Esclusione della punibilità in Cassazione: il ricorso deve essere ammissibile

L’inammissibilità dei motivi di ricorso per manifesta infondatezza preclude il formarsi di un valido rapporto processuale, indispensabile per il vaglio sulla applicazione dell’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza n. 10438 depositata l’ 11 marzo 2016. La fotocopia del pass per invalidi. Da sempre ospite dei massimari e dei repertori di giurisprudenza è la fattispecie, rubricata come falsità materiale in autorizzazioni amministrative, della fotocopiatura del permesso di parcheggio per invalidi. Un gesto a volte innocente, a volte maligno la riproduzione fotostatica del pass” procura quasi sempre guai a chi la esegue, specialmente se la fotocopia è particolarmente fedele all’originale. Questo è il caso concreto da cui prende le mosse la sentenza in commento, che si distingue non tanto per la decisione – piuttosto scontata – sulla sussistenza del reato di falso, quanto, come vedremo, per aver ribadito la condicio sine qua non necessaria per l’operatività, nell’ambito del terzo grado di giudizio, dell’istituto della particolare tenuità del fatto”. La difesa dell’imputata, condannata, appunto, per aver abusivamente riprodotto un permesso di parcheggio per invalidi, articolava le proprie doglianze sia per sostenere l’insussistenza del reato, sia per ottenerne la declaratoria di non punibilità alla luce della nuova disciplina contenuta nell’art. 131 bis c.p La tesi della inidoneità del falso non riesce a far breccia. Con pochissime battute gli Ermellini ribadiscono che la fotocopia fedele del pass” per invalidi costituisce pienamente reato sempre che la copia risulti fedele all’originale”. Basta la confondibilità, quindi, per conferire rilevanza penale alla riproduzione fotostatica di quell’autorizzazione amministrativa che garantisce ampia e gratuita facoltà di fruizione di una porzione di suolo pubblico che, nelle nostre caotiche città ma anche nei piccoli centri , scarseggia sempre più ed è fonte, per la sua rarità, di snervanti angosce e terribili preoccupazioni quello destinato a parcheggio. Niente da fare, quindi un nugolo monocorde di sentenze ripete sempre la stessa solfa fotocopia confondibile = reato. Particolare tenuità del fatto si può rilevare in Cassazione? Certo che si può, nel senso che se i giudici di legittimità dovessero accorgersi che sussistono, astrattamente, gli estremi per fare applicazione della neonata causa di esclusione della punibilità dovrebbero annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio su quello specifico punto. Se, invece, dovesse emergere che nei gradi di merito si è anche implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto, allora, non sarebbe necessario alcun annullamento. Questo, in estrema sintesi, il quadro di riferimento attuale. Che non ha mancato di suscitare dubbi e perplessità, poiché la valutazione sulla ricorrenza astratta della causa di non punibilità è inscindibilmente legata ad un esame – anche superficiale – del merito della vicenda. In un sistema ancora in via di assestamento, però, una cosa è certa il presupposto imprescindibile per rilevare la non punibilità del fatto è l’ammissibilità del ricorso, che produce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione”. Il principio, ribadito con la decisione in argomento, è stato affermato anche dalla Terza Sezione a giugno scorso. Resisterà ai tentativi – inevitabili – di capovolgerlo? Staremo a vedere.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 ottobre 2015 – 11 marzo 2016, n. 10438 Presidente Lapalorcia – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha confermato al condanna di B.M. per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver contraffatto un permesso di sosta per invalidi mediante la fotocopia dell’originale. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità ingannatoria del falso, rilevando come il documento in questione era una mera riproduzione fotostatica non plastificata anche della marca da bollo e risultava più piccola dell’originale. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce errata applicazione della legge penale atteso che la fotocopia del contrassegno non è stata utilizzata per usufruire dei servizi ai quali l’autorizzazione sottostante è destinata, posto che la vettura dell’imputata era parcheggiata in un posto a pagamento e non nell’area riservata agli invalidi. Con il terzo motivo avanza richiesta di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. 2.1 Questa Corte ha ripetutamente ricordato come integri il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative artt. 477 e 482 c.p. la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, in quanto, in tal caso, sussiste - sempre che la copia risulti fedele all’originale e come tale sia idonea a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede - un’attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento, nella specie autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale del quale ripete le caratteristiche Sez. 5, n. 27915 del 5 maggio 2009, Bisquera, Rv. 244205 Sez. 5, n. 14308 del 19 marzo 2008, Maresta, Rv. 239490 Sez. 5, n. 19567 del 9 marzo 2010, Pmt in proc. Altomonte e altro, Rv. 247499 Sez. 5, n. 47079 del 24 giugno 2014, Badalamenti, Rv. 261281 . 2.2 I giudici dell’appello hanno evidenziato come nella specie la contraffazione sia risultata tutt’altro che grossolana, atteso che è stato possibile riconoscerla con certezza solo a seguito di specifici accertamenti tecnici. Non di meno la sentenza ha evidenziato come la fotocopia sia stata effettivamente utilizzata, atteso che l’autovettura dell’imputata era stata sì parcheggiata in area a pagamento, ma senza corrispondere la relativa tariffa, come per l’appunto consentito al possessore del contrassegno originale. 2.3 In tal senso le obiezioni della ricorrente tese ad accreditare la grossolanità del falso per un verso non si confrontano con l’effettivo sviluppo del discorso giustificativo sviluppato dalla Corte territoriale e per l’altro si risolvono nell’inammissibile tentativo di sollecitare il giudice di legittimità ad una rivisitazione del compendio probatorio di riferimento. 2.4 Quanto poi alla asserita carenza dell’elemento soggettivo eccepita con il secondo motivo la censura risulta, come accennato, manifestamente infondata alla luce di quanto testé illustrato in ordine allo specifico utilizzo del contrassegno indicato in sentenza e, pervero, nemmeno contestato dalla ricorrente. 3. Inammissibile è infine anche la richiesta di applicazione - eventualmente a seguito di annullamento con rinvio della sentenza impugnata - dell’istituto introdotto all’art. 131-bis c.p. dal d. lgs. n. 28/2015. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire infatti che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art. 131-bis c.p. Sez. 3, n. 34932 del 24 giugno 2015, Elia, Rv. 264160 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.