Detenuto tossicodipendente: quali presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale?

L’autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato dal soggetto interessato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata, tenendo conto, nella formulazione del suo giudizio prognostico, della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 49971, depositata il 18 dicembre 2015. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ritenendo sussistenti i presupposti ex lege richiesti, disponeva l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 nei confronti di G.C. . Avverso la relativa ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – che ne chiedeva l’annullamento sulla scorta della dedotta inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale e del difetto di motivazione. In particolare, osservava il ricorrente, il Tribunale avrebbe effettuato dei controlli meramente formali – e, come tali, sic et simpliciter insufficienti – relativamente alla sussistenza dei presupposti rappresentanti la condicio sine qua non per l’accoglimento dell’istanza di G.C., omettendo di approfondire la verifica degli stessi. La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza avanzato dal Procuratore Generale, ed ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. I presupposti per la concessione dell’affidamento in prova per ragioni di tossicodipendenza. I Supremi Giudici, con la sentenza de qua , hanno preliminarmente chiarito quelli che sono i presupposti normativi per l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ex art. 94 d.P.R. n. 309/90. Dal punto di vista soggettivo, lo stato di tossicodipendenza od alcool dipendenza del soggetto detenuto, stato che deve obbligatoriamente risultare da una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata per l’attività di diagnosi, la quale certificazione deve attestare che la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato. Il presupposto oggettivo è, invece, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento stesso. La complessiva valutazione richiesta al giudice. La Corte Regolatrice ha reiteratamente affermato che, in presenza delle superiori pre-condizioni, l’autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato dal soggetto interessato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata, tenendo conto, nella formulazione del suo giudizio prognostico, della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che il giudizio di idoneità del programma terapeutico, del quale deve essere necessariamente corredata l’istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice, che, soggetto solo alla legge, deve comunque e necessariamente porre in relazione detto giudizio, considerando anche le modalità con le quali il programma deve essere svolto, con gli altri due predetti parametri oggetto di apprezzamento, nella complessa valutazione demandatagli. L’incompletezza ed insufficienza della verifica del Tribunale. In applicazione dei superiori principi di diritto, i Supremi Giudici hanno statuito l’incoerenza in diritto e l’incongruenza fattuale del percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale, il quale non ha logicamente evidenziato le ragioni giustificative della decisione, limitandosi a svolgere una disamina astratta e generica e pervenendo a conclusioni la cui correttezza non è suscettibile di reale verifica. In altri termini, l’attestazione del Sert, richiamata nell’ordinanza come adeguata dimostrazione della condizione di tossicodipendenza di G.C., non solo è carente quanto alla indicazione della prescritta procedura di accertamento dell’uso abituale di stupefacenti da parte dell’istante, ma addirittura riconduce i suoi contenuti a mere indicazioni anamnestiche provenienti dallo stesso soggetto e non verificate. Ancora, nessun accenno è fatto nell’ordinanza relativamente alla idoneità del programma a escludere o rendere improbabile la ricaduta dell’istante in condotte devianti, incidenti sul giudizio di persistenza o meno della sua pericolosità sociale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 febbraio – 18 dicembre 2015, n. 49971 Presidente Cortese – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 aprile 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha disposto l'affidamento in prova in casi particolari, ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di G.C., già ammesso in via provvisoria alla stessa misura con provvedimento dei 30 aprile 2013 dei Magistrato di sorveglianza di Taranto, per un periodo uguale alla pena da espiare, presso la Comunità terapeutica Le Sorgenti di Lecce, adottando le relative prescrizioni. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che l'istanza era relativa alla pena detentiva residua di anni uno, mesi dieci e giorni sette di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo dei 29 aprile 2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che aveva riguardato condanne per rapine aggravate, tentate e consumate, e per il reato di cui all'art. 3-bis legge n. 575 dei 1965 ricorrevano le condizioni per l'accoglimento della richiesta la misura, applicata in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza, quando l'istante era detenuto in carcere, procedeva correttamente nel rispetto delle prescrizioni, avuto riguardo alle emergenze della nota informativa dei 7 ottobre 2013 dei Carabinieri di Reggio Calabria e al tenore complessivo della relazione dei 10 gennaio 2014 degli operatori della Comunità terapeutica Emmanuel di Melito Porto Salvo l'affidato era allo stato presso la Comunità terapeutica Le Sorgenti di Lecce, giusta autorizzazioni dei Magistrato di sorveglianza di Taranto dei 26 febbraio 2014 e dei 25 marzo 2014 la condizione di tossicodipendenza del medesimo era adeguatamente acclarata e attestata dal certificato dei 27 marzo 2013 del Sert della Casa circondariale di Taranto il livello di pericolosità dell'istante, neppure risultato collegato con ambienti di criminalità organizzata alla luce della nota informativa dei 6 settembre 2013 della Questura di Palermo, era da ritenere contenibile con una misura alternativa alla detenzione carceraria la conferma dei già disposto affidamento comunitario poteva consentire la prosecuzione dell'intrapreso programma socio-riabilitativo, secondo il correlato programma terapeutico e in vista dei recupero dei predetto, rispetto al quale risultava pregiudizievole il regime detentivo carcerario. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, che richiama i principi che attengono al disposto istituto, il Tribunale, non adeguandosi a essi, ha fatto un controllo solo formale sulla ricorrenza delle condizioni di legge, senza approfondire la verifica dei presupposti legittimanti la concessione della misura e ignorando altri dati emergenti dagli atti. In particolare, il Tribunale non ha accertato la sussistenza di un attuale stato di tossicodipendenza dei condannato, limitandosi a desumere la sua dipendenza da sostanze stupefacenti dalla sola certificazione rilasciata il 27 marzo 2013 dal Sert della Casa circondariale di Taranto, allegata al ricorso, che aveva dato conto di quanto riferito dal medesimo nel corso dei colloqui con gli operatori, senza ulteriori verifiche e acquisizioni documentali né ha seriamente valutato l'andamento dei programma di recupero, non sottoponendo a vaglio critico le risultanze in atti, e neppure ha argomentato adeguatamente circa la idoneità dello stesso a impedire la commissione di altri reati, tenuto conto dei numerosi precedenti penali gravanti sul condannato, della sua pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e della commissione del reato di rissa durante il periodo di detenzione carceraria. 3. II Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame, ritenuta la fondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. Si premette in diritto che i presupposti per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, sono di duplice natura. Il presupposto soggettivo è costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena d'inammissibilità alla stregua della previsione normativa dell'art. 94, comma 1, parte seconda, d.P.R. n. 39 del 1990, così come sostituito dall'art. 4-undecies, comma 1, lett. a , d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 49 del 2006 , deve risultare da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi '. attestante anche la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato . II presupposto oggettivo è, invece, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o dei residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso. 2.1. Questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di queste pre condizioni, l'autorità giudiziaria è chiamata a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato dal soggetto interessato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai seni dell'art. 116 art. 94, citato, comma 1, parte prima , tenendo conto, nella formulazione del suo giudizio prognostico, della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale tra le altre, Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, dep. 12/03/2013, Sansonna, Rv. 255158 e ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati Sez. 1, n. 1362 del 18/11/2010, dep. 19/01/2011, Liso, Rv.249285 . 2.2. Si è anche rilevato, sotto concorrente profilo, che il giudizio d'idoneità del programma terapeutico, dei quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice, che, soggetto solo alla legge, deve, comunque e necessariamente, porre in relazione detto giudizio, considerando anche le modalità con le quali il programma deve essere svolto Sez. 1, n. 1362 del 18/11/2010, citata , con gli altri due predetti parametri oggetto di apprezzamento pericolosità dei condannato e attitudine del trattamento a realizzare -unitamente alle esigenze terapeutiche un suo effettivo reinserimento nella società , nella complessa valutazione demandatagli tra le altre, Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, dep. 05/09/2001, Di Pasqua F., Rv. 220029 Sez. 1, n. 53761 dei 22/09/2014, dep. 30/12/2014, Palena, Rv. 261982 . 3. Di tali condivisi principi l'ordinanza impugnata non ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, incorrendo anche sul piano motivazionale nel denunciato vizio. 3.1. Il Tribunale ha, infatti, accolto l'istanza di affidamento terapeutico, presentata da G.C., limitandosi a rappresentare lo svolgimento in corso, nel rispetto delle prescrizioni, della misura provvisoriamente disposta dal competente Magistrato di sorveglianza di Taranto, a riscontrare la condizione di tossicodipendenza dell'istante sulla base dell'attestazione dei Sert della locale Casa circondariale, e a ritenere che il medesimo, neppure collegato con ambienti di criminalità organizzata, non presentasse un livello di pericolosità sociale non contenibile attraverso la chiesta misura alternativa alla detenzione in carcere. Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha quindi valorizzato l'assenza di situazioni ostative o di controindicazioni specifiche, fondando su essa il convincimento finale della opportunità di confermare il già disposto affidamento e di consentire, nell'interesse dell'istante, la prosecuzione dell'intrapreso percorso socio-riabilitativo. 3.2. II percorso logico-argomentativo seguito è incoerente in diritto e incongruo in fatto. 3.2.1. L'attestazione del Sert della Casa circondariale di Taranto del 27 marzo 2013, richiamata nell'ordinanza come adeguata dimostrazione della condizione di tossicodipendenza, e allegata in copia dal Procuratore ricorrente, è, invero, carente quanto alla indicazione della prescritta procedura di accertamento dell'uso abituale e attuale di sostanze stupefacenti da parte dell'istante, riconducendo anzi i suoi contenuti, sì come denunciato nel ricorso, a mere indicazioni anamnestiche, provenienti dallo stesso interessato, soggette a, non dimostrata, verifica. Né il programma terapeutico, indicato come correlato al recupero socio riabilitativo intrapreso nei confronti dell'istante, è stato oggetto di specifica analisi quanto ai suoi contenuti e alle modalità con le quali doveva essere svolto ed era stato e/o era svolto, e valutato in rapporto effettivo alla sua idoneità a tale recupero, affidandosi invece la correttezza del suo svolgimento, nel rispetto delle prescrizioni, ai generici richiami a una nota informativa e alla relazione comportamentale, non illustrate, e lasciando assertivo il giudizio di positività dei percorso intrapreso. 3.2.2. Alcun accenno è inoltre fatto nell'ordinanza alla idoneità del programma a escludere o rendere improbabile la ricaduta dell'istante in condotte devianti, incidente sul giudizio della persistenza o meno della sua pericolosità sociale, che il Tribunale ha invece risolto con l'apodittico rilievo che l'interessato non presenta va un livello di pericolosità sociale non contenibile attraverso misure alternative , astraendo anche da ogni riferimento alle condanne in esecuzione rapine e violazione della disciplina in materia di misure di prevenzione , alle pendenze giudiziarie e alla condotta carceraria tenuta, e di fatto svuotando di significato il momento valutativo della personalità del condannato demandatogli. 3.3. In tal modo, il Tribunale, che doveva procedere alla disamina della fattispecie e alla complessiva valutazione delle emergenze processuali, in aderenza agli indicati principi di diritto, non ha, in definitiva, logicamente evidenziato le ragioni giustificative della decisione, limitandosi a svolgere una disamina astratta e generica e pervenendo a conclusioni la cui correttezza non è suscettibile di reale verifica. 4. S'impone pertanto l'annullamento -con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito, esame alla luce dei principi e rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Taranto.