L’esclusione del patteggiamento nei procedimenti davanti al giudice di pace è incostituzionale?

La questione di legittimità costituzionale della disciplina del procedimento penale dinanzi al giudice di pace nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, è manifestamente infondata.

Lo ha confermato la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 50/16, depositata il 9 marzo. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, d.lgs. n. 274/2000 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace , sollevata, nel corso del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di lesioni personali colpose, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Il giudice a quo ha rilevato che, dai lavori preparatori del codice di procedura penale, emergerebbe con chiarezza che i riti alternativi sono stati introdotti per ragioni di praticità ed economia processuale , nonché in risposta all’esigenza di deflazionare i procedimenti penali . Tali rationes sarebbero riscontrabili anche in rapporto al procedimento penale davanti al giudice di pace, la cui disciplina è ispirata a criteri di massima semplificazione, con i quali risulterebbe del tutto coerente l’istituto del patteggiamento”, volto ad evitare l’instaurazione della fase dibattimentale. In particolare, la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza art. 3 Cost. risulterebbe evidente ove si consideri che, nei casi in cui i reati di competenza del giudice di pace sono giudicati dal Tribunale per ragioni di connessione, l’imputato può accedere ai riti alternativi, compreso il patteggiamento”, e fruire, quindi, dei relativi benefici sul piano sanzionatorio con l’illogica conseguenza che, per fatti più gravi, l’interessato potrebbe ottenere una pena più mite. Secondo il giudice rimettente, sarebbe violato, inoltre, l’art. 24 Cost., in quanto, pur rimanendo identici gli elementi sia soggettivi che oggettivi del reato, il diritto di difesa dell’imputato – del quale la scelta dei riti alternativi è espressione – risulterebbe menomato dall’essere il reato devoluto alla competenza del giudice di pace, anziché del Tribunale. Il procedimento davanti al giudice di pace non è comparabile con il procedimento davanti al Tribunale. La pronuncia in commento ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha già reiteratamente escluso che l’inapplicabilità dei riti alternativi – ed, in particolare, del patteggiamento” – nel procedimento davanti al giudice di pace, stabilita dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale al riguardo sollevate cfr. Corte Cost., n. 28/2007, n. 312/2005 e n. 228/2005 . In proposito, la Consulta ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al Tribunale, e, comunque, tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Il d.lgs. n. 274/2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo procedimento nel quale il giudice, inoltre, deve favorire la conciliazione tra le parti artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5 ed in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa art. 21 . In particolare, l’istituto del patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di definizione artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, d.lgs. n. 274/2000 . L’esclusione del patteggiamento nel processo davanti al giudice di pace non è irragionevole. Sulla base di queste premesse, il giudice delle leggi conferma che le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento e che impedisce, altresì, di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa Corte Cost., n. 28/2007 e n. 228/2005 citt. . Tali conclusioni, peraltro, non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall’art. 6, d.lgs. n. 274/2000, alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al patteggiamento” anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore. In definitiva, essendo le situazioni poste a raffronto completamente diverse tra di loro, le stesse non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità cfr. Corte Cost., n. 228/2005 cit. la questione di legittimità costituzionale è, pertanto, manifestamente infondata.

Corte Costituzionale, ordinanza 24 febbraio – 9 marzo 2016, n. 50 Presidente/Relatore Frigo Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 , promosso dal Giudice di pace di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di G.P. con ordinanza del 12 dicembre 2014, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2015. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2014, il Giudice di pace di Termini Imerese, nel corso del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di lesioni personali colpose art. 590 del codice penale , ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 , nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace che il giudice a quo riferisce che alla prima udienza di trattazione il difensore dell’imputato aveva chiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non consente di accedere a detto rito alternativo nel procedimento dinanzi al giudice di pace che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante, giacché solo la preclusione stabilita dalla norma censurata impedirebbe di accogliere la richiesta della difesa che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che, dai lavori preparatori del codice di procedura penale, emergerebbe con chiarezza che i riti alternativi sono stati introdotti per ragioni di praticità ed economia processuale , nonché in risposta all’esigenza di deflazionare i procedimenti penali che siffatte rationes sarebbero riscontrabili anche in rapporto al procedimento penale davanti al giudice di pace, la cui disciplina è ispirata a criteri di massima semplificazione, con i quali risulterebbe del tutto coerente l’istituto del patteggiamento”, che evita l’instaurazione della fase dibattimentale che la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza art. 3 Cost. risulterebbe, d’altronde, evidente ove si consideri che nei casi in cui i reati di competenza del giudice di pace sono giudicati dal tribunale per ragioni di connessione, l’imputato può accedere ai riti alternativi, compreso il patteggiamento”, e fruire quindi dei relativi benefici sul piano sanzionatorio con l’illogica conseguenza che per fatti più gravi l’interessato potrebbe ottenere una pena più mite che, d’altra parte, per le pene irrogate dal giudice di pace non è ammessa la sospensione condizionale, beneficio al quale possono invece accedere gli imputati giudicati dal tribunale donde un ulteriore profilo di contrasto con l’art. 3 Cost. che sarebbe violato, inoltre, l’art. 24 Cost., in quanto, pur rimanendo identici gli elementi sia soggettivi che oggettivi del reato , il diritto di difesa dell’imputato, del quale la scelta dei riti alternativi è espressione, risulterebbe menomato dall’essere il reato devoluto alla competenza del giudice di pace, anziché del tribunale che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza, ovvero, in subordine, manifestamente infondata. Considerato che il Giudice di pace di Termini Imerese dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 , nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace che l’eccezione di inammissibilità della questione formulata dall’Avvocatura generale dello Stato non è fondata che il rimettente ha riferito, infatti, di essere investito, nell’ambito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di lesioni personali colpose, della richiesta della difesa di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, richiesta che solo la norma censurata impedirebbe di accogliere il che è sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza della questione che, quanto al merito, questa Corte ha già reiteratamente escluso che l’inapplicabilità dei riti alternativi – e, in particolare, del patteggiamento” – nel procedimento davanti al giudice di pace, stabilita dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, possa reputarsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale al riguardo sollevate ordinanze n. 28 del 2007, n. 312 e n. 228 del 2005 che, in proposito, questa Corte ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario che il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5 , e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa art. 21 che, in particolare, l’istituto del patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di definizione artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 274 del 2000 che, di conseguenza, le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore [], comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento , impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa ordinanze n. 28 del 2007 e n. 228 del 2005 che tali conclusioni non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al patteggiamento” anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore che, infatti, le situazioni poste a raffronto sono tra loro affatto diverse e non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità ordinanza n. 228 del 2005 che inconferente risulta, infine, il riferimento dell’odierno rimettente al fatto che, nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal tribunale per ragioni di connessione, l’imputato possa beneficiare, oltre che del patteggiamento”, anche della sospensione condizionale della pena, diversamente che nell’ipotesi in cui il reato fosse giudicato dal giudice onorario che, a prescindere da ogni altro possibile rilievo, è sufficiente rilevare che la disparità di trattamento ora indicata non deriverebbe comunque dalla norma sottoposta a scrutinio, ma dalla distinta disposizione – l’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 – che rende inapplicabile l’istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace disposizione ritenuta, peraltro, anch’essa non in contrasto con l’art. 3 Cost. da questa Corte sentenza n. 47 del 2014 che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 , sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Termini Imerese con l’ordinanza indicata in epigrafe.