Equipollenza tra la notifica del decreto di citazione e la sua lettura in udienza?

La previsione di cui all’art. 148, comma 5, c.p.p., relativa alla lettura dei provvedimenti” e avvisi orali del giudice che possono sostituire le notificazioni, non riguarda anche il decreto di citazione a giudizio, la cui mancata notifica integra una ipotesi di nullità di ordine assoluto ai sensi dell’art. 179 c.p.p

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37227/16, depositata l’8 settembre. La norma. L’art. 148 c.p.p. riguarda gli organi e forme delle notificazioni che, come è noto, devono essere effettuate dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. Il comma 5, tuttavia, contiene un’eccezione a tale regola, per la quale La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale . La questione giuridica. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente eccepiva violazione di legge con riguardo agli artt. 148, comma 5 e 157, comma 8- bis c.p.p. per avere la Corte territoriale, dopo il riscontro di un vizio di notifica del decreto di citazione, proceduto al semplice avviso orale al difensore in udienza, senza peraltro consegnare l’atto allo stesso. Nessuna equipollenza. Ciò che la Corte rileva è invero, in accoglimento del motivo di ricorso, un error in procedendo , nel caso concreto, della disposizione contenuta nell’art. 148 comma 5 c.p.p Rammenta la Corte, infatti, come la norma richiamata, pur prevedendo che i provvedimenti o gli avvisi orali del giudice possano ritenersi equipollenti alle notificazioni, purché verbalizzati, tale regola non possa altresì riferirsi anche al decreto di citazione a giudizio, il quale resta assoggettato alle regole generali in materia. Pertanto, sarà sempre necessaria una notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Alcune posizioni della giurisprudenza. La lettura, invero, costituisce un’attività sostitutiva della notificazione, ma evidentemente solo a patto che il destinatario sia presente in udienza e che di tale comunicazione orale venga fatta menzione nel verbale. In generale, la giurisprudenza di legittimità, ad esempio, fa rientrare in tali ipotesi quelle di avviso orale di rinvio dell’udienza. Tuttavia, non è indivisa. Infatti, da un lato, un orientamento estensivo ritiene che ogni lettura di provvedimenti fatta in udienza dinanzi il difensore che rappresenta regolarmente l’imputato equivalga a rendere conosciuto o conoscibile l’atto. Altro orientamento più restrittivo, invece, consente l’applicabilità di tale istituto solo ai casi di lettura di provvedimenti espressamente previsti come ad esempio l’art. 424, comma 2, 543, comma 3 c.p.p. o di avvisi dati oralmente dal giudice. Nullità assoluta. Sul punto, peraltro, già precedenti pronunce hanno affermato come sia affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione in udienza al sostituto del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall’art. 148 comma 5, c.p.p., che riguarda unicamente i provvedimenti” e gli avvisi dati dal giudice verbalmente” e non anche gli atti processuali che devono essere consegnati necessariamente al destinatario Cass., 28.11.2013, n. 3184 . Nel caso di mancata notifica del decreto di citazione al difensore, quindi, si configura una nullità di ordine assoluto, in quanto comporta una omessa citazione dell’imputato che non può essere sanata da una semplice lettura del decreto al difensore in udienza. In tali casi, dunque, è inapplicabile l’istituto di cui all’art. 148 comma 5 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 settembre 2015 – 8 settembre 2016, n. 37227 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 31 ottobre 2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di quella città in data 19 aprile 2012 che aveva affermato la penale responsabilità di E. V. in ordine ai reati di cui agli artt. 44/c del D.P.R. 380/01 e 181 comma 1 bis dei D. Lgs. 42/04 realizzazione di una costruzione in ampliamento di un preesistente manufatto, in zona paesaggistica senza il permesso di costruire e il nulla osta dell'Autorità paesaggistica - reati commessi in Forio il 6 ottobre 2010 , condannandolo alla complessiva pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale, di mesi otto e giorni cinque di reclusione. 1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia l'imputato E. V. deducendo due motivi con il primo la difesa lamenta l'inosservanza della legge processuale penale artt. 157 comma 8 bis e 179 cod. proc. pen. per avere la Corte di merito in occasione dell'udienza di appello del 2 maggio 2014, dopo aver riscontrato l'irregolarità della notifica del decreto di citazione per l'appello, proceduto alla notifica del decreto di citazione mediante avviso orale al difensore presente senza tuttavia consegnare il decreto al difensore. Con il secondo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione sotto il triplice profilo della contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova in punto di conferma della penale responsabilità omettendo di valutare la prova attestante la data di effettiva realizzazione dell'immobile che, ove correttamente esaminata, avrebbe dovuto comportare la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte stante la natura del vizio error in procedendo denunciato, risulta per tabulas che in occasione dell'udienza di appello celebratasi il 2 maggio 2014 la Corte territoriale aveva riscontrato un vizio di notifica dei decreto di citazione. Anziché procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore presente, il giudice di appello si è limitato alla lettura del decreto di citazione al difensore presente ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen, incorrendo così nell'erronea applicazione dell'art. 148 comma 5 del cod. proc. pen. il quale prevede che La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale . 1.1 Tale norma, che certamente consente l'equipollenza alle notificazioni degli avvisi orali e delle letture alle persone presenti si riferisce però ai provvedimenti ed agli avviso orali dati dal giudice, ma non certamente al decreto di citazione a giudizio che rientra nella tipologia degli atti assoggettati a formale notifica alle parti interessate , così come affermato da questa Corte Suprema con sentenza 6.3.2013 n. 15624, Fornelli, Rv. 255027, secondo cui E' affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell'atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall'art. 148 comma quinto cod. proc. pen. che riguarda unicamente i provvedimenti e gli avvisi dati dal giudice verbalmente e non anche gli atti processuali che devono essere consegnati necessariamente al destinatario conforme Sez. 2^ 28.11.2013 n. 3184, P.C. e Festa, Rv. 258532 secondo cui tenuto conto delle previsioni contenute nel menzionato art. 148/5 cod. proc. pen. circa le forme della notificazioni riferibili esclusivamente ai provvedimenti e agli avvisi orali del giudice, la notificazione del decreto di citazione a giudizio secondo tali formalità integra una ipotesi di omessa notificazione costituente una nullità di ordine assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p non sanabile. 2. L'accoglimento di tale motivo assorbe i rimanenti. Segue quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli che dovrà in tale sede procedere a nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.