Sanzionabile la condotta di chi accompagna in auto la prostituta sul luogo del meretricio

L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 36395/16, depositata il 2 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli appellata dal ricorrente che era stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento della prostituzione di due cittadini extracomunitari, fatto aggravato dall’essere stata la prostituzione svolta dalla coniuge e dal cognato. L’imputato, impugnando la sentenza predetta, sostiene che la condotta da lui tenuta non integrerebbe la fattispecie contestata, in quanto egli si sarebbe limitato ad accompagnare materialmente il cognato ad un appuntamento con amici e quanto alla condotta di accompagnamento della moglie sul luogo di lavoro”, non rientrerebbe nel favoreggiamento ma sarebbe un aiuto alla persona , visto che si trattava della moglie. La prestazione del ricorrente sarebbe dunque accessoria, quale favore personale a chi si prostituisce. Favoreggiamento e non aiuto alla persona”. Ma per la Suprema Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per il Collegio, infatti, l’accompagnamento non isolato di due soggetti nei luoghi ove gli stessi erano soliti prostituirsi non poteva essere ritenuto un aiuto alla persona” ma integrava un vero e proprio favoreggiamento punibile, rendendo in questo modo più agevole l’esercizio del meretricio tra domanda ed offerta della prestazione sessuale effettuata dal viaggiatore . Si tratta, afferma la Corte, di una censura aspecifica”, trovando applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Peraltro, il motivo è da ritenersi, in ogni caso, manifestamente infondato, per il principio accolto dalla Corte secondo cui l’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento . Inoltre, in tema di reati contro la moralità, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell’azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 luglio – 2 settembre 2016, n . 36395 Presidente Amoroso Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 3/10/2014, depositata in data 14/10/2014, la Corte d’Appello di NAPOLI confermava la sentenza del tribunale di Napoli del 15/11/2012 appellata dal D. che era stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento della prostituzione di due cittadini extracomunitari, fatto aggravato dall’essere stata la prostituzione svolta dalla coniuge e dal cognato, in relazione a fatti commessi tra il 31 ottobre ed il 7 novembre 2008. 2. Ha proposto ricorso D.R. personalmente, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all’art. 3, legge n. 75 del 1958. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la condotta dallo stesso tenuta non integrerebbe la fattispecie contestata in quanto questi si sarebbe limitato ad accompagnare materialmente il cognato ad un appuntamento con degli amici quanto alla condotta di accompagnamento della moglie sul luogo di lavoro, non rientrerebbe nel favoreggiamento ma sarebbe un aiuto alla persona , visto che si trattava della moglie, e non era dunque finalizzata ad apportare un ausilio all’attività di meretrice cui invece lo stesso ricorrente era contrario le persone offese erano autonomamente determinate a prostituirsi anche senza l’apporto causale del D. la prestazione del ricorrente sarebbe dunque accessoria, quale favore personale a chi si prostituisce, anche tenuto conto del fatto che la moglie già si prostituiva prima del matrimonio . 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la pena sarebbe sproporzionata non avendo tenuto conto i giudici di merito di elementi quali il tempo e le modalità dell’azione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato e dev’essere dichiarato inammissibile. 4. Quanto al primo motivo, la Corte di appello chiarisce le ragioni per le quali non era accoglibile la tesi difensiva del cosiddetto aiuto alla persona , osservando come l’accompagnamento non isolato di due soggetti nei luoghi ove gli stessi erano soliti prostituirsi, per di più somministrando ad uno di questi, in particolare la moglie, generi di conforto come pizza e caffè non poteva essere ritenuto un aiuto alla persona ma integrava un vero proprio favoreggiamento punibile, rendendo ciò più agevole l’esercizio del meretricio e con meno rischi per la salute, indipendentemente da una pregressa intermediazione tra domanda ed offerta della prestazione sessuale effettuata dal viaggiatore. Trattasi, all’evidenza, di una censura aspecifica , non confrontandosi criticamente il motivo di ricorso con le puntuali argomentazioni esposte nella sentenza impugnata e trovando, dunque, applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849 . Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato, avendo fatto la Corte territoriale buon governo del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento sorveglianza, messa a disposizione del veicolo per l’incontro con i clienti, etc. Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013 dep. 11/09/2013, P. M. in proc. Barba, Rv. 256696 . A ciò, peraltro, dovendosi aggiungere l’irrilevanza del movente dell’azione rapporto di coniugio o di familiarità , avendo infatti affermato questa stessa Corte che in tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell’azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio Fattispecie in cui l’accompagnamento della prostituta sul luogo del meretricio, avvenuto con l’auto dell’imputato, era motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di cortesia Sez. 3, n. 11575 del 04/02/2009 dep. 17/03/2009, Piai, Rv. 243121 . 5. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio, trattasi di censura inammissibile in quanto non dedotta con i motivi di appello, atteso che in sede di impugnazione l’allora appellante aveva chiesto l’assoluzione anche, eventualmente, a norma dell’art. 530, cpv., cod. proc. pen. In ogni caso, osserva la Corte, la stessa risulterebbe manifestamente infondata in quanto la pena irrogata non è sicuramente superiore al medio edittale, tenuto conto della cornice prevista dal legislatore da 2 a 6 di reclusione , sicché trova applicazione il principio secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 . 6. Il ricorso dev’essere, pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.