Notifica atto di citazione: regime della deducibilità legato al concreto pregiudizio del diritto di difesa

Il regime di deducibilità delle eccezioni deve accompagnarsi alla valutazione dell’incidenza e della rilevanza concreta del verificarsi della nullità, avuto riguardo all’effettivo pregiudizio determinatosi per l’imputato in relazione alla preclusione e/o alla menomazione dell’esercizio del diritto di difesa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6212/16, depositata il 15 febbraio. Il caso. Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Fermo perché, al fine di trarne profitto si impossessava di un autocarro e di vari macchinari ed attrezzature in danno della persona offesa che l’aveva parcheggiato sulla pubblica via, cagionando alla stessa un danno di rilevante entità. Il furto aggravato era commesso al fine di realizzare un secondo reato di furto, sempre aggravato, in danno di una società a responsabilità limitata. Infatti, l’uomo veniva tratto in arresto in flagranza di reato per il furto cronologicamente successivo. Tra nomine di difensori ed elezione di domicilio. La vicenda, dopo la conferma della Corte d’appello di Ancora, giunge davanti alla Corte di Cassazione perché si lamenta violazione di legge processuale e, segnatamente, difetto di notifica. Ricostruita, dal punto di vista storico, la vicenda, la Suprema Corte evidenzia che, all’atto dell’arresto, avvenuto nel territorio di competenza del Tribunale di Macerata, l’indagato aveva nominato un avvocato di fiducia eleggendo domicilio per le notificazioni presso lo studio dell’avvocato medesimo. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Macerata competente per il reato ai danni della s.r.l. e locus dove era avvenuto l’arresto in flagranza l’imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in relazione al procedimento di cui all’arresto, dunque il secondo furto . In quel contesto, tuttavia, il giudice, oltre a convalidare l’arresto e a compiere gli atti conseguenti in relazione al secondo” furto, ravvisava un’altra ipotesi di reato consistente nel furto dell’autocarro avvenuta in territorio di competenza di diverso Tribunale pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, in relazione al primo furto dell’autocarro messo a segno dall’imputato. Atto notificato presso il difensore rinunciatario vale o no? La notifica della citazione a giudizio del procedimento pendente davanti al Tribunale di Fermo era avvenuta presso il difensore nominato dall’imputato specificamente per il furto di competenza del Tribunale di Macerata tuttavia, nel frattempo, il difensore aveva rinunciato all’incarico inviando comunicazione al Tribunale di Fermo. Rimasto privo di difensore, per il procedimento davanti al Tribunale di Fermo, veniva nominato un avvocato d’ufficio e poi un altro avvocato di fiducia che, infine, eccepiva l’omessa notifica al proprio assistito del decreto che dispone il giudizio concernente il procedimento presso il Tribunale di Fermo . Tuttavia, il nuovo” difensore sosteneva di non essere mai stato nominato per il procedimento penale presso il Tribunale di Fermo, come scaturito dalla trasmissione degli atti dal giudice della convalida al pubblico ministero ma solo per quello davanti al Tribunale di Macerata e che l’imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e non presso il difensore. Sia Tribunale che Corte d’appello rigettavano l’eccezione perché ritenuta tardiva. Nullità generale a regime intermedio A giudizio della Corte la nullità dedotta è di ordine generale a regime intermedio perché idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore finalizzata all’esercizio del diritto di difesa. Come tale, l’eccezione è soggetta a termini di deduzione previsti dall’art. 182, comma 2, c.p.p. secondo cui la nullità concernente il decreto che dispone il giudizio o gli atti preliminari al dibattimento deve essere eccepita prima dell’apertura del dibattimento. da eccepire prima dell’apertura del dibattimento. In primo grado il dibattimento era stato già aperto nel momento in cui veniva sollevata la nullità, sicché si verificava decadenza, come rilevata dai giudici di merito. Nessun pregiudizio. Peraltro, rileva la Suprema Corte, che non era stato indicato quale sarebbe stato il pregiudizio concretamente subito dall’imputato che aveva avuto modo di esercitare il diritto di difesa in entrambi i giudizi di merito, prima avvalendosi del difensore d’ufficio e, subito, dopo con il nuovo” difensore di fiducia. La notifica dell’atto così come avvenuta presso il primo difensore di fiducia non aveva quindi impedito la conoscenza dell’atto e l’esercizio del diritto di difesa. Violato il diritto di difesa? La Corte ha pertanto chiarito che il regime di deducibilità delle eccezioni deve accompagnarsi alla valutazione dell’incidenza e della rilevanza concreta del verificarsi della nullità, avuto riguardo all’effettivo pregiudizio determinatosi per l’imputato in relazione alla preclusione e/o alla menomazione dell’esercizio del diritto di difesa. In altre parole sembra potersi affermare che non rileva la mera formalità ma occorre indagare se, in concreto, vi sia stato un attentato alle garanzie e ai diritti di difesa dell’imputato, da escludere nel caso in scrutinio. La rinuncia del primo difensore presso cui è avvenuta la notifica dell’atto. Inoltre, la stessa rinuncia all’incarico da parte del primo difensore di fiducia attesta che, fino alla formale rinuncia, vi era un rapporto fiduciario, la vigenza del quale rendeva sussistente e valida l’elezione di domicilio presso il difensore effettuata al momento dell’arresto. Ciò, secondo la Corte, anche se si trattava di elezione non attuale e specificamente estesa al procedimento penale presso il Tribunale di Fermo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 novembre 2015 – 15 febbraio 2016, n. 6212 Presidente Fumo – Relatore Catena Fatto Con ricorso depositato il 12/12/2013, il difensore del ricorrente, Avv.to R.G.T., deduce 1. Nullità della sentenza e vizio di motivazione ex art. 606, lett. c ed e , c.p.p., in quanto la Corte territoriale non aveva accolto il motivo di gravame con cui si lamentava la notifica del decreto di citazione a giudizio ad un difensore mai nominato dal ricorrente, il quale, tratto in arresto in flagranza il 19 luglio 2007, aveva nominato l'Avv.to B. quale suo difensore, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso all'esito dell'udienza di convalida celebrata in data 21 luglio 2007 innanzi al Tribunale di Macerata, in cui il D.A aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, il giudice disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo in relazione al delitto di furto, così qualificata l'originaria imputazione di ricettazione dell'autocarro utilizzato per il furto successivamente la notifica della citazione a giudizio del D.A per quest'ultimo reato, di competenza del'A.G. di Fermo, veniva effettuata presso l'Avv.to B., che non era mai stato nominato per il nuovo procedimento ed aveva anche rinunciato all'incarico, come da comunicazione al Tribunale di Fermo, che aveva pertanto provveduto a nominare un difensore d'ufficio questi, quindi, aveva avvisato il ricorrente, che nominava suo difensore di fiducia l'Avv.to R.B., la quale, a sua volta, eccepiva la omessa notifica al proprio assistito del decreto che dispone il giudizio, eccezione rigettata sia in primo che in secondo grado in quanto ritenuta tardiva, nonostante gli atti del fascicolo deponessero per il contrario. Considerato in diritto Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. La Corte territoriale ha motivato il rigetto della eccezione di nullità per notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia, piuttosto che presso il domicilio eletto dal ricorrente, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, citando la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dedotta nullità è di ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.p. Sezione II, sentenza n. 35345 del 12/05/2010, Rv. 248401 . In particolare si è dato atto che dai verbali delle udienze dibattimentali di primo grado emergeva che l'eccezione di nullità era stata sollevata all'udienza del 13/03/2012, laddove il dibattimento era stato dichiarato aperto all'udienza del 20/10/2011, alla quale, pertanto, avrebbe dovuto essere sollevata l'eccezione ciò non essendo avvenuto, si era verificata la decadenza rilevata dalle pronunce di merito. A parte la considerazione del regime della dedotta nullità, va poi osservato come questa Corte abbia altresì affermato la necessità che il ricorso per cassazione, qualora deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, indichi specificamente il concreto pregiudizio per il ricorrente, derivato dalla mancata conoscenza dell'atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa Sezione VI, sentenza n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629 . Ciò in quanto la notifica, seppure irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore Sezione V, sentenza n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262822 . Nel caso di specie il difensore afferma di non essere mai stato nominato quale difensore di fiducia nell'ambito del presente processo, scaturente dalla contestazione di furto di un autocarro effettuata all'esito dell'udienza di convalida celebrata presso il Tribunale di Macerata, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, rilevando come, invece, il ricorrente avesse dichiarato il domicilio presso la propria abitazione. A prescindere dalla considerazione che anche detta dichiarazione di domicilio, in quanto effettuata all'udienza di convalida celebrata in data 21/07/2007 a seguito all'arresto in flagranza innanzi al Tribunale di Macerata, avrebbe dovuto aver effetto solo nell'ambito di detto processo, tuttavia anche sotto detto aspetto non si è in alcun modo indicato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio subito dal ricorrente, il quale ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa sia in primo grado - dapprima attraverso un difensore di ufficio e poi attraverso la nomina di un nuovo difensore di fiducia, in persona dell'Avv.to R.B., a seguito di comunicazione del difensore di ufficio - che in grado di appello. Risulta, quindi, provato che la dedotta circostanza non abbia affatto impedito al ricorrente di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare, quindi, il proprio diritto di difesa. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura del ricorso, lo stesso Avvocato B., all'esito della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva rinunciato all'incarico, come da comunicazione al Tribunale di Fermo, in tal modo dimostrando, attraverso una dichiarazione formale quale l'atto di rinuncia, che fino a quel momento era stato sussistente un rapporto fiduciario con il D.A , ancorché non più attuale ed ancorché non specificamente esteso al processo di competenza dell'A.G. di Fermo. Devesi, conclusivamente, ribadire il principio secondo cui il regime di deducibilità delle eccezioni deve essere sempre e comunque accompagnato dalla valutazione della incidenza e della rilevanza concreta del verificarsi della nullità stessa, in considerazione dell'effettivo pregiudizio determinaT. per l'imputato ricorrente in relazione alla preclusione e/o alla menomazione dell'esercizio del suo diritto di difesa. Poichéanel caso in esame non risulta essersi verificato alcun pregiudizio, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna, ex art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.