Vicenda morti da amianto: la malattia professionale è pienamente equivalente all’infortunio sul lavoro

In ogni caso di violazione del presidio civilistico ex art. 2087 c.c. si applica l’aggravante del fatto commesso in violazione delle norme infortunistiche, ai sensi del secondo comma dell’art. 589 c.p

Così la Cassazione, Quarta sez. Penale, n. 40/2016, depositata il 5 gennaio. Il fatto. Le parti civili ricorrono avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare ex art. 425 c.p.p I giudici avevano dichiarato maturata la prescrizione per fatti di omicidio colposo commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi del secondo comma dell’art. 589 c.p I fatti erano riferiti a quarantatre decessi per contaminazione da amianto di alcuni operai addetti nello stabilimento Fincantieri-Cantieri Navali s.p.a. di Palermo, la cui direzione al tempo era attribuita agli imputati. I ricorrenti - eredi dei defunti ai sensi dell’art. 90, terzo comma, c.p. - deducono il mancato decorso del tempo necessario a prescrivere ex art. 157 c.p., sulla scorta di una rinnovata qualificazione giuridica dei fatti. L’aggravante del secondo comma dell’art. 589 c.p. costituisce clausola aperta” ad ogni violazione che concerni la salute del lavoratore. I giudici tracciano un legame sistematico necessario fra l’aggravante in parola e l’art. 2087 c.c. La Cassazione in commento ritiene, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, che l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dal secondo comma dell’art. 589 c.p. sia configurabile anche quando sussista qualunque violazione dell'art. 2087 c.c., per il quale l'imprenditore, come noto, è tenuto ad adottare tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a preservare la integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. L’unitarietà della norma civilistica risulta peraltro confermata dalle previsioni normative volte a tutelare la salute dei lavoratori, che non distinguono fra l’insorgenza di malattie professionali e l’accadimento di infortuni, volte tutte alla cura del bene giuridico dell’incolumità fisica, funzionalmente tutelato da più norme anche diversamente denominate, anche in via mediata. L’errore del giudice per l’udienza preliminare. Così riqualificati i fatti – accaduti a fine 2004 -, il ricorso viene accolto con trasmissione degli atti al Tribunale per il corso del giudizio. Il giudice aveva ritenuto maturato il tempo necessario a prescrivere. Erroneamente aveva ritenuto inapplicabile nel caso la nuova normativa ai sensi della legge ex Cirielli n. 251 del 2005, più favorevole nel computo della prescrizione agli imputati, come previsto dalla disciplina transitoria.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, numero 40 Presidente Bianchi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. II Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell'articolo 425 cod.proc.penumero , ha dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d'imputazione per intervenuta prescrizione dei reato, nei confronti di L.L., C.G. e C.A., imputati per una serie di reati tutti riconducibili a fatti riguardanti malattie professionali verificatesi per esposizione ad amianto nello stabilimento palermitano della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani s.p.a. In particolare, le imputazioni riguardavano 43 casi di omicidio colposo e 19 casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dall'esposizione all'amianto patita dalle vittime in ambiente lavorativo negli anni in cui il Cantiere Navale di Palermo era stato diretto dagli imputati L. dall'1.7.1979 al 15.10.1982 , C. dal 15.10.1984 ai 30.11.1988 e C.A. dall'1.12.1988 . 2. Propongono ricorso per cassazione, a mezzo di procuratore speciale, le parti civili Alfano Girolama, Punzina Lidia, Punzina Evelise, in proprio e quali eredi di Punzina Salvatore, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 157 cod. penumero in combinato disposto con I'articolo 589, commi 1,2 e 4, cod. penumero I ricorrenti deducono che, erroneamente, il Giudice dell'Udienza Preliminare ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione del reato contestato al capo numero 16 , posto che tale termine, decorrente dalla data del decesso del lavoratore 1 ottobre 2004 , non poteva essere inferiore a 15 anni. Con atto depositato il 9/10/2014, infatti, il capo d'imputazione era stato modificato contestando agli imputati anche la violazione dell'articolo 589, comma 4, cod. penumero ed, applicando la disciplina previgente in quanto più favorevole, il termine non poteva essere inferiore a 15 anni. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondatamente proposto. 2. Ai fini dei vaglio di ammissibilità, deve precisarsi che i ricorrenti sono legittimati a proporre impugnazione nella veste di familiari di persona deceduta a causa dei reato per il quale è processo, secondo l'espressa previsione dell'articolo 90,, comma 3, cod.proc.penumero 3. II reato contestato, ossia il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di più persone, si è consumato in data 1/10/2004, ossia alla data in cui il lavoratore è deceduto, essendo tale il momento in cui si è verificata l'evento lesivo contemplato dall'articolo 589 cod. penumero 4. Quanto alla sanzione edittale di riferimento, non è possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni e la salute, in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Inoltre, se l'evento morte è previsto dall'aggravante di cui all'articolo 589, comma 2, cod. penumero , non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev'essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam. Quindi, la terminologia adoperata negli articolo 589 e 590 cod. penumero è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza dei lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi Sez. 4, numero 8641 del 11/02/2010, Truzzi, Rv. 246423 Sez. 4, numero 37666 del 02/07/2004, Gattoni, Rv. 229151 Sez. 4, numero 14199 del 25/05/1990, Cosenza, Rv. 185563 Sez. 4, numero 1146 del 30/11/1984, dep.1985, Mungo, Rv. 167681 . 5. Con riguardo alla disciplina dei tempo necessario a prescrivere, l'articolo 157, comma 1, numero 2 cgd.p numero n vigo dei fatto prevedeva, in relazione alla pena edittale stabila alla data del fatto dall'articolo 589, camma 2, cod.penumero , un termine di dieci anni e l'allora vigente articolo 160 cod.penumero stabiliva in quindici anni aumento della metà del termine a prescrivere il tempo massimo di prolungamento di tale termine per gli atti interruttivi. Successivamente, è intervenuta la legge 5 dicembre 2005, numero 251, entrata in vigore l'8/12/2005, che, tra l'altro, ha apportato modifiche agli articolo 157, 160 e 161 cod.penumero I termini prescrizionali previsti dalla citata legge in relazione al reato qui addebitato agli imputati, risultano più favorevoli per gli imputati stessi rispetto a quelli previsti dal previgente articolo 157 cod.penumero , posto che il termine a prescrivere di cinque anni dovrebbe essere raddoppiato, per il delitto di cui all'articolo 589, comma 2, cod.penumero , a norma dell'articolo 157, comma 6, cod.penumero ma può essere prolungato, a norma dell'articolo 161 cod.penumero , sino al decorso di un tempo pari ad un quarto dei tempo necessario a prescrivere per gli atti interruttivi. 6. Ne deriva che, in ogni caso, alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, nella quale si fa peraltro esclusivo riferimento al termine di prescrizione del reato di lesioni colpose, il delitto contestato non era prescritto e che la sentenza deve essere annullata senza rinvio. All'annullamento del provvedimento che ha definito il giudizio segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.