Regali alla ragazzina in cambio di sesso, ma è stata lei a chiederli: esclusa la prostituzione minorile

Confermata la condanna per un imprenditore. Per lui, però, solo due anni di reclusione. Condivisa dai Magistrati di Cassazione la visione tracciata in appello confermata la responsabilità dell’uomo per i rapporti sessuali con una minorenne romena, di neanche 14 anni. Non regge, invece, l’ipotesi della prostituzione minorile.

Approcci sessuali con una ragazzina. Lei, di origini romene, neanche 14 anni e una storia difficile alle spalle, e lui, italiano, 60 anni suonati, una posizione economica solida, pronto ad approfittare delle fragilità della giovanissima. A sorpresa, però, l’uomo se la cava con soli due anni di reclusione. Esclusa innanzitutto la violenza sessuale. Cade ora definitivamente anche la prostituzione minorile. Su quest’ultimo fronte i Giudici ritengono decisiva la condotta tenuta dalla ragazzina Cassazione, sentenza n. 23887, sezione Terza Penale, depositata oggi . Rapporti. In Tribunale l’uomo – un imprenditore – viene condannato a tre anni di reclusione . A lui vengono contestati i reati di atti sessuali con una minorenne e di prostituzione minorile , mentre viene esclusa la violenza sessuale . In appello, però, la pena viene ridotta a due anni di reclusione . I giudici di secondo grado ritengono non sostenibile l’accusa relativa alla prostituzione minorile . In particolare, viene posta in evidenza la condotta tenuta dalla ragazzina, che aveva sollecitato la corresponsione di varie utilità economiche, finalizzate al soddisfacimento delle mire sessuali dell’imprenditore. E tale visione viene ora condivisa dai Magistrati della Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal procuratore generale che ha contestato la decisione emessa in appello. Consequenziale la conferma della condanna a due anni di reclusione , alla luce dei rapporti sessuali avuti dall’uomo con la ragazzina.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 febbraio – 9 giugno 2016, n. 23887 Presidente Fiale – Relatore Manzon Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 26 novembre 2013 la Corte d'appello di Salerno, per la parte che qui rileva, in parziale riforma della sentenza in data 8 gennaio 2013 del Tribunale di Vallo della Lucania - che aveva condannato G.V. alla pena di anni 3 di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili S.M. e S.G. per il reato continuato di cui agli artt. 56, 609 quater, primo comma, n. 1 in relazione all'art. 609 bis, primo comma, cod. pen. e del reato continuato di cui all'art. 56, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen.- assolveva il V. dal reato di cui agli artt. 56, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, riduceva la pena ad anni 2 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 bis, secondo comma, cod. pen. poiché al tempo dei fatti G.S. non aveva compiuto gli anni 14, tenuto conto del divieto di analogia in malam partem e dovendosi tale reato considerarsi assorbito nel più grave reato di cui all'art. 609 quater, cod. pen. 2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte d'appello di Salerno lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria. In particolare il ricorrente rileva l'erroneità di entrambi gli assunti, fattuali e giuridici, posti alla base della pronuncia stessa. 3. La parte civile G.S. ha depositato memoria difensiva con la quale sostiene la fondatezza del ricorso del PG. Considerato in diritto 1. Il ricorso del PG è infondato. 2. Afferma il ricorrente che la sentenza impugnata sia affetta da violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso la sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 81, 600 bis, secondo comma, cod. pen. sia, in fatto, perché la p.o. non aveva compiuto i 14 anni sia perché vi era assorbimento di tale fattispecie delittuosa in quella più grave dell'art. 609 quater, cod. pen. In particolare il PG rileva che rispetto al fatto del 22 luglio 2011 la sentenza è errata in quanto a tale data la S. aveva, pur di poco 7 luglio 2011 , compiuto i 14 anni sia perché le due fattispecie delittuose in oggetto devono considerarsi formalmente concorrenti, dando luogo ad un concorso reale e non apparente di norme incriminatrici. Ragioni adesive a quelle del PG ricorrente vi sono nella memoria della P.O./P.C. Il motivo articolato dal ricorrente è infondato rispetto ad entrambi i profili, risultando di contro corretta la sentenza impugnata sia quanto alla motivazione sia quanto alla applicazione delle disposizioni codicistiche al caso concreto. La Corte territoriale anzitutto ha escluso la sussumibilità dei fatti in oggetto nella previsione di cui all'art. 600 bis, primo comma, cod. pen., in particolare quale condotta di induzione alla prostituzione, congruamente rilevando che è stata la p.o. stessa a sollecitare la corresponsione di varie utilità economiche finalizzate al soddisfacimento delle mire sessuali che su di lei nutriva il V In secondo luogo, sempre con congrua motivazione, ha altresì escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 600 bis, secondo comma, cod. pen. a causa del divieto di analogia in malam partem, dato che tale norma incriminatrice prevede quale soggetto passivo del reato la persona che ha compiuto gli anni 14 e non gli anni 18. Ciò sul presupposto di fatto che le fonti probatorie intercettazioni telefoniche asseverano la realizzazione di condotte tra il 23 giugno ed il 5 luglio 2011, quando ancora la S. non aveva appunto compiuto gli anni 14. In terzo luogo ha peraltro rilevato che analoghi tentativi di atti sessuali con la medesima minorenne sono stati dal prevenuto consumati il 22 luglio 2011, quando la S. aveva invece compiuto gli anni 14. La Corte d'appello di Salerno ha tuttavia escluso la sussumibilità di tali ultime condotte nella previsione dell'art. 600 bis, terzo comma, cod. pen. vigente ratione temporis , affermando la mera apparenza del concorso di tale previsione incriminatrice con quella dell'art. 609 quater, stesso codice. Il giudice di appello, correttamente, ha rilevato la non pertinenza del precedente di legittimità Cass. pen., n. 1860/2010 evocato dal primo giudice a sostegno della propria contraria affermazione di sussistenza del concorso formale tra i reati di cui all'art. 600 bís e 609 quater, cod. pen., poiché tale pronuncia, così come peraltro quelle successive cfr. Sez.3, n. 32339 del 16/06/2015, D.C., Rv. 264202 , si riferisce all'ipotesi delittuosa, come detto esclusa da entrambi i giudici del merito, di cui al primo comma della prima disposizione e non, come nel caso di specie, alla diversa ipotesi di cui al terzo comma della stessa successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis . E' infatti evidente che tali norme incriminatrici hanno diversa oggettività giuridica e debbano per ciò solo affermarsi concorrenti, mentre questo non può dirsi con riguardo al concorso applicativo della previsione di cui al secondo e ratione temporis terzo comma dell'art. 600 bis, cod. pen. con quella di cui all'art. 609 quater, stesso codice. Peraltro la Corte territoriale ha giustamente sottolineato che alla esclusione del concorso porta anche la previsione della c.d. clausola di salvaguardia salvo che il fatto costituisca più grave reato inserita nella prima delle due disposizioni codicistiche. 3. II ricorso del PG deve dunque essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del PG.