Medesimo disegno criminoso: la tossicodipendenza è un indizio tra tanti

Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati, il giudice ha l’obbligo di tenere conto dello stato di tossicodipendenza dell’imputato al tempo della commissione dei fatti e deve stabilire se tale circostanza abbia influito sulla realizzazione delle condotte, sulla base di altri specifici elementi indicatori distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, tipologia dei reati commessi, bene tutelato dalla norma, tempo e luogo degli illeciti

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46063/2015, depositata il 20 novembre. Il caso. Il gip del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, di un imputato, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati dallo stesso posti in essere e giudicati con tre diverse sentenze di condanna. Il condannato ricorreva per cassazione, rilevando come il gip non avesse conferito rilievo al suo stato di tossicodipendenza, idoneo a creare un nesso teleologico tra le condotte. Lo stato di tossicodipendenza giustifica la sussistenza del medesimo disegno criminoso soltanto se sussistono le altre condizioni previste dalla legge. La Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento, in materia di reato continuato, per cui l’identità del disegno criminoso non sussiste qualora la successione delle singole condotte manifesti una natura di occasionalità ed escluda una preventiva programmazione degli illeciti. Gli Ermellini hanno sottolineato come, nelle ipotesi di cui sopra, l’unicità del disegno criminoso debba escludersi anche in presenza di una contiguità spazio temporale e di un nesso funzionale tra le diverse condotte illecite. La Corte di legittimità ha, inoltre, precisato che la modifica normativa dell’art. 671, comma 1, c.p.p., con riferimento alla valutazione dello stato di tossicodipendenza del soggetto agente, non ha apportato modifiche all’istituto. Non è stata introdotta, a parere degli Ermellini, una nuova categoria di continuazione, che prescinda dai requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p. e in base alla quale il vincolo sussisterebbe tra tutti i reati commessi da tossicodipendenti . La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la commissione di più illeciti connessi allo stato di tossicodipendenza è soltanto uno degli elementi suscettibili di una valutazione in ordine alla sussistenza del reato continuato. Non può, pertanto, ritenersi sussistente l’unicità del disegno criminoso in virtù del solo stato di tossicodipendenza del soggetto agente, essendo necessario valutare anche la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, le abitudini di vita, le tipologie di reati commessi, il bene protetto dalle fattispecie. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 ottobre - 20 novembre 2015, n. 46063 Presidente La Posta – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di D.A. di riconoscimento della continuazione tra i delitti giudicati in tre diverse sentenze di condanna del Tribunale di Napoli e di quello di Rimini. Secondo il Giudice, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un unico disegno criminoso tra i reati, che non poteva essere desunto dalla loro appartenenza ad omologa categoria penale né la vicinanza temporale tra i delitti permetteva di affermare che, in occasione della consumazione del primo, D. avesse già programmato gli altri al contrario, non vi erano nessi di collegamento storico tra gli episodi, atteso che i delitti successivi nascevano e trovavano motivazione nella occasionale e temporanea necessità di reperire denaro o beni per procurarsi sostanza stupefacente. 2. Ricorre per cassazione il difensore di D.A. , deducendo vizio della motivazione. Il Giudice non aveva tenuto conto dei plurimi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso lo stato di tossicodipendenza del soggetto, che creava il nesso teleologia che legava la pluralità di condotte illecite la medesima tipologia dei reati e l'omogeneità delle violazioni. Il ricorrente sottolinea che, per poter configurare l'esistenza del disegno criminoso, non è necessario che ogni reato sia programmato ed ideato nelle sue precise e specifiche modalità di attuazione, essendo sufficiente un programma concepito nelle linee generali ed essenziali. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. Si deve osservare che il Giudice ha tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del soggetto all'epoca della consumazione dei reati, addirittura considerandolo un presupposto ed osservando che i furti posti in essere trovavano motivazione nella necessità di reperire beni o denaro per procurarsi sostanza stupefacente. Tuttavia, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza di questa Corte in materia di reato continuato, secondo cui l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793 . Lo stato di tossicodipendenza - che, per dettato del legislatore, il giudice deve prendere in considerazione - non muta la sostanza dell'istituto in effetti, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 - dep. 21/12/2012, Gallo, Rv. 253846 . In altre parole, si deve escludere che la modifica normativa abbia creato una nuova categoria di continuazione, che prescinda dai requisiti richiesti dall'art. 81 cpv. cod. pen. e in base alla quale il vincolo sussisterebbe tra tutti i reati commessi da tossicodipendenti al contrario, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza è solo uno degli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato, come l'art. 671 cod. proc. pen. indica esplicitamente quindi lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen. Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 - dep. 03/12/2014, Iannella, Rv. 261490 . Il Giudice del merito ha motivatamente escluso il vincolo, alla luce della natura dei reati commessi, riconoscendone la occasionante il ricorrente, più che contestare tale valutazione, propugna, appunto, una nozione diversa dell'istituto, sostenendo - in sostanza - che il tossicodipendente ha già deciso fin dall'inizio di porre in essere una serie di reati della stessa specie e, quindi, li ha già programmati nozione che, come si è detto, non corrisponde a quella voluta dal legislatore e - si deve aggiungere - integra una generalizzazione arbitraria del comportamento dei soggetti assuntori di sostanze stupefacenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.