Lascia e raddoppia? Gli effetti del rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico

Il legislatore ha previsto che il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - in gran parte mutuato dal comma 7 dell’articolo 186 – sia effettuato in termini più rigorosi, essendosi stabilito l’aumento da un terzo alla metà delle pene previste dal comma 2 lett. c , dello stesso art. 186, e ha stabilito che qualora non sia possibile confiscare il veicolo, perché appartente a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida sia prevista con autonoma cornice edittale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11402/2016, depositata il 17 marzo. Il caso. il Procuratore Generale presso al Corte d’appello di l’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza resa dal Tribunale di Pescara, con la quale, ex articolo 444 c.p.p., veniva applicata, per la violazione dell’articolo 186 comma 7 cds in relazione al comma 2 lettera c della medesima disposizione, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, secondo i limiti edittali di cui al comma 7 della norma citata. A sostegno del ricorso la ricorrente rilevava come nel caso concreto l’appartenenza a terzi del veicolo condotto in stato di ebbrezza avrebbe determinato il raddoppio della sanzione amministrativa, pena l’incorrere in evidente disparità di trattamento tra chi è punito per guida in stato di ebbrezza nella più grave ipotesi di cui al capo c della norma e chi, invece, è punito proprio per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza. Il quesito di diritto sottoposto alle Sezione Unite. In tema si sono interrogate anche le SS.UU. che hanno ricevuto in dono” quesito siffatto se nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all’articolo 186, comma 2, lettera c , è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato . La devoluzione del quesito alle SS.UU. nasceva, ovviamente, dall’insorgere di contrasto giurisprudenziale fra due filoni dei quali il primo riteneva il richiamo operato dall’articolo 186 comma 7 cds all’art. 186, comma 2, lett. c , fosse limitato al solo trattamento sanzionatorio mentre aveva disciplinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dandole autonoma cornice edittale. Altro orientamento invece riteneva che il rinvio al trattamento sanzionatorio dell’articolo 186 comma 2 lettera c contenuto nell’articolo 186 comma 7, legittimasse piuttosto il raddoppio della pena accessoria della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo appartenesse a persona estranea al reato e non potesse quindi procedersi alla confisca. La soluzione fornita dalle SS.UU Le SS.UU. hanno fornito risposta al quesito sottoposto privilegiando la prima delle soluzioni prospettate. SS.UU. 46624/2015 , sulla scorta del dato letterale dell’articolo 186 comma 7 che, come è noto, tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’articolo medesimo. Detta distinzione, a parere del Supremo Collegio, non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernete la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi dall’articolo 186 comma 2 lettera c del codice della strada, essendo prevista un’autonoma disciplina che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure previste a proposito della confisca. Un’apparente disparità di trattamento? la diversa disciplina applicabile trova giustificazione, secondo gli Ermellini, nell’intento del legislatore di mantenere entro limiti edittali più contenuti, in ragione della distinta oggettività giuridica dei reati contemplati dall’articolo 186 comma 2 e dell’articolo 186 comma 7 nonché dall’articolo 187 comma 8 la durata della sanzione nell’ipotesi in cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all’utilizzo del veicolo ma si sostanzi nella frapposizione di un ostacolo all’accertamento di altro reato. La spiegazione non è, almeno per me, convincente, per una volta condivido le tesi della Procura ricorrente. Chi si sottrae agli obblighi finisce, in questo nostro meraviglioso Paese, per ottenere un trattamento più favorevole di chi volontariamente” si reca al patibolo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 febbraio – 17 marzo 2016, n. 11402 Presidente Blaiotta – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. II Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara ha applicato una pena concordata a M.M. per il reato dì cui all'articolo 186 comma 7 in relazione al comma 2 lett. c C.d.S., con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, secondo i limiti edittali di cui al comma 7 della norma citata. A sostegno del ricorso, la parte rileva che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, l'appartenenza a terzi del veicolo condotto in stato di ebbrezza avrebbe determinato il raddoppio della sanzione amministrativa. Diversamente opinando vi sarebbe una evidente disparità di trattamento tra chi è punito per guida in stato di ebbrezza nella più grave ipotesi di cui al capo c della norma e chi, invece, è punito proprio per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, perché consapevole delle proprie negative condizioni. 2. II Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento dei ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso va rigettato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte sono state proprio recentemente investite della seguente questione Se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all'articolo 186, comma 2, lettera c , è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato . Su tale specifico tema, infatti, si era registrato un contrasto giurisprudenziale secondo un primo orientamento, il rinvio operato dall'articolo 186, comma 7, cod. strada, all'articolo 186, comma 2, lett. c , dello stesso codice era limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo dei citato articolo 186, comma 7, aveva espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni . A tale orientamento se ne era opposto uno di segno diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio dell'articolo 186, comma 2, lett. c , contenuto nell'articolo 186, comma 7, legittimava la conclusione dell'applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenesse a persona estranea al reato e non potesse, quindi, procedersi alla confisca, qualificandosi tale rinvio come formale o dinamico , con la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem, avendo cioè riguardo a quella attualmente vigente contenuta nell'articolo 186, comma 2, lett. c , che comprende l'espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275 . 3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sopra sinteticamente riportato adottando la soluzione negativa Sez. U. n. 46624 del 29/10/2015 Cc. dep. 24/11/2015 , Rv. 265024 e privilegiando la soluzione ermeneutica opposta a quella adottata nella sentenza Bianchi sopra citata. Il Supremo Collegio, muovendo intanto da una lettura delle modifiche apportate all'originaria formulazione dell'articolo 186, comma 7, cod. strada e del comma 2, lett. c , alla quale lo stesso rinvia, ha ritenuto non convincente la soluzione adottata dal secondo orientamento richiamato, poiché proprio il dato letterale dell'articolo 186, comma 7, come introdotto dal decreto legge 92/2008 - convertito dalla legge 125/2008 - nella parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 186, cod. strada, rispettivamente alle pene di cui al comma 2, lettera c ed alle modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c del medesimo articolo 186 - non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi dall'articolo 186, comma 2, lett. c , cod. strada, essendo prevista un'autonoma disciplina che rinvia a quest'ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure previste a proposito della confisca. Quel giudice non manca, peraltro, di rilevare che tale diversità di disciplina trova la sua giustificazione nell'intento dei legislatore di mantenere entro limiti edittali più contenuti, in ragione della distinta oggettività giuridica dei reati contemplati dall'articolo 186, comma 2, e dall'articolo 186, comma 7 nonché dall'articolo 187, comma 8 , la durata della sanzione nell'ipotesi in cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all'utilizzo del veicolo, ma si sostanzi nella frapposizione di un ostacolo all'accertamento di altro reato. E osserva, altresì, che la soluzione prescelta trova ulteriore conforto nell'articolo 186-bis, inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 120 del 2010, con il quale il legislatore, nell'accentuare la repressione nei confronti di alcune particolari categorie di conducenti ivi indicati, non solo ha previsto il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - in gran parte mutuato dal comma 7 dell'articolo 186 - in termini più rigorosi, essendosi stabilito l'aumento da un terzo alla metà delle pene previste dal comma 2, lett. c , dello stesso articolo 186, ma, con immediato rilievo in questa sede, ha stabilito che, qualora non sia possibile confiscare il veicolo perché appartenente a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni è raddoppiata articolo 186-bis, comma 6 . Ciò significa, per il Supremo Collegio, che - quando il legislatore ha inteso determinare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con limiti edittali superiori rispetto a quelli indicati nell'articolo 186, comma 7, cod. strada - lo ha esplicitamente previsto, in tal modo lasciando ragionevolmente presumere che, nella fattispecie in esame, abbia invece operato una precisa scelta e non abbia inteso procedere ad un rinvio ad altra norma. 4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, trattandosi di questione controversa sulla quale successivamente al ricorso è intervenuto il componimento delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. Rigetta il ricorso.