Sfasato l’orologio dell’etilometro: alcoltest comunque valido

Tasso alcolemico chiarissimo 2,62 grammi per litro. Consequenziale la condanna. Irrilevante il problema dell’orologio dell’etilometro. Decisivi, invece, l’orario indicato sul verbale e la firma dell’automobilista sulla documentazione.

Etilometro in tilt. Fuori fase l’orologio, per il passaggio dall’‘ora legale’ all’‘ora solare’. Sbagliato, quindi, l’orario indicato sugli ‘scontrini’ relativi ai controlli effettuati sull’automobilista. Tutto ciò, però, non salva il guidatore, beccato ubriaco alla guida della propria ‘quattro ruote’ Cassazione, sentenza n. 43448, quarta Sezione Penale, depositata il 28 ottobre . Documentazione. Nessun dubbio per i giudici di merito meritevole di sanzione un uomo messosi alla guida nonostante la quantità di sostanze alcoliche ingerite. Decisivo il dato registrato dall’etilometro il tasso alcolemico era di 2,62 grammi per litro . Consequenziale l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, ossia ammenda, arresto e sospensione della patente. Secondo l’automobilista, però, è stato trascurato un particolare non secondario l’ ora dell’accertamento effettuato dagli uomini delle forze dell’ordine non è stata determinata a causa di un problema all’orologio dell’etilometro. Per i giudici di Cassazione, però, pur a fronte di un errore sulla annotazione dell’orario di esecuzione dell’alcoltest , l’esito del controllo è pienamente attendibile. Ciò per due motivi primo, l’orario è correttamente riportato nel verbale delle forze dell’ordine secondo, gli ‘scontrini’ dell’alcoltest sono stati firmati dall’automobilista. Di conseguenza, è cancellata ogni incertezza sulla genuinità della documentazione riguardante l’ indagine tossicologica . E, allo stesso tempo, è certa la violazione compiuta dall’uomo, messosi alla guida in condizioni fisiche davvero precarie, come testimoniato dal tasso alcolemico , pari a 2,62 grammi per litro .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 – 27 ottobre 2015, n. 43448 Presidente Izzo – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1.Confermando la prima sentenza, la Corte d'appello dì Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2014, ha affermato la responsabilità dell`imputato ìn epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 commi 2 lettera C, dei Codice della strada commesso il 24 ottobre 2009. 2.Ricorre per cassazione l'imputato. Si lamenta che l'ora dell'accertamento non è stata determinata. L'agente operante ha riferito che per effetto dell'ora legale l'orologio era un'ora avanti, ma visto che sì era al 24 ottobre l'orologio avrebbe dovuto essere semmaì regolato un'ora indietro. La sentenza d'appello conviene in proposito, ma ciò nonostante perviene a confermare la sentenza dei tribunale. 3. II ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La sentenza impugnata argomenta a proposito dell'errore concernente l'annotazione dell'orario di esecuzione dell'alcoitest, dovuto al fatto che si è in concomitanza con il momento dei cambio autunnale. Secondo la Corte, tuttavia, le discrasie sono annullate dal fatto che l'orario è correttamente riportato nel verbale e che, soprattutto, gli scontrini dell'alcoltest sono stati firmati dall'imputato e ciò toglie ogni incertezza in ordine alla genuinità della documentazione afferente all'indagine tossicologica. La pronunzia da' pure atto che il tasso alcolemico era dì 2,62 e che l'imputato presentava una marcata sintomatologia tipica. Tale apprezzamento si sottrae con tutta evidenza alle indicate censure. La concomitanza con il cambio dell'ora legale spiega agevolmente le discordanze quanto all'indicazione dell'orario e d'altra parte si dà rilievo all'orario riportato nel verbale di polizia e soprattutto al dato di inoppugnabile e decisivo rilievo costituito dalla sottoscrizione dei documenti da parte dell'imputato, che dà certezza in ordine all'assenza di alcun dubbio in ordine all'occasione storica ed alle modalità dell'esecuzione del controllo. Si tratta di apprezzamento di merito dei tutto immune da vizi logici o giuridici non sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero P.Q.M. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.