Nuova cucina non pronta, mensa scolastica in crisi. Architetto sotto accusa: niente interruzione di pubblico servizio

Cade ogni contestazione nei confronti del professionista. Determinate condotte hanno sì rallentato i lavori di realizzazione della struttura destinata ad ospitare la nuova cucina, ma non hanno bloccato il servizio della mensa scolastica, che è semplicemente andata in difficoltà, dovendo produrre un numero di pasti maggiore rispetto a quello consentito dalla vecchia struttura.

Tempi lunghissimi per la realizzazione della struttura comunale da destinare a nuova cucina per la mensa scolastica. Sotto accusa finisce un architetto, che, nelle vesti di responsabile unico del procedimento”, è ritenuto colpevole di aver clamorosamente rallentato i lavori del progetto, costato parecchi soldi all’ente pubblico. Ciò nonostante, è impensabile parlare di interruzione di pubblico servizio”. Può, piuttosto, ipotizzarsi una lesione ad economicità ed efficienza” del servizio offerto dalla mensa. Cade, quindi, ogni contestazione nei confronti dell’architetto Cassazione, sentenza n. 9422/2016, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Lavori. A dare il ‘la’ alla battaglia giudiziaria è la apatia professionale attribuita all’architetto. Su questo fronte il Comune pone in evidenza un dato i lavori per la nuova cucina sono stati finanziati con un mutuo di oltre 580mila euro a maggio 2008 ma sono iniziati solo ad aprile 2011 . E ciò ha comportato ripercussioni negative sul servizio della mensa scolastica , realizzato non in condizioni ottimali proprio a causa del ritardo nella disponibilità della nuova struttura, più ampia, più attrezzata e più efficiente. Su quest’ultimo elemento ci si è soffermati in Tribunale prima e in Corte d’appello poi in particolare, è stato sottolineato che, a seguito della paralisi della procedura causata dall’inerzia durata sedici mesi dell’architetto , la vecchia cucina ha lavorato in condizioni precarie, producendo pasti in numero superiore a quello consentito . Tutto ciò ha spinto i giudici a ritenere il professionista responsabile per i problemi nella gestione della mensa scolastica e colpevole, quindi, del reato di interruzione di pubblico servizio . Servizio. In Cassazione, però, l’architetto vede cadere definitivamente ogni accusa. Impossibile, sostengono i magistrati, parlare di ripercussioni serie sul funzionamento della mensa scolastica . Viene riconosciuto che la produzione media giornaliera dei pasti era superiore a quanto consentito dagli standard del regolamento comunale . Allo stesso tempo, non vengono negate le difficoltà connesse alla preparazione di un numero di pasti superiore a quello consentito dalle dimensioni della struttura . Tuttavia, osservano i giudici, la mensa ha continuato a funzionare regolarmente , e quindi è impensabile parlare di interruzione di pubblico servizio . Piuttosto, si può sostenere che la singola prestazione , cioè la preparazione dei pasti , non sia stata resa in condizioni ottimali , e che quindi ne siano state compromesse l’economicità e l’efficienza . Di conseguenza, le condotte dell’architetto, chiariscono i magistrati, non hanno prodotto conseguenze sull’andamento del servizio , ma hanno solo potuto, teoricamente, influire sulle future modifiche , legate alla nuova struttura destinata ad ospitare la cucina. Ciò significa che, non essendo state messe in discussione regolarità e continuità della mensa intesa quale servizio di pubblica necessità , viene meno ogni accusa nei confronti dell’architetto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 febbraio – 7 marzo 2016, n. 9422 Presidente Paoloni – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. D.S. è stata condannata per interruzione di pubblico servizio art. 340 cod. pena dal Tribunale di Pistoia e la prima sezione penale della Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2955/2012, in parziale -- riforma della decisione di primo grado, le ha concesso le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena condannandola a rifondere alla parte civile le spese del secondo grado. La Corte ha individuato la condotta omissiva dell'imputata nella sua totale inerzia quale responsabile unico del procedimento per la realizzazione della cucina centralizzata e centrale termica della mensa scolastica delle scuole di infanzia nel Comune di Montale, ritenendola causa della mancata realizzazione dell'opera e un impegno finanziario del Comune. 2. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputata si chiede l'annullamento della sentenza deducendo a vizio della motivazione con riferimento alla mancata indicazione della condotta doverosa omessa e erronea applicazione degli artt, 40, comma 2, e 340 cod. pen. per l'assenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento in capo all'imputata b erronea interpretazione dell'art. 340 cod. pen. per l'insussistenza dell'evento tipico previsto dalla norma penale. Considerato in diritto 1. Nel primo motivo di ricorso, si rileva che l'architetto S. fu nominata responsabile unico del procedimento solo in relazione alla fase esecutiva del progetto, ossia dopo che il progetto definitivo era già stato approvato, e senza che fosse stato designato il tecnico al quale affidare la progettazione esecutiva dell'opera e si deduce che nella sentenza impugnata non viene indicato il tipo di attività che l'imputata avrebbe dovuto prestare per svolgere l'incarico affidatole. Nel secondo motivo di ricorso, si evidenzia che ii servizio mensa del Comune di Montale ha erogata, senza soluzione di continuità, tutte le prestazioni richieste e che l'evento tipico individuata dai giudici di merito non é costituito da una situazione 'nuova' di interruzione o turbamento del pubblica servizio ma dal protrarsi della inattività del Comune rispetto alla realizzazione di una più adeguata cucina per la mensa scolastica. 2. Nella sentenza impugnata si osserva che nel 2005 le ispezioni eseguite avevano mostrato che la produzione media giornaliera dei pasti era superiore a quanto consentito dagli standard del regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e che il protrarsi della produzione di pasti in numero superiore a quello consentito, a causa della paralisi della procedura causata dall'inerzia durata sedici mesi della S. ha inciso negativamente sul funzionamento della refezione scolastica con turbamento della regolarità del servizio di ristorazione per le difficoltà connesse alla preparazione di un numero di pasti superiore a quello che le dimensioni della struttura consentivano. 3. Non é configurabile il reato di cui ex art. 340 cod. pen. nell'ipotesi in cui il servizio pubblico nel suo complesso continui a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo per il quale é stato predisposto il fatto che una singola prestazione non sia stata resa adeguata alle condizioni ottimali attraverso le quali potrebbe essere effettuata non può fare ritenere sussistente la fattispecie delittuosa in questione, perché non interrompe il pubblico servizio, semmai ne compromette l'economicità e l'efficienza. Questo vale, a fortiori, relativamente a servizi nei quali gli scopi possono essere raggiunti con modalità non predeterminate e rigide ma - entro certi limiti - variegate, come avviene nel caso della preparazione dei pasti in una mensa pubblica Cass. pen. Sez. 6, n. 2723 del 21/01/1997, Rv. 207530 . Le condotte ascritte all'imputato non hanno prodotto conseguenze sull'andamento del servizio in corso, potendo influire, in ipotesi, soltanto sulle future modifiche volte a migliorarlo ma risultando inidonee a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 340 cod. pen. costituito, nella fattispecie, dalla regolarità e continuità del funzionamento della mensa quale servizio di pubblica necessità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.