“Vieni fuori che facciamo a pugni”: minaccia non credibile perché pronunciata da un classe 1928

La discussione condominiale degenera in una lite. La frase incriminata, cioè la proposta di una scazzottata, è teoricamente valutabile come una minaccia, ma l’età del protagonista rende inoffensive quelle parole.

Vieni fuori che facciamo a pugni ”. Parole che però non possono essere considerate come una reale minaccia a pronunciarle, difatti, è stato un uomo di ben 84 anni! Cassazione, sentenza n. 25080/16, sezione Quinta Penale, depositata oggi . Età. Assurdo epilogo per la discussione condominiale, degenerata in lite. E le parole utilizzate da uno dei contendenti, cioè Vieni fuori che facciamo a pugni”, gli valgono addirittura una condanna per minaccia , con relativa pena pecuniaria . La decisione assunta dal giudice di pace viene ora smentita dai Magistrati della Cassazione. A loro dire, difatti, la teorica idoneità intimidatoria della frase pronunciata durante lo scontro condominiale è smentita dalla valutazione del contesto della vicenda. Più precisamente, viene posta in evidenza la differenza d’età tra i due litiganti quello che ha proposto la scazzottata è un giovanotto classe 1928, con oltre venti anni in più rispetto all’altro contendente. Tutto ciò rende evidente, sanciscono i giudici, la inoffensività delle parole pronunciate nella foga della discussione in condominio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 maggio – 16 giugno 2016, n. 25080 Presidente Nappi – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Belluno ha condannato alla sola pena pecuniaria B.C. per i reati di minaccia e ingiuria commessi ai danni di V.M. nel corso di una lite condominiale. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla sussistenza del reato di minaccia e violazione di legge per il difetto assoluto di motivazione sul punto, rilevando come la frase attribuitagli non contiene alcuna minaccia di un male ingiusto, mentre alcuna valutazione sulla sua effettiva idoneità intimidatoria sarebbe stata compiuta in sentenza, che non avrebbe tra l'altro tenuto conto della sua età avanzata e della reazione della persona offesa, la quale dimostra l'assoluta innocuità della condotta. Analoghi vizi denuncia il ricorrente in merito all'imputazione di ingiuria, lamentando l'ingiustificata ed illogica esclusione dell'esimente della reciprocità delle offese. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve rilevarsi come, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, il delitto di ingiuria contestato all'imputato è stato abrogato ad opera del d. lgs. n. 7/2016, talchè la stessa deve essere annullata senza rinvio con riguardo al suddetto reato, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso. 2. Ciò detto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, atteso che l'idoneità intimidatoria della frase pronunziata vieni fuori che facciamo a pugni - pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall'art. 612 c.p. - deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento. Valutazione che la sentenza ha totalmente omesso e che invece rivela la sua assoluta inoffensività anche solo evidenziando come l'imputato all'epoca dei fatti aveva 84 anni e la persona offesa oltre venti di meno. Anche in riferimento a tale imputazione la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto all'addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, quanto all'addebito di minaccia perché il fatto non sussiste.