Calcolo del tasso alcolemico: rilevanti anche i valori decimali

Ai fini della determinazione del tasso alcolemico, prevista dall’art. 186 c.d.s., deve essere dato rilievo anche ai valori decimali.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32/2016, depositata il 5 gennaio scorso. Il caso. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b del c.d.s. guida sotto l’influenza dell’alcool . Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando vizio di violazione di legge, in relazione alla norma di cui sopra, avendo la Corte territoriale, nel valutare il superamento dei valori soglia indicati dalla disposizione, conferito rilievo anche ai valori centesimali. In particolare, l’esito della misurazione era stato di 0,89 g/l. Il ricorrente rilevava, inoltre, carenza motivazionale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. I valori decimali assumono rilievo. La Suprema Corte ha ribadito il proprio costante orientamento per cui, ai fini della determinazione del tasso alcolemico, prevista dall’art. 186 c.d.s., deve essere dato rilievo anche ai valori decimali. Gli Ermellini hanno, infatti, rilevato come non sussista alcuna ragione, né dal punto di vista logico, né sotto l’aspetto normativo, che deponga in senso contrario. Non emerge dal dato letterale della norma, a parere del Collegio, la volontà del legislatore di non ritenere rilevanti, ai fini del calcolo alcolemico per determinare il superamento dei limiti di soglia previsti dalla norma incriminatrice, i suddetti valori. La Corte di legittimità ha, invece, ritenuto fondato il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione relativo alla durata della sospensione della patente di guida. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 32 Presidente Bianchi – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. T.A., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 29.03.2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il 4.04.2012, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b , cod. strada. Il ricorrente con il primo motivo deduce l'inosservanza di legge, laddove i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti, rispetto al superamento dei valori soglia indicati dall'art. 186, comma 2, lett. b , cod. strada, anche i valori centesimali, in riferimento alla misurazione che aveva esitato il valore di 0,89 g/I. Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, osservando che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, che era stata specificamente dedotta in sede di gravame di merito, relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Considerato in diritto 1. II ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Deve rilevarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che, ai fini del calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell'art. 186, cod. strada, vengono in rilievo anche i valori decimali. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che non vi è alcuna ragione, né logica, né normativamente evincibile dal testo dell'art. 186, cod. strada, che induca a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare tamquam non essent i valori decimali, ai fini del superamento dei limiti di soglia individuati dalla medesima norma incriminatrice Cass. Sezione 4, sentenza n. 23897 del 9.04.2009, dep. 10.06.2009, n.m. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248200 e si veda, da ultimo Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013, dep. 18/09/2013, Rv. 257571, ove si specifica che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali, con la precisazione che, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g/I, deve ritenersi configurabile la fattispecie di cui alla lettera b , dell'art. 186, cit. . Ebbene, la decisione oggi impugnata si colloca, del tutto coerentemente nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo. Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che sussiste la dedotta lacuna motivazionale, rispetto alla durata della sospensione della patente di guida. Invero, la Corte di Appello, dopo aver dato atto di tale censura, ha omesso di soffermarsi sulla relativa questione. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. Si osserva che, in base al consolidato principio della formazione progressiva dei giudicato, che si realizza in conseguenza dei giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, la sentenza impugnata risulta irrevocabile, con riguardo alla affermazione di penale responsabilità e rispetto alla irrogazione della pena principale cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44949 del 17/10/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257314 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.