmeno aliunde . 1.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., che la tesi difensiva dell’esistenza di un rapporto sentimentale e consensuale con la cognata è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica a causa anche del travisamento delle testimonianze rese dal figlio dell’imputato, G.M. , e dalla stessa persona offesa, circa i luoghi e i tempi, anche iniziali, di asserita consumazione violenta dei rapporti sessuali, nonché dalla zia della persona offesa, E.R. , in ordine alle circostanze relative all’aborto clandestino di cui non v’è traccia documentale e, più in generale, in ordine ai fatti che smentiscono l’esistenza di tali violenze come l’assenza di certificazione medica attestante i segni sul corpo e la loro pubblica frequentazione o quanto meno insinuano il ragionevole dubbio della fondatezza della tesi accusatoria. 1.3.Con il terzo motivo - che riprende sotto un diverso profilo l’argomento difensivo oggetto del secondo - eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla credibilità della parte civile, argomento liquidato - deduce - con motivazione che, non misurandosi con le criticità già evidenziate, necessariamente appare autoreferenziale e apodittica. 1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c ed e , cod. proc. pen., l’omessa valutazione, in violazione dell’art. 546, lett. e , cod. proc. pen., delle prove a discarico ed, in particolare, delle testimonianze che avevano ad oggetto la pubblica frequentazione dell’imputato con la propria cognata. 1.5. Con il quinto motivo, in conseguente applicazione pratica delle eccezioni di natura processuale, lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b , cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 609-bis, cod. pen., di cui non sussistono gli elementi costitutivi della violenza, della minaccia e della mancanza del consenso. 1.6. Con il sesto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., l’erronea mancata applicazione della circostanza attenuante della minore gravità dei fatti e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonostante i fatti siano stati ridotti al semestre antecedente la querela e non abbiano impedito alla vittima di costruirsi una propria relazione sentimentale e sessuale autonoma, né di fare carriera nell’azienda del cognato. 1.7. Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., l’erronea mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche contraddittoriamente negate perché l’imputato non avrebbe sostanzialmente ammesso i fatti contestati non essendo altrimenti spiegabile tale decisione con il suo mancato ravvedimento . 1.8. Con l’ottavo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla condanna al risarcimento del danno. 1.9. Con l’ultimo motivo eccepisce la prescrizione di alcune delle condotte poste in continuazione. 2. I temi difensivi oggetto del secondo, terzo e settimo motivo di ricorso, sono stati ulteriormente sviluppati con i motivi nuovi depositati il 14/03/2016. 2.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente torna ancora sui temi difensivi dei luoghi dei presunti abusi il cinema, luogo iniziale la camera da letto della vittima il luogo di lavoro , dell’aborto clandestino, della mancanza di documentazione clinica comprovante le lesioni subite, trattati dalla Corte di appello in modo, a suo dire, contraddittorio e insufficiente e a seguito del travisamento delle relative prove. 2.2. Con il secondo motivo nuovo il tema della credibilità della persona offesa è ulteriormente scandagliato alla luce delle vicende societarie che l’avevano vista protagonista e della documentazione allegata al ricorso, dalla quale si evince - in coerenza con le testimonianze acquisite - che il ruolo di amministratore della società del cognato era reale ed effettivo e non di pura facciata, così come reali ed effettivi erano stati i prelevamenti dalla cassa per i quali era stata denunziata. 2.3. Con il terzo nuovo motivo ribadisce la contraddittoria decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche in assenza di un segno di resipiscenza che, nella logica della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere tratto da una inammissibile ammissione dell’addebito. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge. 4. Il primo motivo è generico e totalmente infondato. 4.1. Il capo A della rubrica imputa al G. di aver abusato della cognata, sorella della moglie, che sin dall’età di quattordici anni era entrata a far parte del suo nucleo familiare. 4.2. Secondo quanto risulta dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado la persona offesa, già in sede di indagini preliminari, aveva indicato la data iniziale delle violenze collocando la prima nel mese successivo all’inizio della convivenza con l’imputato, consumata nei bagni di un cinema, tema sul quale la difesa si è pure soffermata in sede di appello per censurare la credibilità della vittima. 4.3. Tanto premesso, ricorda questa Corte che non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758 Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582 Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, che ha escluso la genericità o l’indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell’imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l’espressione fino al . 4.4. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha a sua volta, affermato che il diritto dell’imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico sancito dall’art. 6, comma 3, lett. a, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, e del più generale diritto a un processo equo, sicché l’informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all’imputato di preparare le proprie difese Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998 Mattoccia contro Italia, 25/07/2000 Drassich contro Italia, 11/12/2007 L’ampiezza dell’informazione dettagliata prevista da questa norma - ha spiegato la Corte Previti contro Italia, 08/12/2009 - varia a seconda delle particolari circostanze della causa tuttavia, l’accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l’adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b del paragrafo 3 dell’articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa Mattoccia c. Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX . La Corte ricorda anche che l’informazione prevista dall’articolo 6 § 3 a della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l’accusa X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Dècisions et Rapports DR 9, pp. 169-171 per loro stessa natura, i capi d’imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l’ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa . 4.5. La possibilità, concretamente esercitata dall’imputato, di integrare le scarne e necessariamente sintetiche indicazioni dell’editto accusatorio con le informazioni desumibili e attinte dal materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari sottrae consistenza all’eccezione difensiva che, alla luce delle considerazioni sopra indicate, risulta generica, totalmente infondata e smentita dalla stessa condotta processuale dell’imputato che ha utilizzato l’argomento relativo all’esordio delle proprie condotte abusanti per stigmatizzare la credibilità della persona offesa. 5. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente condividendo, pur sotto diversi profili, l’oggetto la credibilità della persona offesa. 5.1. Il Collegio deve ribadire, sul punto, il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, in generale, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza così, da ultimo, Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104 cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza . 5.2. La testimonianza della persona offesa, sopratutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto Sez. V, 41461 del 2012, cit. , ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa espressamente vietata come regola di giudizio e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con violazione del canone di giudizio imposto dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. . 5.3. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. 5.4. In questi casi, dunque, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018 Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661 . 5.5. Non è pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell’oggettivo contrasto con le altre prove testimoniali, sopratutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto. Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova testimoniali che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile né può essere rimessa in discussione sottoponendo direttamente alla Corte di cassazione gli stessi elementi di giudizio o proponendone una diversa spiegazione il vizio di motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o dal suo insanabile contrasto con altri atti del processo. 6. Tanto premesso, risulta chiaro, dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, il metodo utilizzato dai Giudici di merito che, per filtrare la credibilità della persona offesa, si sono pienamente adeguati ai principi di diritto sopra indicati. 6.1. Ricostruito il contesto familiare nel quale gli abusi si erano protratti nel più totale isolamento della vittima sostanzialmente abbandonata dai genitori al suo destino e costretta a subire le violenze del cognato che la minacciava apertamente di far venir meno il suo sostegno economico alla sorella, ai nipoti e, indirettamente, anche alla madre , i Giudici di merito, oltre ad aver trovato conferme indirette nelle dichiarazioni di altri testimoni che, ovviamente, non diversamente dagli altri, non hanno mai assistito alle violenze , hanno sopratutto evidenziato come nessuna delle prove a discarico creasse insanabili ed inspiegabili fratture con il narrato della persona offesa, tanto meno con la sua coerenza intrinseca. 6.2. Si ascrivono alla valutazione di impermeabilità alla coerenza del racconto della persona offesa le testimonianze difensive del figlio dell’imputato relativa alla collocazione della sua stanza rispetto a quella teatro degli abusi e quelle di chi aveva riferito di frequentazioni pubbliche tra i due cognati, valutazione condotta in modo non sindacabile da questa Corte opposto che i Giudici di merito traggono da osservazioni condivisibili sul piano razionale il fatto che il figlio dell’imputato non potesse vegliare per venti anni tutte le notti per assistere alle violenze del padre, oppure che le frequentazioni pubbliche fossero normali manifestazioni di un rapporto di affinità conclusioni non manifestamente illogiche, men che meno travisate, circa l’inettitudine di tali prove a incidere sulla credibilità della persona offesa. Tanto più che la sopravvalutazione difensiva di tali argomenti passa attraverso la svalutazione ai limiti della dimenticanza della causa delle ecchimosi oggettivamente notate sul corpo della donna da altri testimoni indifferenti argomento nemmeno sfiorato e dei motivi per cui il figlio dell’imputato si era sistematicamente prestato a coprire le uscite della zia e di allertarla che il padre la faceva pedinare. 6.3. La tesi difensiva della relazione consensuale extraconiugale protrattasi per circa un anno e mezzo intorno all’anno 2000 e risolta consensualmente e senza rancori per il bene della famiglia, è stata disattesa dai Giudici di merito con richiami ad elementi di prova la confidenza fatta dall’imputato al fidanzato della vittima che quest’ultima era la sua amante da vent’anni, il comportamento violento, ossessivo e possessivo tenuto dal G. nell’ottobre del 2003 allorquando ingaggiò un investigatore privato per farla pedinare che non solo la smentiscono concorrendo, così, a corroborare la tesi accusatoria ma sono stati decisamente negletti, sia in secondo grado che in questa fase di legittimità. 6.4. Allo stesso modo, l’argomento difensivo della incolpazione calunniosa, finalizzata a coprire le indebite appropriazioni di danaro dell’azienda dell’imputato da parte della cognata costituita legale rappresentante , e volto a fornire anche una spiegazione alternativa alla reazione furente del G. quando aveva scoperto la fuga della donna in un appartamento che sarebbe stato acquistato con i proventi delle illecite sottrazioni, non hanno trovato conferma alcuna nei processi dai quali quest’ultima era stata assolta, né tale tesi può essere riproposta in questa sede con le inammissibili allegazioni fattuali del secondo motivo aggiunto di ricorso. 6.5.L’intero ricorso, in buona sostanza, si ispira, per la parte relativa alla affermazione della responsabilità dell’imputato, all’erroneo presupposto metodologicamente errato della aprioristica non credibilità della persona offesa, argomento in gran parte sviluppato attraverso il richiamo e la inammissibile rivisitazione delle prove assunte nel corso del giudizio. A tal fine deve essere stigmatizzato il tentativo di contrabbandare per travisamento della prova la sollecitazione di un suo diverso giudizio. 6.6. Emblematico, in tal senso, il secondo motivo di ricorso a il ragionamento con cui la Corte di appello afferma che il figlio dell’imputato non poteva certamente star sveglio tutte le notti non costituisce frutto di travisamento della prova, non potendosi confondere il travisamento della prova che attiene al momento percettivo-sensoriale del suo contenuto con la verosimiglianza delle conclusioni che il giudice ne trae che riguarda il momento della sua valutazione b le censure rivolte alla credibilità della persona offesa in ordine ai luoghi del primo abuso i bagni di un cinema e degli ultimi il luogo di lavoro si fondano non sul travisamento della prova poiché la dinamica è chiara e non è scollata dal racconto della testimone , bensì, ancora una volta, sul ragionamento seguito dai Giudici per ribadirne la credibilità e ritenere non decisive le critiche mosse dalla difesa che, invece, invertendo i poli del ragionamento e sposando una metodologia interpretativa contraria a quella qui sostenuta e imposta dalla legge, ritiene indispensabile, per esempio, la prova dell’acquisto dei biglietti del cinema o l’acquisizione dei certificati medici dimostrativi delle violenze sessuali subite quali riscontri non richiesti c dell’episodio dell’aborto clandestino, effettuato in quando la persona offesa aveva venti anni, la difesa non coglie la conferma che ne deriva, sia pure indirettamente, dalla testimonianza della zia siciliana che quel viaggio, non altrimenti spiegato, si limitò a confermare senza fornire ulteriori indicazioni . 6.7. Non diversamente ma coerentemente con la filosofia del ricorso , il terzo ed il quarto motivo genericamente censurano di apparenza la motivazione della sentenza impugnata e di malgoverno dell’art. 546, lett. e , cod. proc. pen., sol perché la Corte distrettuale supera le tesi difensive con argomenti logici piuttosto che, come infondatamente preteso dall’imputato, con l’acquisizione di riscontri estrinseci, e disattende, altresì, la validità della tesi della relazione amorosa perché fondata sul dato correttamente valutato come insignificante delle uscite della vittima con il nucleo familiare del suo abusante nucleo che era diventato anche il proprio e tale appariva agli occhi degli estranei . 6.8. La totale infondatezza del quinto motivo, che costituisce precipitato logico-fattuale di quelli che lo precedono, è palese, presupponendo l’esistenza di un rapporto consensuale inesistente. 7. Il sesto motivo è totalmente infondato. 7.1. Il fatto che le condotte oggetto di condanna siano solo quelle consumate nei sei mesi precedenti la querela essendo prescritte quelle poste in essere quando la persona offesa era minorenne non impedisce al giudice di coglierne la gravità oggettiva alla luce del più ampio dato storico incontrovertibilmente acquisito al processo dal quale risulta la perpetrazione delle violenze sin da quando la ragazza aveva quattordici anni. 7.2. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha escluso la sussistenza della ipotesi della minore gravità sul rilievo della reiterazione delle violenze come se sei mesi non fossero comunque sufficienti a tal fine Sez. 3, n. 6874 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266272 e delle modalità particolarmente umilianti per la vittima costretta anche ad un aborto . Né ha rilevanza alcuna il fatto che tali condotte non abbiano impedito alla persona offesa di costruirsi una propria vita sentimentale e sessuale, costituendo il danno psichico solo uno degli ingredienti valutabili ai fini del giudizio, essendo sufficiente al diniego della attenuante la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, Rv. 263821 . 8. Il settimo e l’ottavo motivo sono totalmente infondati. 8.1. In tema di quantificazione della pena e di circostanze attenuanti generiche il Collegio ricorda che 8.2. gli indici di commisurazione della pena di cui all’art. 133, cod. pen., forniscono al giudice l’armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell’imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa la quantificazione che ne è frutto non è sindacabile quando non appaia espressione di arbitrio 8.3. a tal fine risulta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva 8.4. in ogni caso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell’imputato così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani 8.5.è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo pena congrua , pena equa , congruo aumento , solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto 8.6. in sede di appello è tuttavia necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall’imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443 Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140 Sez. 4, n. 110 del 05/12/1989, Buccilli, Rv. 182965 8.7. la concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito di deve misurare poiché, non diversamente da quelle tipizzate , la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti 8.8. il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339 8.9. nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 . 8.10.Nel caso di specie, pur considerando l’aumento per la continuazione interna, l’imputato è stato condannato ad una pena decisamente prossima al minimo edittale cinque anni e sei mesi di reclusione la cui quantificazione non comportava particolari e pregnanti oneri motivazionali, nemmeno sollecitati da un appello che, limitandosi a denunziare l’eccessività dell’aumento per la continuazione, appare francamente generico sul punto. 8.11.Correttamente, ed esaustivamente quanto insindacabilmente , la Corte di appello ha escluso di poter ulteriormente attenuare la pena sul rilievo della assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso, ma anche della congruità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso e della sua adeguatezza alla grave e perdurante offesa alla vittima e all’abuso delle circostanze che ne hanno ridotto la capacità di resistenza e difesa. 8.12. È infine del tutto generica la doglianza con cui l’imputato si limita a contestare, denunciandone immotivatamente la natura contraddittoria, la condanna alla provvisionale. 9. L’inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in esame i motivi aggiunti il secondo dei quali peraltro di natura esclusivamente fattuale e fissa il momento ultimo di rilevabilità della prescrizione alla data della sentenza impugnata. Considerando che il termine iniziale decorre dal 26/04/2003, ne consegue, in applicazione del più favorevole regime introdotto con legge 5 dicembre 2005, n. 251, che la prescrizione comincia a maturare dal 26/10/2015. 9.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.