Decreto di rigetto della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio: appellabile?

Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38028/16, depositata il 13 settembre. Il caso. Il Procuratore della repubblica presso la DDA di Firenze impugnava il decreto con il quale il Tribunale fiorentino aveva rigettato la proposta di misura di prevenzione patrimoniale proposta in danno un cittadino di nazionalità cinese, in particolare la misura della confisca con propedeutico sequestro, giacché ritenuti carenti, nel caso in esame, i requisiti soggettivi richiesti dalla norma di riferimento, gli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. Avverso il provvedimento del Tribunale il procuratore proponeva allora appello e la Corte distrettuale adita dichiarava inammissibile l'impugnazione poiché non appellabile ma soltanto ricorribile il decreto di prime cure. Argomentava il giudice territoriale che tale disciplina limitativa sarebbe deducibile dalla corretta lettura dell'art. 27 cod. Ant., che prevede l'appello del provvedimento di prevenzione soltanto se preceduta, la confisca, dal propedeutico sequestro . Infatti nel caso in cui il pm ritenga di provvedere direttamente alla richiesta della confisca di prevenzione, eliminando in tal modo, il passaggio procedurale relativo alla misura interinale del sequestro, si concretizzerebbe, a detta della Corte territoriale, una incisiva limitazione del diritto difensivo della parte privata se il diniego della confisca deliberato in prime cure venisse riformato in sede di appello, in quanto in tal caso la parte privata non potrebbe più contrastarlo nel merito . Per questi motivi, pertanto, la Corte distrettuale, ponendosi in contrasto con il diverso principio di diritto statuito già dalla Corte con pronuncia n. 494/2014, provvedeva, contestualmente alla dichiarata inammissibilità, a riqualificare l'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa come ricorso di legittimità, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione per quanto di competenza. Appellabilità o meno del decreto di prevenzione. In ordine alla questione relativa alla appellabilità o meno del decreto di prevenzione che decide sulla domanda di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 20 e ss. cod. Ant., si è individuata nella giurisprudenza della Corte un iniziale contrasto, peraltro superato con il successivo consolidamento di un preciso orientamento interpretativo. Ad una iniziale pronuncia, infatti, della sez. Quinta con la sentenza n. 494/2014, secondo la quale è impugnabile mediante appello il decreto con cui il Tribunale rigetti la richiesta, proposta dal pm, di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro, trattandosi di ipotesi riconducibile alla ratio legis di detta disposizione, ancorché da essa non specificamente prevista , è seguita quella della Sesta sez., n. 26842/2015, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, ai sensi degli artt. 20 e 22 d.lgs. n. 159/2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 666 c.p.p. operato, per le misure di prevenzione personali, dall'art. 7, comma 9, del predetto d.lgs., ed applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto . Misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio. Sono, infine, intervenute ulteriori pronunce alle quali ha aderito la Suprema Corte che ha statuito infine il principio di diritto secondo cui il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca . E’ proprio in tal senso che va interpretato l’art. 27 del d.lgs. n. 159/2011 in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali. Il Collegio cassa pertanto l’ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente territorialmente per l'esame dell'impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 maggio - 13 settembre 2016, n. 38028 Presidente Vecchio – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore della repubblica presso la DDA di Firenze impugnava con atto del 23 gennaio 2015 il decreto con il quale, il precedente 26 novembre, il tribunale fiorentino aveva rigettato la proposta di misura di prevenzione patrimoniale proposta in danno di W.X., cittadino di nazionalità cinese, in particolare la misura della confisca con propedeutico sequestro, giacchè ritenuti carenti nel caso di specie i requisiti soggettivi richiesti dalla norma di riferimento, gli artt. 1 e segg. d. lgs. 159/2011. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale il procuratore istante proponeva appello e la Corte distrettuale adita, con ordinanza del 22 giugno 2015, dichiarava inammissibile l'impugnazione giacchè non appellabile ma soltanto ricorribile il decreto di prime cure. Argomentava il giudice territoriale che tale disciplina limitativa sarebbe deducibile dalla corretta lettura dell'art. 27 Cod. Ant., che prevederebbe l'appello del provvedimento di prevenzione soltanto se preceduta, la confisca, dal propedeutico sequestro. Nel caso il P.M. ritenga di provvedere direttamente alla richiesta della confisca di prevenzione, eliminando in tal modo, il passaggio procedurale relativo alla misura interinale del sequestro, si concretizzerebbe infatti, ad avviso della corte territoriale, una incisiva limitazione del diritto difensivo della parte privata se il diniego della confisca deliberato in prime cure venisse riformato in sede di appello, in quanto in tal caso la parte privata non potrebbe più contrastarlo nel merito. Per tali ragioni, pertanto, la corte distrettuale, consapevolmente ponendosi in contrasto con il diverso principio di diritto già statuito dalla quinta sezione della Corte con pronuncia 494 del 1° 10.2014, provvedeva, contestualmente alla dichiarata inammissibilità, a riqualificare l'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa come ricorso di legittimità, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione per quanto di competenza. 3. La decisione della corte fiorentina non può essere condivisa e va pertanto cassata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per la deliberazione sull'appello come innanzi legittimamente proposto dal P.M In ordine alla questione relativa alla appellabilità o meno del decreto di prevenzione che decide sulla domanda di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 20 e segg. Cod. Ant., si è registra nella giurisprudenza della Corte un iniziale contrasto ermeneutico peraltro allo stato superato con il successivo consolidamento di un preciso orientamento interpretativo. Ad una iniziale pronuncia infatti di Sez. 5, Sentenza n. 494 del 01/10/2014, Rv. 262213, secondo la quale È impugnabile mediante appello il decreto con cui il Tribunale rigetti la richiesta, proposta dal P.M, di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro, trattandosi di ipotesi - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. i ter della legge n. 575 del 1965 - riconducibile alla ratio legis di detta disposizione, ancorché da essa non specificamente prevista , è seguita, Cass. Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Rv. 263948, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. operato, per le misure di prevenzione personali, dall'art. 7, nono comma, del predetto D.Lgs., ed applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto . Sono infine intervenute, pronunce alla quale aderisce il Collegio dappoichè espressione di un ormai condiviso opinare ermeneutico, Sez. 1, n. 43794 del 24/09/2015, Rv. 264856 ed in pari data Sez. 1, n 43796, Rv. 264754, le quali hanno fissato il principio di diritto in tal guisa massimato dagli uffici Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca . In tali sensi va pertanto interpretato l'art. 27 d. lgs. n. 159 del 2011 in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente territorialmente per l'esame dell'impugnazione come innanzi proposta dal rappresentante della pubblica accusa, le cui residue doglianze rimangono evidentemente assorbite dalla decisione presa. P.T.M. la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 22 giugno 2015 e dispone la restituzione degli atti alla ridetta corte territoriale per l'esame del gravame.