La motivazione del provvedimento di sequestro a fini probatori

I beni sequestrabili e le motivazioni nel provvedimento di sequestro devono essere chiaramente indicati, pena la nullità dell’atto.

La Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso presentato avverso la sentenza n. 1131/16, depositata il 13 gennaio. Il caso. L’imputata ricorre in Cassazione contro il rigetto del Tribunale del Riesame di Urbino, relativamente all’esecuzione del sequestro probatorio di oggetti e documenti. Secondo la difesa della ricorrente, gli atti e gli oggetti sequestrati non erano ben indicati nel provvedimento e nel verbale del sequestro, inoltre non c’era una comprovata attinenza di questi con il reato ipotizzato di bancarotta fraudolenta. Pone a fondamento del ricorso la violazione di norme di legge, relative alla determinatezza del provvedimento degli oggetti da sequestrare e alla presenza di una chiara motivazione dello stesso. Motivazione decreto di sequestro. La Suprema Corte, riportando un orientamento espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 5876/2004 , afferma che il decreto di sequestro, per i beni che costituiscono corpo del reato, deve essere motivato idoneamente per comprendere la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. La mancanza assoluta di motivazione o la sua inconsistenza contenutistica, portano all’automatica nullità dell’atto. Il motivo del fumus criminis, dedotto nelle motivazioni dell’atto, non è sufficiente ad individuare i beni e i documenti sequestrabili, anche se al provvedimento di sequestro è allegato, per rafforzare la motivazione, il decreto del Pubblico Ministero che sottolinea la necessità di acquisire prove utili per dimostrare l’ipotesi di reato di bancarotta. Secondo la Cassazione, considerare il sequestro come il momento per reperire risultati investigativi è sintomatico della mancanza, da parte degli organi inquisitori, di una seria attività d’indagine, che, invece, avrebbe dovuto portare a ipotesi verificabili attraverso il sequestro stesso. Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 settembre 2015 13 gennaio 2016, n. 1131 Presidente Lombardi Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di S.M., indagata per bancarotta fraudolenta, è stato eseguito sequestro probatorio di oggetti e documenti. 2. II TdR di Urbino ha rigettato il ricorso per riesame avverso il detto provvedimento ablativo, sostenendo che esso è caduto sul copro di reato e che il fumus crimin s si desume dalla attività di indagine. 3. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge artt. 125, 321, 324, 253 cpp , attesa la indeterminatezza della indicazione delle cose da sequestrare e la carenza assoluta di motivazione del provvedimento dei collegio cautelare. I documenti da sequestrare e quelli sequestrati sono genericamente indicati nel provvedimento e nel verbale, la loro pertinenza al reato non è nemmeno ipotizzata. Tali rilievi, sottoposti al TdR, non hanno ricevuto risposta. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Urbino. 2. Le SS. UU. di questa corte, già nel 2004 sent. n. 5876, ric. PC Ferazzi in proc. Bevilacqua , hanno avuto modo di chiarire che, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, di talché, in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal PM, neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento RV 226711 e 226713 . Naturalmente, poiché, in tema di riesame delle misure cautelare reali, nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cpp. - rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, occorre verificare se, nel caso di specie, il vizio denunziato si risolva, appunto, in vizio di violazione di legge. 3. Orbene, nel caso in esame, il TdR ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro di documentazione varia nei confronti della società Mobilificio Fogliense S.r.l., effettuato sia presso la abitazione della Serafini, sia presso la sede della società, sia presso lo studio di un commercialista. L'ordinanza è motivata in modo che definire succinto è eufemistico per quel che riguarda il fumus e la stessa individuazione delle res da ricercare e sequestrare. Al provvedimento invero è allegato il decreto dei P.M. che fa riferimento al reato di bancarotta per distrazione ed alla necessità di acquisire la documentazione utile per le indagini, ma la natura di sequestro esplorativo è resa evidente dalla mancanza di motivazione, derivante almeno in parte dalla stessa indeterminatezza del capo di imputazione. Invero si ipotizza che la Serafini abbia sottratto beni dei patrimonio dell'azienda senza specificazione alcuna , mediante trasferimento di fondi a persone a lei legate da vincolo di parentela, nonché tramite cessione di ramo di azienda. 3.1. Invero affermare, come fa il collegio cautelare, che il fumus delicti può essere desunto dalla attività di indagine già espletata rappresenta un esempio scolastico di circolarità motivazionale e quindi di tautologia argomentativa, così come disporre il sequestro di cose pertinenti alla imputazione o comunque utili a fornire riscontri alle risultanze investigative , sta semplicemente a significare o almeno sembra significare che l'inquirente non abbia precisa idea di cosa ricercare e fare apprendere. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Urbino.