Sequestro facoltativo: necessaria una congrua motivazione per la confisca dei beni

Nel caso di confisca di tutto il materiale sequestrato è necessario che il giudice argomenti tale decisione dimostrando la connessione tra i beni e la possibile reiterazione del reato da parte del reo.

La Corte di Cassazione si è così espressa con la sentenza n. 1372/16, depositata il 15 gennaio. Il caso. L’imputato ricorre contro la sentenza del Tribunale di Rovereto, emessa con l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale si vede confiscare tutti i beni sottoposti a sequestro e condannare per detenzione di materiale pedopornografico. Lamentando la violazione di legge e il difetto di motivazione nel disporre la confisca di tutti i beni sequestrati, il soccombente propone ricorso in Cassazione. Confisca dei beni. A parere della Corte Suprema, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di patteggiamento l’applicazione estensiva dell’istituto della confisca, non previsto più solo per le ipotesi obbligatorie, impone al giudice a quo di fornire congrue motivazioni per disporre la confisca di specifici beni sequestrati. In particolare a seguito di una sentenza di applicazione concordata della pena, se si intende sottoporre a confisca i beni giudiziali sequestrati, risulta necessario dare conto dell’esistenza di un significativo nesso pertinenziale tra i beni e l’illecito commesso, questo al fine di dimostrare che la possibile disponibilità del materiale sequestrato nelle mani del reo possa costituire un elemento utile per la continuazione del reato o agevolare la commissione di ulteriori illeciti penali. Adeguata motivazione. Nel caso concreto la Corte rileva che la confisca facoltativa dei supporti informatici, in cui è contenuto il materiale pedopornografico, sarebbe dovuta avvenire solo con adeguata motivazione della necessità di disporre il provvedimento, a fronte di un collegamento logico tra gli oggetti sequestrati ed il reato commesso, per garantire che la misura risulti uno strumento volto alla prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati e non un’impropria sanzione patrimoniale. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che il giudice a quo , attraverso una valutazione sulla possibile ripetizione di condotte delittuose da parte dell’imputato, ha ritenuto applicabile la sospensione condizionale della pena quindi, seguendo il ragionamento della Corte, non è possibile riscontrare la sussistenza di una giustificazione della confisca predisposta per un possibile pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, a fronte della concessione della sospensione della pena. Per queste ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso, ferma restando la definitività della sentenza, limitatamente al profilo che concerne la confisca dei beni sequestrati.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 giugno 2015 – 15 gennaio 2016, n. 1372 Presidente Squassoni – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 3 dicembre 2013 il Tribunale di Rovereto ha applicato a G.C. , ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata, in ragione della imputazione a lui contestata afferente alla violazione dell'art. 600-quater cod. pen., per avere egli detenuto presso la propria abitazione del materiale pedopornografico memorizzato su supporti informatici. Nell'occasione il giudice di prime cure, oltre a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, disponeva, altresì, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca di quanto in sequestro. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale roveretano nel disporre, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca dell'intero compendio in sequestro. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Va infatti, rilevato come, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della legge n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 febbraio 2014, n. 6618 in particolare, come è stato ancor più specificamente rilevato, il giudice che, a seguito di sentenza di applicazione concordata della pena intenda sottoporre a confisca facoltativa i beni in giudiziale sequestro deve dare conto della esistenza di un significativo nesso pertinenziale fra i beni in questione e l'illecito commesso, così che sia giustificata l'ablazione di essi in ragione del fatto che la loro successiva disponibilità in mano del soggetto che ha commesso il reato possa costituire elemento agevolativo la perpetrazione di nuovi ulteriori illeciti Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2015, n. 2444 . Nel caso di specie, pacifica la riconducibilità della confisca alla ipotesi di cui al primo comma dell'art. 240 cod. pen., cioè alla confisca facoltativa, essendo il provvedimento concernente i mezzi e gli strumenti informatici che il prevenuto aveva in ipotesi utilizzato per la commissione del reato a lui contestato, sarebbe stato necessario che, prima di procedere alla confisca, il giudicante avesse adeguatamente motivato in ordine alla necessità di disporre il provvedimento stante la esistenza di un obbiettivo, specifico e non generico, vincolo pertinenziale fra gli oggetti in sequestro ed il reato commesso, dovendosi per tale ritenersi, affinché non ne risulti modificata la natura della misura, trasformante da strumento volto alla prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati ad una impropria sanzione patrimoniale, un rapporto di principale, ancorché non esclusiva, finalizzazione del possesso dei detti beni alla commissione del o dei reati per cui si è proceduto. Va precisato che tanto più si sarebbe posta come necessaria la puntuale motivazione in punto di confisca laddove si rifletta sulla circostanza che, avendo il giudicante concesso al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, egli ha considerato di poter formulare una prognosi favorevole sulla non ripetizione da parte del ricorrente di nuove condotte delittuose. Poiché, nonostante quanto dianzi rilevato, il Tribunale di Rovereto ha invece disposto la confisca di quanto in sequestro senza lo svolgimento di alcuna verifica in relazione alla sussistenza del detto vincolo pertinenziale, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al solo profilo concernente la disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Rovereto che, in diversa composizione personale, e ferma restando la definitività della sentenza a carico del ricorrente quanto alla sua responsabilità per il reato addebitatogli, rivaluterà la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per la adozione a suo carico della predetta misura di sicurezza patrimoniale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Rovereto.