Legittimo impedimento del difensore: chi ha diritto all’avviso di rinvio dell’udienza

Il difensore di fiducia che abbia presentato istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio.

Così ha deciso la sezione Terza Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35512/16, depositata il 26 agosto. Il caso. La Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado con cui era stato condannato un uomo per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, c.p. e 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Muove ricorso in Cassazione l’imputato avverso detta sentenza, denunciando violazione di legge processuale in relazione agli artt. 179, comma 1, 401 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di dare avviso del rinvio dell’udienza del 10 aprile 2013 al difensore d’ufficio, con conseguente nullità della sentenza di primo grado, e per aver erroneamente ritenuto, la Corte d’appello, che non spettasse alcun avviso al difensore di fiducia della nuova udienza, posto che l’avviso era avvenuto in forma orale al difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. in sostituzione del difensore di fiducia impedito. Error in procedendo. Il motivo è però ritenuto infondato dalla Suprema Corte. Trattandosi di un error in procedendo , risulta che all’udienza del 10 aprile 2013, il rinvio dell’udienza venne disposto in presenza di un difensore d’ufficio e la data del rinvio era indicata nel verbale di udienza. L’omesso avviso del rinvio dell’udienza, disposto contestualmente all’indicazione della data di rinvio alla presenza del difensore d’ufficio, non comporta l’obbligo di notifica al difensore di fiducia impedito e non determina alcuna nullità. E ciò in ragione del fatto che l’avviso è validamente recepito, in forma orale, dal difensore d’ufficio alla presenza del quale viene disposto il rinvio dell’udienza, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo l’imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente. Infine, la S.C. ricorda che il difensore di fiducia che abbia presentato istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore d’ufficio presente, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo e ciò anche qualora il rinvio sia stato formalmente disposto per assenza del giudice titolare.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 maggio – 26 agosto 2016, n. 35512 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'8 gennaio 2015, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo con la quale M.R. era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i mesi dal giugno 2007 all'ottobre 2008 per un ammontare complessivo di € 58.117,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, M.R., a mezzo dei difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge processuale in relazione all'art. 179 comma 1, 401 cod.proc.pen. per avere il Tribunale omesso di dare avviso del rinvio dell'udienza dei 10 aprile 2013 al difensore di ufficio, con conseguente nullità della sentenza di primo grado, e per aver erroneamente ritenuto, la Corte d'appello, che non spettasse alcun avviso al difensore di fiducia della nuova udienza, posto che l'avviso era avvenuto in forma orale al difensore, nominato ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. in sostituzione del difensore di fiducia impedito. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. II ricorso è infondato. Con l'unico motivo di ricorso il difensore deduce la nullità della sentenza di primo grado stante l'omesso avviso al difensore di fiducia nominato il giorno precedente all'udienza e che aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento del rinvio dell'udienza posto che, in presenza di avviso orale, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 477 comma 3 cod.proc.pen. La Corte d'appello avrebbe, poi, erroneamente ritenuto non dovuto l'avviso al difensore di fiducia assente e impedito. Deve premettersi che dagli atti a cui questa Corte ha accesso, trattandosi di un error in procedendo, risulta che all'udienza del 10 aprile 2013, il rinvio dell'udienza venne disposto in presenza di un difensore di ufficio e la data del rinvio era indicata nel verbale di udienza. Ciò posto, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione l'omesso avviso del rinvio dell'udienza, disposto contestualmente all'indicazione della data di rinvio alla presenza del difensore di ufficio, non comporta l'obbligo di notifica al difensore di fiducia impedito e non determina alcuna nullità. E ciò in ragione dei fatto che l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore di ufficio alla presenza del quale viene disposto il rinvio dell'udienza, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo Sez. 3, n., 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159 Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Domenichini, Rv. 258065 Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Sechi, Rv. 250451 Sez. 5, n. 26168 dell'11/05/2010, Terlizzi, Rv. 247897, Sez. U, n. 8285 d_L M/p2/200~Grassia, Rv. 232906 , al pari come non è dovuto alcune avviso DJ l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006 Grassia, Rv. 232906 . 5. La Corte d'appello ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principio affermato nel caso concreto nel quale, si ricorda, la difesa fiduciaria era intervenuta il giorno precedente alla data di udienza fissata per il giudizio e il difensore di fiducia aveva avanzato contestuale istanza di rinvio. Va ribadito che il difensore di fiducia che abbia presentato istanza di rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore di ufficio presente il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo e ciò anche qualora il rinvio sia stato formalmente disposto per assenza del giudice titolare. Non è maturata la prescrizione ai sensi degli artt. 158 e 161 cod.pen. in ragione dell'aumento degli stessi per effetto della recidiva. 6. II ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.