E' raccolta illecita di scommesse anche l’ intermediazione senza licenza di pubblica sicurezza

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce i contorni di una fattispecie sempre più diffusa, concernente attività organizzate che accettano e raccolgono illecitamente scommesse, talvolta obiettivo, come nel caso di specie, della criminalità organizzata.

In questo senso la pronuncia n. 13706/16, depositata il 6 aprile. La natura del sodalizio spinge il Collegio ad una sintetica rassegna giurisprudenziale sulla possibilità che concorrano l’associazione a delinquere ordinaria” e quella di stampo mafioso, enunciando i criteri logici per accertarne, nei gradi di merito, gli elementi tipici. Si ribadiscono, infine, i limiti per l’accesso allo scrutinio di legittimità, grazie all’involontario contributo del deducente che, suo malgrado, incorre in criticità cui talvolta vanno incontro i difensori, nel delicato compito di denunciare le lacune del processo d’appello senza eccedere il sindacato di ultima istanza. Il caso. Il procedimento a quo riguardava un gruppo di soggetti, ritenuti appartenenti ad una cosca emergente della ‘ndrangheta reggina, ai quali si contestavano, a diverso titolo, l’associazione a delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese per lo sviluppo di giochi e scommesse a distanza, la commissione di plurimi atti di violenza e minaccia e la violazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale, vista l’intestazione a prestanome” delle varie società reati tutti aggravati dal metodo mafioso e dal rapporto sinallagmatico con il delitto di cui all’art. 416- bis c.p Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria respingeva l’istanza proposta dal difensore di uno degli indagati, condividendo il percorso seguito dal giudice della cautela e rinviando integralmente ma analiticamente all’ordinanza coercitiva per la descrizione dell’ iter investigativo e delle esigenze cautelari. Ricorreva per cassazione il difensore del prevenuto, lamentando violazione di legge penale e carenza motivazionale, in relazione al ruolo svolto dall’assistito nelle associazioni ipotizzate, nonché sul rapporto tra i due sodalizi, sulle supposte condotte minatorie poste in essere e sull’elusione della normativa di prevenzione errore sulla legge processuale e vizio di motivazione, in ordine alla prova dell’esercizio abusivo del gioco del poker e delle scommesse sportive su siti privi di autorizzazione, vista la concessione posseduta dal bookmaker estero e, più in generale, sull’aggravante del metodo mafioso. La sentenza. La III sezione – su parere conforme del Procuratore Generale – rigetta il ricorso, convalidando la tesi del Tribunale – e, così, del gip – reggino e, anzi, ravvisando numerosi difetti di redazione, tali da poterne decretare, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., l’inammissibilità. L’estensore, tuttavia, entra nel merito delle infondate doglianze, richiamando in parte motiva le pronunce europee che hanno definito il modello legale promosso con la l. n. 401 del 1989 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive . I canoni per ammettere il ricorso dinanzi alla Corte. La Corte censura l’atto introduttivo, in primo luogo, poiché, da un lato, presenta un argomentare aspecifico, che non ripartisce le notazioni in rapporto ai singoli vizi dedotti, non precisando neppure quali parti della motivazione siano mancanti, illogiche o contraddittorie e, dall’altro, tenta di proporre una differente ricostruzione degli indizi, chiedendo di invadere l’area degli apprezzamenti riservati alle corti di merito. Invero, secondo indirizzi che sono ormai jus receptum , il ricorrente avrebbe avuto l’onere di indicare per ciascuna norma che si assume violata in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza e, anche in seguito alla riforma del 2006, su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica , mentre il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture [] od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità cfr., rispettivamente, Cass., sez. II Pen., 20 marzo 2015, n. 25741, Cass., sez. II Pen., 6 febbraio 2015, n. 19712 e Cass., sez. I Pen., 11 febbraio 2014 n. 18118 . La raccolta illecita di scommesse. Quanto al preteso errore sulla norma incriminatrice, poi, la Cassazione afferma che il precetto può reputarsi integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso cui si eserciti, in assenza di concessione autorizzazione o licenza di pubblica sicurezza, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, non rilevando l’esistenza di abilitazione in capo a quest’ultimo in mancanza del preventivo rilascio del necessario provvedimento dell’Autorità di polizia. A sostegno di tale interpretazione, richiama il dictum delle Sezioni Unite Penali reso nel 2004, ma ancora attuale e la compatibilità della disciplina domestica con i trattati europei sancita dalla Corte di Giustizia, che ha precisato come la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio cfr. C.G.U.E., sez. III, 12 settembre 2013, nelle cause riunite Daniele Biasci e altri contro Ministero dell’Interno e Questura di Livorno C-660/11 e Cristian Rainone e altri contro Ministero dell’Interno e altri C-8/12 . Va confermata, dunque, l’esegesi fornita dai giudici di merito, che non può ritenersi illegittima neppure per contrasto con le norme sovranazionali. Conclusioni. La sentenza in commento riassume efficacemente le diverse questioni sottoposte al vaglio degli Ermellini offrendo, incidentalmente, una sorta di canovaccio” per la redazione dei ricorsi tema al centro dell’attenzione ed oggetto, ultimamente, di un apposito protocollo tra Suprema Corte e Consiglio Nazionale Forense . Pur non essendo particolarmente concisa, infatti, resta chiara nelle opinioni e lineare nella scrittura, divenendo così uno strumento utile non solo per leggere correttamente le norme coinvolte, ma anche per predisporre adeguatamente gli atti d’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 marzo – 6 aprile 2016, numero 13706 Presidente Gallo – Relatore Filippini Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17-21 settembre 2015 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse di M.T. avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 13.7.2015 che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto in relazione ai seguenti reati - al capo A M.T. è accusato, insieme a molte altre persone, del reato p.e.p. dagli artt. 416 c.p. e 7 l. numero 203/1991 quale appartenente ad una associazione finalizzata alla gestione illecita di imprese perché dedite all’acquisizione di licenze e concessioni governative che servivano ad occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza operanti in violazione della normativa di settore, di quella fiscale e di quella anti-riciclaggio in particolare quale master , responsabile della diffusione dei siti e dei brand dell’associazione, con il compito di affiliare nuove sale giochi fatti aggravati dall’essere commessi per agevolare sinallagmaticamente le attività dell’associazione di cui al capo C in Reggio Calabria e altri luoghi, accertati dal 2010 e con condotta attuale. - Al capo C si contesta al M. , insieme ad altre persone, il reato p. e p. dall’art. 416 bis per aver fatto parte dell’associazione denominata ‘ndrangherta che aveva acquisito il controllo e la gestione delle imprese reggine nel citato settore in particolare, il nucleo di dirigenti e organizzatori della rete commerciale di cui al capo A, guidata da T.M. , già partecipe della cosca T. , operava in maniera funzionale agli interessi collettivi dell’intera organizzazione ‘ndranghetistica grazie alla sponsorizzazione dei brand dell’associazione di cui al capo A, garantita sul territorio provinciale dai rappresentanti, nel predetto settore, delle cosche ivi dominanti il M. , quale rappresentante della cosca F. si occupava della concreta distribuzione dei brand dell’organizzazione nel locale mercato o presso i gestori delle sale gioco/scommesse a distanza . - Al capo D il M. è accusato in concorso nei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, 513 bis c.p. e 7 l. numero 203/1991 per aver compiuto, nelle attività di cui ai capi precedenti, plurimi atti di concorrenza, con violenza e minaccia, anche implicita, esercitando pressioni intimidatorie sui gestori dei locali di gioco e scommesse al fine di garantire gli interessi dell’organizzazione, con l’aggravante del metodo mafioso per agevolare gli interessi di cosche di ‘ndrangheta. Al M. erano contestati anche ulteriori reati, non formanti però oggetto della misura cautelare - capo G il M. è accusato in concorso dei reati p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 12 quinquies D.L. numero 306/1992 e 7 I 203/1991 perché, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a V.A. i proventi, profitti e le attività economiche avviate tramite l’omonima ditta individuale dedita alla costruzione di infissi e altre attività edilizie. Fatti aggravati dall’essere finalizzati a favorire l’infiltrazione occulta della cosca F. nel mercato edilizio di OMISSIS - capo I il M. è accusato in concorso dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 4 commi 1 e 4 bis della legge 401/1989 per aver esercitato abusivamente, anche a mezzo telematico, il gioco del poker e la raccolta di scommesse su siti stranieri non autorizzati o su siti italiani simulando la sola attività di trasmissione dati mentre esercitava, invece, di fatto e abusivamente, l’organizzazione di gioco da banco - capo M il M. è accusato in concorso dei reati p.e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 640, 2comma, numero 1, c.p., per aver ingannato l’Agenzia delle Entrate simulando la creazione di semplici CTD mentre in realtà gestiva di fatto la raccolta di scommesse dall’Italia evadendo l’imposta unica sulle scommesse. 1.2 Ad avviso del giudice del riesame il gravame non poteva accogliersi, apparendo del tutto condivisibile l’iter logico seguito dal GIP con la propria ordinanza coercitiva - alla quale si faceva integrale rimando per tutta l’esplicazione dell’iter delle indagini si vedano le pagg. 7 e segg. del provvedimento impugnato -, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi A e C si vedano le pagg. 55 e segg. del provvedimento impugnato , in ordine al capo D si vedano le pagg. 74 e segg. del provvedimento impugnato , nonché le esigenze cautelari si vedano le pagg. 83 e segg. del provvedimento impugnato . 2. Contro la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avvocato C.F. , deducendo, con argomentazione non ripartita in relazione ai singoli vizi dedotti violazione di legge, procedurale e sostanziale, nonché vizio motivazionale né del tutto specifica in relazione ai singoli profili attinti, i seguenti motivi 1 violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. B ed E c.p.p. con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. in relazione al capo C della rubrica. Invero, sia in sede di contestazione che da parte del Tribunale del riesame si sarebbe operata confusione tra il ruolo di partecipe all’associazione di cui al capo A e quello di partecipe all’associazione mafiosa di cui al capo C, che dovrebbe invece essere semmai ricondotta al G. e non al M. . Si contesta che, se possono ritenersi indicate risultanze da cui poter desumere l’appartenenza all’associazione di cui al capo A, vi è invece assoluta mancanza di indizi a proposito della partecipazione all’associazione di cui al capo C anzi, difetta ogni indizio anche in relazione alla sussistenza di quest’ultima, posto che il presunto vertice sarebbe costituito da soggetto incensurato G.M. , accusato, ma non condannato, per il reato in parola , non vengono dimostrati comportamenti mafiosi, né i dettagli organizzativi o i ruoli svolti dai vari appartenenti. Si solleva il problema della differenza tra concorso e associazione. Incomprensibile, inoltre, apparirebbe la contestazione della partecipazione a due associazioni una ordinaria e l’altra di stampo mafioso senza che operi il criterio di specialità o di assorbimento. 2 violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. B ed E c.p.p. con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 416 c.p. in relazione al capo A della rubrica. Anche a tale riguardo si contesta la carenza delle risultanze indiziarie relative all’esistenza di un vero e proprio sodalizio e della partecipazione allo stesso del M. . 3 violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. B ed E c.p.p. con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 513 bis c.p. in relazione al capo D della rubrica atti di concorrenza minacciosa o violenta . Al riguardo si lamenta l’assenza di indizi di reato e di reità, assenza di contestazione di condotte minatorie specificamente riconducibili al M. . 4 violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. B ed E c.p.p. con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 12 quinquies della legge 356/1992, capo G della rubrica fittizia intestazione di attività economiche . Al riguardo si lamenta l’illogica deduzione del ruolo nel reato dalle intercettazioni dalle quali emerge l’intromissione di Fi.Gi. nelle vicende economiche dell’attuale ricorrente, segnalando che la norma richiede, per la sua integrazione, il fatto che il dominus occulto sia effettivamente tale e che la dicotomia tra titolare e intestatario sia finalizzata precipuamente dolo specifico al fine di eludere un eventuale provvedimento di prevenzione patrimoniale elementi assolutamente indimostrati. 5 violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. C ed E c.p.p. con riferimento agli artt. 125 e 309 c.p.p. con specifico riferimento ai capi L art. 4 commi 1 e 4 bis della legge 401/1989, esercizio abusivo del gioco del poker e delle scommesse sportive a distanza su siti stranieri non autorizzati e M art. 640, 2 comma, numero 1 c.p., truffa ai danni dell’erario mediante gestione diretta di gioco da banco simulando la sola creazione di centri di raccolta delle scommesse-CTD . A tale riguardo, difetterebbe ogni argomentazione a sostegno dell’integrazione dei detti reati. 6 violazione dell’art. 606, 1 comma, lett. C ed E c.p.p. con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 7 della legge 152/1991 contestata in relazione al capo A. Dal provvedimento gravato non emergerebbero elementi concreti o fatti che lascino trasparire l’utilizzo di metodi mafiosi nella commercializzazione dei prodotti riferibili all’associazione semplice. Per giunta, il M. è incensurato. Sulla base di tali ragioni si insisteva per l’annullamento dell’impugnata ordinanza. All’udienza del 11 marzo 2016 le parti concludevano come in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. 1.1 A ben vedere, come accennato, sussistono anche profili di inammissibilità in ordine alla specificità dei motivi invero, al riguardo va ricordato che, come affermato dalla giurisprudenza di questa sezione, condivisa dal collegio, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, più violazioni della legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. penumero , ha l’onere a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità del ricorso di indicare per ciascuna norma che si assume violata in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza . cfr. sez. 2, Sentenza numero 25741 del 20/03/2015 . Inoltre, sempre ad avviso della giurisprudenza di questa sezione, condivisa dal collegio, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e , cod. proc. penumero , ha l’onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica . cfr. Sez. 2, Sentenza numero 19712 del 06/02/2015 . Nel caso di specie il ricorso non solo formula contestualmente cioè all’interno di ciascun singolo motivo e in maniera contorta una mescolanza di censure attinenti a profili di violazione di legge sostanziale e profili di violazione di legge processuale, ma ingloba anche la complessiva contestazione dei tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e , cod. proc. penumero , senza prendere specifica posizione sugli elementi indicativi dell’una o delle altre delle patologie indicate. Va ricordato che la modifica normativa dell’art. 606 lettera e cod. proc. penumero , di cui alla L. 20 febbraio 2006, numero 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento degli elementi indiziari o probatori, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste agli atti oppure quando si omette la valutazione di un elemento decisivo ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti gli aspetti travisati od omessi si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame difetta tale specifica indicazione di fonti di prova travisate od omesse, mentre i giudici di merito hanno dato ampio conto degli indizi e delle esigenze cautelari, con motivazione accurata e approfondita. Il ricorso pare dunque inammissibile. 2. Entrando comunque nel merito delle censure sollevate, va considerato, in relazione al complesso dei motivi da 1 a 6 relativi al vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. E vizio di motivazione , che, ad avviso del collegio, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati Cass. Sez. 4, sent. numero 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Rv. 245880 . Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante rinvio alle deduzioni formulate dal GIP in sede di emissione della misura, ha ampiamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare in questione. Infatti, dopo aver riprodotto le risultanze di indagine considerate rilevanti nelle prime 45 pagine del provvedimento gravato, ha poi analiticamente ricostruito gli indizi relativi a ciascuna delle fattispecie ascritte. Ritiene il collegio che In materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità . Cass. Sez. 1, Sent. numero 18118 del 11/02/2014 . Quanto poi alla convergenza degli indizi va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, i due requisiti della precisione e della concordanza non possono coesistere in ciascun indizio da valutare in quanto, ove uno di essi sia fornito del requisito della precisione, intesa come necessarietà è possibile utilizzarlo singolarmente, risultando di per sé e da solo idoneo e sufficiente a provare il fatto ignoto. Al contrario, in presenza di più indizi nessuno dei quali munito del requisito della precisione, occorre che essi siano concordanti . Cass. Sez. 4, sent. numero 2967 del 25.1.1993, dep. 24.3.1993, rv 193409 . Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione, laddove i sospetti non sono altro che intuizioni, congetture od opinioni del tutto personali, che, per quanto ragionevoli, sono meramente ipotetiche e non si fondano su una concreta circostanza indiziante certa. Cass. Sez. 1 sent. numero 2717 del 15.12.1982 dep. 26.1.1983 rv 157097 v. mass numero 148425 numero 146619 numero 142622 numero 108153 . Sulla base di tali premesse deve dunque rilevarsi che il Tribunale del riesame ha prima ricostruito nel complesso il materiale istruttorio pagg. 7 e segg. , indicando gli indizi di reità a carico del M. in ordine alla partecipazione alle associazioni di cui al capo A e C per quest’ultima, in particolare, alla cosca F. - pag. 21 e segg. - , spiegando poi pagg. 45 55 le modalità attraverso le quali l’associazione mafiosa di cui al capo C ha tratto giovamento dell’esistenza dell’associazione semplice di cui al capo A, il concorso tra le due ipotesi e la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge 203/1991 pagg. 46 e segg. nella forma della agevolazione sinallagmatica tra le attività delle due associazioni poi, alle pagg. 53, 55 e segg., ha evidenziato specificamente gli indizi a carico del M. tra i quali si menziona il coinvolgimento nella tentata estorsione ai danni di tal C. , le pressioni operate nei confronti del Ca. , la vicinanza alla cosca F. e le attività di gestione dell’attività espletate all’interno della ditta V. alle pagg. 74 e segg. ha indicato la ricorrenza dei gravi indizi di concorso nei fatti di cui al capo D si veda pag. 78 in particolare , motivando, in maniera che il collegio reputa adeguata alla fase cautelare, e non apparente, la sussistenza degli indizi di reità in ordine alle fattispecie ascritte. Quanto alla dedotta illogicità della valutazione indiziaria, va premesso che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo sicché nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e cod. proc. penumero , il compito della Corte di cessazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e cod. proc. penumero , è indispensabile dimostrare che il testo dei provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito Sez. 1, numero 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567 . Ancora in tema di difetto di motivazione, va ricordato che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Sez. 5, numero 2459 del 17/04/2000, Garasto L., Rv. 216367 . Inoltre, la doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere dedotta quale vizio di motivazione quando la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e sia stata data spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate con motivazione congrua Sez. 2, numero 852 del 24/02/1998, Ermini O, Rv. 212556 . Sul piano indiziario, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente ai fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova , l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di uomo d’onore , la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi facta concludentia , idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione Sez. 1, numero 1470 del 11/12/2007, Addante e altri, Rv. 238839 . In particolare, con riferimento ai fenomeno mafioso ‘ndraghetistico, sono stati ritenuti elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l’essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l’essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sociali Sez. 1, numero 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915 . Ritiene dunque la Corte che l’ordinanza si sia posta nell’alveo di legittimità richiamato ed abbia espresso, pertanto, un giudizio incensurabile in questa sede circa la valenza gravemente indiziante della appartenenza mafiosa del ricorrente-dei colloqui riservati, captati e sopra richiamati. In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il vizio di carenza motivazionale, nei vari motivi sollevato, è evidentemente insussistente. 3. Quanto alle violazioni di legge sostanziale e processuale dedotte nei motivi da 1 a 6, va ribadita la inammissibilità dei motivi in quanto esulanti dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p Infatti, le censure in questione, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Peraltro, come già esposto in relazione al profilo del vizio motivazionale, con considerazioni da intendere per qui richiamate, il giudice del riesame ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad accreditare l’ipotesi accusatoria, spiegando adeguatamente la ragione, con argomentazioni che possono in questa sede richiamarsi, della integrazione e della sussistenza di indizi di reità in ordine ai reati previsti dall’art. 416 bis c.p. in merito al quale si osserva in aggiunta che, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza nel senso indicato, si veda Cass. Sez. 6, Sentenza numero 3089 del 21.5.1998, rv 213570 , dall’art. 416 c.p. cfr. pagg. 55 e segg. , dall’art. 513 bis c p. cfr. pagg. 74 e segg. , dall’art. 12 quinquies della legge 356/1992 cfr. pagg. 78 e segg. , dall’art. 4 commi 1 e 4 bis della legge numero 401/1989, all’art. 640, comma 2, c.p. e dall’art. 7 della legge 213/1991 motivo di ricorso dedotto solo in relazione alla contestazione di cui al capo A . 3.1 Oltre a quanto già indicato nell’ordinanza impugnata, a proposito della pretesa violazione di legge in ordine alle previsioni di cui agli artt. 4 commi 1 e 4 bis della legge numero 401/1989, è opportuno rilevare che Costituisce ius receptum che l’attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato A.A.M.S. e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, numero 401, art. 4, comma 4 bis svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, numero 773, art. 88 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso Sez. U, sent. numero 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726 . 3.1.1. A seguito di diversi interventi dei Giudici Europei in particolare sentenza Placanica e sentenza Costa - Cifone , che hanno esaminato funditus la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, numero 401, art. 4, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione. Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, la precedente condotta è ugualmente sussumibile nel modello legale descritto dalla L. numero 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S 3.1.2. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione sentenza Placanica, punto 67 . 3.1.3. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare Sez. 3, sent. numero 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367 o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. In siffatti casi, il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti, non integra il reato di cui alla L. numero 401/1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE Sez. 3, sent. numero 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241 . 3.1.4. I giudici Europei, dopo aver delineato il contesto normativo italiano e riassunto le questioni riguardanti i procedimenti principali da scrutinare e le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia, hanno affermato, per quanto qui interessa, che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio doppio binario. In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione e dal D.L. 25 marzo 2010, numero 40, art. 2, comma 1 ter, convertito con L. numero 73/2010, in base al quale l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito dei rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione punti 21 e 23 sul rilievo che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sentenza Placanica, punto 42 , soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici v., in tal senso, sentenze Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63 . Pertanto, il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo punto 27 della sentenza Biasci . 3.1.5. Sulla stessa linea, la Corte Europea ha anche affermato, risolvendo altra questione pregiudiziale, che negli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio punto 43 sentenza Biasci . Va ricordato come, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, questa Corte abbia riaffermato Sez. 3, sent. numero 19462 del 27/03/2014 che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice ed i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario artt. 43 e 49 Trattato CE . In particolare, non sussiste incompatibilità, ed è quindi passibile di rilevanza penale, l’attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all’estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni Sez. 2, sent. numero 24656 del 09/03/2012, P.M. in proc. De Simone, Rv. 252828 . 3.1.6. La Suprema Corte Sez. 3, sent. numero 28413 del 10/07/2012, cit. ha ribadito che, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato e qui riassunto per quanto di interesse che contribuisce a definire l’applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che 1 le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell’Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati 2 tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su motivi imperativi di interesse generale e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza 3 qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata. Per procedere alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, sarebbe stato necessario allora dimostrare rispetto a quali gare si fosse dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un’arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare nonostante la manifestata volontà in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti. 3.1.7. E così, la mancanza di concessione rilasciata dall’A.A.M.S. comporta l’impossibilità per l’operatore italiano o straniero di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. ed ha, quale conseguenza, l’esercizio abusivo del gioco di scommesse, derivando da ciò che il soggetto, che riceve le scommesse e versa le vincite, pone in essere un’attività commerciale in forma organizzata soggetta ad imposizione fiscale. 3.1.8. Infine, va ricordato che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la semplice esistenza di una situazione di incertezza interpretativa o applicativa di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza numero 364/1988 della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità cfr., Sez. 2, sent. numero 46669 del 23/11/2011, dep. 19/12/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252197 . 4. Infondata è anche la deduzione in merito alla pretesa violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 numero 152, convertito in legge 12 luglio 1991 numero 203. A quest’ultimo proposito, giova ricordare che la circostanza aggravante in parola è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa dall’ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso la prima ipotesi ricorre allorquando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale, mentre la seconda ipotesi, quella cioè dell’agevolazione, postula, invece, che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione di tipo mafioso. v. Cass. Sez. 1, sent. numero 2667 del 30.1.1997, rv 207178 . 5. Nel sesto motivo di ricorso la questione è posta solo con riferimento alla contestazione operata nel capo A ed al riguardo giova rilevare che l’aggravante è contestata nella forma della agevolazione funzionale sinallagmatica da parte dell’associazione a delinquere semplice rispetto a quella mafiosa. A tale proposito pare corretto ritenere aggravato cfr. pag. 49 dell’ordinanza impugnata il comportamento del partecipe all’associazione di cui al capo A nel momento in cui la condotta commessa ovvero l’aver svolto compiti di diffusione dei siti e dei brand dell’associazione e l’aver gestito centri di scommesse on line , che si nutre anche della forza intimidatrice scaturente dal sodalizio mafioso collegato, consente, in modo chiaro ed evidente, la preservazione della ricchezza illecita accumulata dal gruppo mafioso, il reimpiego e riciclaggio della stessa, la schermatura del vertice del sodalizio . così andando indirettamente, con la sua operatività, a favorire l’intera associazione criminosa di cui al capo C azione di favoreggiamento del tutto consapevole in capo ai sodali o, comunque, nello specifico con riferimento al M. , di ignoranza colpevole, e perciò rimproverabile ex art. 59, comma 2 cod. penumero . 5.1. Peraltro, quand’anche si volesse ritenere che l’associazione di cui al capo A abbia perseguito anche un proprio autonomo interesse, nondimeno non può ritenersi - per ciò solo - venuta meno la configurabilità dell’aggravante de qua, atteso che la medesima si realizza anche nel caso in cui l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni, come indiscutibile nella fattispecie, la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata cfr., Sez. 5, sent. numero 11101 del 04/02/2015, Platania e altri, Rv. 262713 . 6. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.penumero , per carenza di specificità delle censure genericamente prospettate e comunque infondata per le ragioni sopra esposte al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p