Se l’imputato è assente non si applica la rescissione del giudicato

Ai sensi dell’ art. 625-ter c.p.p., la rescissione del giudicato non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420-bis, commi 2 e 3, e 175, comma 2, c.p.p., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza dei processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36855/2016, depositata il 5 settembre. Il caso. Il Tribunale di Milano dichiarava l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 495 c.p., per aver declinato false generalità al fine di apparire minore d’età e, con la recidiva contestata, veniva condannato alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione. L’imputato propone istanza di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 625 ter c.p.p. lamentando il fatto di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e che non ci fosse la prova della sua rinuncia a comparire o a proporre impugnazione, come dispone l’art. 175 c.p.p Pertanto l’unico atto formale conosciuto era il verbale di identificazione. L’imputato ricorda poi che la sentenza della corte EDU Sejdovic imponeva che l’accusato fosse informato dell’accusa informazione che, nel caso di specie, non poteva essere desunta dal rapporto con il difensore, posto che questi era stato nominato d’ufficio e che si era poi disinteressato del processo . Inoltre, argomenta che, in tema di restituzione in termine, si era passati dalla presunzione di conoscenza alla presunzione di non conoscenza. Difetto di legittimazione soggettiva. Ma per il Collegio il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto la richiesta di rescissione del giudicato è stata presentata non dal difensore munito di procura speciale, quanto da un suo incaricato, così contravvenendo a quanto previsto dall’art. 625 ter , comma 2, c.p.p., che ne prevede la presentazione” personalmente dall’interessato o dal difensore, munito, appunto della procura speciale . La norma è considerata, sul punto, di stretta interpretazione, derogando così alla facoltà, prevista dall’art. 582, comma 1, c.p.p., di presentare gli atti di impugnazione a mezzo di incaricato”. La rescissione del giudicato è, infatti, un mezzo di impugnazione straordinaria e ne consegue che le regole proprie fanno eccezione alle norme generali. Richiesta di rescissione del giudicato. La richiesta di rescissione del giudicato è inammissibile anche perché manifestamente infondata. La Corte ha infatti già avuto modo di affermare, che la rescissione del giudicato, ex art. 625 ter c.p.p., non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420 bis , commi 2 e 3, e 175, comma secondo, c.p.p., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza dei processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento . L'eventuale negligenza del difensore, pur d'ufficio, ma presso il quale il condannato ha eletto domicilio, nel seguire il processo non può certo costituire la prova che l'assenza del condannato, dal processo è stata dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza del procedimento , l'unica causa che consente la rescissione del giudicato, stando le due situazioni su piani distinti la conoscenza dell'esistenza dei processo e la diligenza nel parteciparvi. Per la Corte il ricorso è dunque inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 luglio – 5 settembre 2016, n. 36855 Presidente Fumo – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Milano dichiarava C.B. colpevole del delitto a lui ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., commesso il 19 marzo 2010, declinando false generalità per apparire minore d'età e, con la recidiva contestata, veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione. La sentenza diveniva irrevocabile il 25 gennaio 2016. 2 - Il condannato, a mezzo del proprio difensore, propone istanza di rescissione dei giudicato, ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen Afferma di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna, e del processo stesso, solo il 23 febbraio 2016 ad esito di un casuale controllo della sua posizione all'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. In precedenza si era limitato a sottoscrivere il verbale di identificazione, redatto il 23 marzo 2010, dal quale emergeva che aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio che gli era stato nominato. Nel corso del processo era rimasto, però, sempre assente, ed il difensore di ufficio che era rimasto anch'egli assente nel processo, venendo nominato altro difensore in sua sostituzione non l'aveva mai contattato, così che doveva ritenersi la sua incolpevole ignoranza dei processo. Certamente non vi era prova che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza né risultava che avesse rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, come dispone l'art. 175 cod. proc. pen. per diversa ma analoga fattispecie processuale. L'unico atto formale conosciuto era, pertanto, il verbale di identificazione. Si ricorda che la sentenza della Corte EDU S. imponeva che l'accusato fosse compiutamente informato dell'accusa. Informazione che, nel caso concreto, non poteva essere desunta dal rapporto con il difensore posto che questi era stato nominato d'ufficio e si era poi disinteressato dei processo. Si argomenta poi che, in tema di restituzione in termine, si era passati dalla presunzione di conoscenza alla presunzione di non conoscenza. Si annota come, nella giurisprudenza di merito, si fosse sollevata questione di legittimità in ordine alla mancata previsione della notifica all'imputato degli atti di impulso processuale quando questi abbia eletto domicilio non presso il difensore di fiducia ma presso il difensore d'ufficio, in considerazione della maggiore labilità di tale rapporto. Si chiede, infine, che questa Corte, in considerazione della fondatezza delle argomentazioni proposte, disponesse la sospensione dell'esecuzione della sentenza, ricorrendo l'ipotesi prevista dalle Sezioni unite di questa Corte della eccezionale gravità, posto che la patita condanna, unitamente alle precedenti, avrebbe comportato l'immediato ingresso dei B. nel circuito carcerario. 3 - Il Procuratore generale di questa Corte chiede venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorso in quanto non presentato dal procuratore speciale ma da altro professionista, come, invece, impone l'art. 625 ter, comma 2, cod. proc. pen., in deroga all'art. 582 del medesimo codice. Peraltro l'avere omesso di nominare un difensore di fiducia e l'avere omesso di tenere i contatti con il difensore di ufficio costituisce quella colpa evidente che impedisce di accogliere la richiesta di rescissione dei giudicato. 4 - La difesa, con memoria, replica alle argomentazioni del Procuratore generale, osservando che la disposizione contenuta nell'art. 625 ter cod. proc. pen. deve correttamente riferirsi all'esercizio del diretto di proporre l'istanza di rescissione e non al suo materiale deposito. Ed è pacifico che, nel parallelo caso previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., si richieda che la sola proposizione dei ricorso, e non anche il suo deposito, sia ad opera del procuratore speciale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per due distinte ragioni. 1 - E' inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, perché la richiesta di rescissione del giudicato è stata presentata non dal difensore munito di procura speciale ma da un suo incaricato, così contravvenendo a quanto previsto dall'art. 625 ter, comma 2, cod. proc. pen., che ne prevede la presentazione e, quindi, il deposito materiale in cancelleria oltre che la redazione, la proposizione personalmente dall'interessato o dal difensore, munito, appunto, della procura speciale. La norma è considerata, sul punto, di stretta interpretazione, derogando così alla facoltà, prevista in via generale dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., di presentare gli atti di impugnazione a mezzo di incaricato da ultimo Sez. 5, n. 14058 dei 16/02/2016, Bthouri, Rv. 266552 . La rescissione dei giudicato è, infatti, un mezzo di impugnazione straordinaria e ne consegue che le regole proprie fanno eccezione alle norme generali. Né può diversamente concludersi, come preteso dalla difesa, in considerazione dei diversi arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., posto che tale norma non pone alcuna specifica limitazione alla facoltà di presentazione del ricorso che, pertanto, ben può essere effettuato da un incaricato, secondo la regola generale prevista dall'art. 582 cod. proc. pen 2 - La richiesta di rescissione del giudicato è inammissibile anche perché manifestamente infondata. Si è già avuto modo di affermare, infatti, che la rescissione dei giudicato, ex art. 625 ter cod. proc. pen., non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza dei processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015, Degasperi, Rv. 266368 . L'eventuale negligenza del difensore, pur d'ufficio ma presso il quale il condannato ha eletto domicilio, nel seguire il processo non può certo costituire la prova che l'assenza del condannato, dal processo è stata dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza del procedimento , l'unica causa che consente la rescissione del giudicato, muovendosi, com'è evidente, le due situazioni su piani distinti la conoscenza dell'esistenza dei processo e la diligenza nel parteciparvi. 3 - All'inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.