La Cassazione torna ad occuparsi di confisca

L’art. 322-ter c.p. prevede la confisca dei beni che costituiscono il prezzo ovvero il profitto dell’illecito, anche in caso di applicazione dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dall’art. 314 all’art. 321 c.p., a meno che il prezzo ed il profitto appartengano a persona estranea al reato.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7140/2016, depositata il 23 febbraio. Il caso. Il gup presso il Tribunale di Messina applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicazione della pena su richiesta delle parti , la pena concordata, per fatti connessi ad illeciti di corruzione e peculato, a due imputati, ai quali era contestato di essersi appropriati di denaro appartenente al Comune, nelle loro qualità di sindaco e consigliere dell’ente. Nella motivazione del provvedimento, il magistrato segnalava di aver omesso, nel dispositivo, la statuizione della confisca obbligatoria, prevista dall’art. 322- ter c.p. confisca , per una semplice svista. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli artt. 445 c.p.p. effetti dell’applicazione della pena su richiesta e 240 confisca e 322- ter c.p. l’impugnante contestava la mancata disposizione, da parte del gup, della confisca obbligatoria del profitto del reato di cui agli artt. 314 e 318 c.p. peculato e corruzione per un atto d’ufficio , anche nella forma equivalente in relazione al profitto del reato di cui all’art. 321 c.p. pene per il corruttore , ascritto al sindaco. Un’ipotesi di confisca obbligatoria. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando come nel caso di specie si verta in un’ipotesi di confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 322- ter c.p La norma di cui sopra, hanno infatti sottolineato gli Ermellini, prevede la confisca dei beni che costituiscono il prezzo ovvero il profitto dell’illecito, anche in caso di applicazione dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dall’art. 314 all’art. 321 c.p., a meno che il prezzo ed il profitto appartengano a persona estranea al reato. Il Collegio ha ricordato che recentemente le Sezioni Unite hanno precisato che, ove il profitto connesso all’illecito sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia la disponibilità deve essere qualificata come diretta in considerazione della natura del bene, non è necessaria la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 23 febbraio 2016, n. 7140 Presidente Ippolito – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 giugno 2015, il Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Messina applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di D.C. e M.G. la pena concordata tra le parti in ordine a vari reati, tra quali fatti di corruzione e di peculato, commessi sino al 23 marzo 2012. In particolare, al C., quale Sindaco dei Comune di Caccamo, e al G., quale consigliere del medesimo Comune, era stato contestato di essersi appropriati di danaro di proprietà comunale inoltre al primo era stato contestato di aver retribuito il secondo con somme di danaro affinché votasse in Consiglio comunale in modo conforme alle sue indicazioni. Il Giudice in motivazione segnalava che, per mera svista, era stata omessa nel dispositivo la statuizione della confisca obbligatoria ex art. 322-ter cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 445 cod. proc. pen. e agli artt. 240 e 322-ter cod. pen., per aver il Giudice omesso di disporre la confisca obbligatoria dei profitto del reato di cui al reato di cui agli artt. 314 e 318 cod. pen. nella specie, denaro liquido dei conti correnti degli imputati , anche nella forma equivalente in relazione al profitto dei reato di cui all'art. 321 cod. pen., ascritto al solo C Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Nel caso di specie si verte in una ipotesi di confisca obbligatoria per effetto dell'art. 322-ter, che impone, anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dagli art. 314 a 321 cod. pen., la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo ed il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato. Recentemente, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova dei nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 . Secondo il Supremo Consesso, la somma di denaro in questione si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, perdendo - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. La confisca obbligatoria andava in ogni caso disposta anche nella forma per equivalente, che per l'equivalente del profitto doveva riguardare il solo reato contestato al C. di cui all'art. 321 cod. pen. Non è infatti applicabile la confisca per equivalente del profitto per i restanti reati contestati agli imputati Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189 , introdotta in seguito alla novella dettata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore dopo la commissione dei fatti criminosi la riconosciuta natura sanzionatoria di tale confisca impedisce un'applicazione retroattiva dell'istituto Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 . 3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa confisca obbligatoria prevista dall'art. 322-ter cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese, il quale provvederà attenendosi ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio sul punto.