Ricorso inammissibile se proposto da difensore in costanza di altre nomine non espressamente revocate

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione, per il giudizio di appello, al difensore nominato precedentemente.

La Suprema Corte, con sentenza n. 18987/16, depositata in cancelleria il 6 maggio, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese per il giudizio di secondo grado. Il caso . Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varese, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia, di cui all’art. 612 c.p., e condannato alla pena di € 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, lo stesso ricorre per cassazione. Con la sentenza impugnata, l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto dal difensore, nominato dall’imputato in costanza del mandato defensoriale precedentemente conferito ad altri due difensori di fiducia. Nomina del difensore all’atto di appello . L’imputato ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai due difensori, regolarmente eccepita all’udienza dal codifensore presente senza che il Tribunale pronunciasse alcuna decisione sul punto. A tal proposito, il ricorrente ha sottolineato che la precedente nomina degli altri due difensori di fiducia sarebbe stata effettuata con atto riferito esclusivamente alla fase delle indagini preliminari. Di conseguenza, la nomina del difensore, avvenuta contestualmente all’atto di appello, implicherebbe revoca delle nomine defensoriali precedenti. Il ricorso è da ritenersi fondato. La nomina del difensore nominato per l’appello, presente in calce all’atto stesso, risulta espressamente formulata per il secondo grado e per quelli successivi. In quanto tale, secondo i principi di legittimità, affermati dalla Corte e correttamente richiamati dal ricorrente, implicava la revoca delle precedenti nomine defensoriali. Si esclude, pertanto, che la nomina del primo difensore fosse sovrabbondante e privasse lo stesso della legittimazione a proporre impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 gennaio – 6 maggio 2016, n. 18987 Presidente Fumo – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, l'appello proposto da L.G. avverso la sentenza dei Giudice di pace di Varese dei 07/03/2013, con la quale il G. era ritenuto responsabile dei reato di cui all'art. 612 cod. pen., commesso il 20/07/2007, e condannato alla pena di € 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto dal difensore avv. S.S., nominato dall'imputato in costanza dei mandato defensionale precedentemente conferito ad altri due difensori di fiducia nelle persone dell'avv. V.C. e della Dott.ssa T.L L'imputato ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore avv. V.C., regolarmente eccepita all'udienza dei 13/11/2014 dal codifensore presente avv. S.S. senza che il Tribunale pronunciasse alcuna decisione sul punto, e comunque violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta inammissibilità dell'appello la precedente nomina della praticante Dott.ssa L. sarebbe stata effettuata, unitamente a quella dell'avv. C., con atto riferito unicamente alla fase delle indagini preliminari, tanto che nel giudizio dinanzi al Giudice di pace l'imputato era assistito dal solo avv. C., e sarebbe comunque venuta meno il 08/05/2012 a seguito della cancellazione della Dott.ssa L. dal registro dei praticanti avvocati abilitati in Varese, come da atto allegato al ricorso la nomina del solo avv. S. contestualmente all'atto di appello implicherebbe revoca delle nomine defensionali precedenti, come da citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte la sottoscrizione di detta nomina da parte del G., in calce all'atto di appello, qualificherebbe infine quest'ultimo come impugnazione anche personale dell'imputato, secondo altra citata decisione delle Sezioni Unite. II ricorrente ha depositato memoria a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso, producendo giurisprudenza sulla questione relativa alla dedotta omessa notifica. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Anche a voler prescindere dalle considerazioni dei ricorrente sulla validità nella nomina difensiva della Dott.ssa L. al momento della successiva nomina dell'avv. S., con riguardo sia ai limiti di fase della prima nomina che alla intervenuta cancellazione della praticante dal relativo albo, è assorbente il rilievo per il quale la nomina dell'avv. S., presente in calce all'atto di appello, risulta espressamente formulata per il secondo grado e per quelli successivi ed in quanto tale, secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità e correttamente richiamati dal ricorrente, implicava la revoca delle precedenti nomine defensionali Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Di Cecca, Rv. 252027 Sez. 5, n. 46462 del 18/03/2014, Zaccheroni, Rv. 261022 , escludendo pertanto che nella specie la nomina dell'avv. S. fosse sovrabbondante e privasse il difensore della legittimazione a proporre l'impugnazione. Non va peraltro sottaciuto come siano altrettanto corretti gli ulteriori rilievi del ricorso sulla qualificazione dell'appello come impugnazione anche presentata personalmente dall'imputato, in ragione della rilevata presenza in calce allo stesso della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione Sez. U, n. 9938 del 12/01/1993, Thomas, Rv. 194998 Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile, Rv. 262992 Sez. 1, n. 37827 del 24/10/2006, Fasano, Rv. 234981 , e sulla conseguente irrilevanza di eventuali problemi di legittimazione all'impugnazione dell'avv. S Rimane assorbito il motivo concernente l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'avv. C., sia perché il rigetto della relativa eccezione dipendeva implicitamente dalla decisione, per quanto detto infondata, sulla ritenuta carenza di legittimazione dell'avv. S. che la proponeva, sia per quanto detto in ordine alla revoca, per effetto della sopravvenuta nomina del predetto difensore contestualmente all'atto di appello, delle nomine defensionali precedenti e, fra queste, di quella dello stesso avv. C La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Varese per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese per il giudizio di secondo grado.