Gli Ermellini fanno un ripasso sulla notifica al difensore, anziché presso il domicilio eletto

La notifica all’imputato eseguita a mezzo di posta elettronica al difensore, ai sensi dell’art. 157, comma 8 – bis, c.p.p., comporta una nullità generale a regime intermedio da ritenersi sanata se non ha impedito all’imputato la conoscenza dell’atto o l’esercizio del suo diritto di difesa e ove non sia stata rilevata entro i termini processuali.

E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza 5530/16, depositata il 10 febbraio scorso. Il caso. Il ricorrente adisce la Corte Suprema di Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna, rilevando la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio d’appello. Secondo l’imputato la notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata al difensore, non può essere considerare fatta nel suo interesse come previsto dall’art. 157, comma 8- bis, c.p.p. - le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori -, in quanto la notifica del decreto di citazione del giudizio d’appello risultava effettuata in proprio, mentre quando la cancelleria aveva effettuato l’avviso di deposito della sentenza si faceva rifermento all’articolo suddetto. Motivi del ricorso sono quindi, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta della sentenza. Validità della notifica al difensore. La Corte di legittimità afferma che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la notifica all’imputato è stata eseguita, a mezzo di posta elettronica, al difensore, ai sensi dell’art. 157, comma 8 - bis, c.p.p Allo stesso tempo, il Giudice di legittimità conviene con l’imputato sul fatto che, essendo dichiarato un domicilio, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso tale indirizzo e non presso il difensore. Nullità generale a regime intermedio. Anche alla luce di questa osservazione, secondo la Suprema Corte, non è possibile riscontrare l’inesistenza della notifica, ma piuttosto una nullità generale a regime intermedio, da ritenersi sanata dal fatto che ciò non ha impedito all’imputato la conoscenza dell’atto e l’esercizio del suo diritto di difesa e dal fatto che non sia stata rilevata entro i termini processuali previsti dall’art. 180 c.p.p Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 10 febbraio 2016, n. 5530 Presidente Ippolito – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7/5/2015 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di B.G 2. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato deducendo nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b e c , cod. proc. pen. L'imputato, pur avendo eletto domicilio in Correggio, via del Correggio 5, non aveva ricevuto alcuna notifica. Quella effettuata a mezzo di posta elettronica certificata al difensore non si sarebbe potuta considerare anche nell'interesse dell'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto risultava effettuata in proprio, diversamente da quando la cancelleria aveva effettuato l'avviso di deposito della sentenza, facendo in tal caso menzione dell'art. 157, comma 8-bís. La notifica effettuata al difensore non si sarebbe potuta reputare valida anche per l'imputato, configurandosi dunque una nullità assoluta della sentenza, nulla rilevando a tal fine la mancata formulazione di eccezioni in udienza. Considerato in diritto 1. Contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, la notifica all'imputato è stata eseguita a mezzo di posta elettronica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. sul punto risulta dalla certificazione del sistema di notifiche e comunicazioni telematiche, alla quale la Corte può direttamente accedere, trattandosi di eccezione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., che in data 25/3/2015, ore 12 40.26 fu inviata la notifica, accettata alle ore 12 40 27 e consegnata alle 12 40 30, con la specifica indicazione dell'art. 157, comma 8-bis . 2. Deve convenirsi con il ricorrente che, avendo l'imputato dichiarato un domicilio, la notifica avrebbe dovuto effettuarsi presso il medesimo e non ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Peraltro, sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di cassazione, non si sarebbe potuto parlare di notifica inesistente cfr. Cass. Sez. U. n. 119 del 27/10/2004, dep. nel 2005, Palumbo, rv. 229540 era invece ravvisabile una nullità di ordine generale a regime intermedio, da ritenersi in via generale sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, e che è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Cass. Sez. U. n. 19602 del 27/3/2008, Micciullo, rv. 239396, che proprio con riguardo alla citazione per il giudizio di appello effettuata erroneamente ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. ha rilevato che la relativa eccezioni avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di appello . Ma nel caso di specie non risulta dal verbale del giudizio di appello che una siffatta eccezione fosse stata proposta, essendo all'evidenza infondata l'osservazione difensiva circa l'irrilevanza di tale dato processuale. 3. Da tutto ciò discende che l'eccezione di nullità e con essa il ricorso risultano manifestamente infondati. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.