Restituzione in termini: per il rigetto non basta la conoscenza del procedimento

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale presuppone non soltanto che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ma che egli sia anche a conoscenza del provvedimento da impugnare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40158/15, depositata il 6 ottobre. Il caso. Un uomo aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di esser restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal tribunale. Avverso l’ordinanza con il quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato tale istanza, propone ricorso per cassazione l’uomo, lamentando di non aver avuto conoscenza della sentenza di condanna, con la conseguenza che i termini per presentare l’istanza di restituzione nel termine per impugnare erano di 30 giorni ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p. nella versione previgente all’entrata in vigore della l. n. 67/2014. Il giudice dell’esecuzione, inoltre, avrebbe errato nel sostenere che il ricorrente, essendo a conoscenza del procedimento, non avrebbe potuto invocare la restituzione del termine, per la cui rivendicazione, invece, sarebbe sufficiente la mancata effettiva conoscenza della sentenza di condanna. Il quadro normativo. La questione portata all’attenzione della Corte riguarda la possibilità di applicare al caso di specie la disciplina prevista dalla l. n. 67/2014 ovvero la disciplina previgente all'entrata in vigore della nuova normativa, che fissava il termine di trenta giorni per richiedere la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale. Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che al momento della sua entrata in vigore la l. n. 67/2014 non prevedeva alcuna disciplina transitoria – disciplina che è stata varata solo successivamente dalla l. n. 118/2014 con l'introduzione dell'art. 15 bis , ai sensi del quale le disposizioni delle l. n. 67/2014 si applicano ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre le disposizioni vigenti prima del 17 maggio 2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a tale data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Il termine per impugnare è di trenta giorni. Anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 118/2014, proseguono i Giudici di Piazza Cavour, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della l. n. 67/2014, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente. Inoltre, il Supremo Collegio ha chiarito che, per i procedimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della entrata in vigore della l. n. 67/2014, la disciplina della restituzione nel termine di cui al testo previgente dell'art. 175, comma 2, c.p.p. ha efficacia ultrattiva, nel senso che la cessazione di operatività della previgente disciplina coincide con l'applicabilità della nuova normativa sul procedimento in assenza . Tale assetto interpretativo è stato confermato proprio dalla sopravvenuta introduzione della disciplina transitoria. Deve pertanto concludersi che il termine per proporre l'istanza di restituzione nel termine per proporre l'impugnazione era, nel caso di specie, di trenta giorni ai sensi dell'articolo 175, comma 2, c.p.p. nella sua versione previgente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 . Quando si ha effettiva conoscenza del provvedimento? Sotto il vigore della disciplina applicabile al caso di specie, continuano i Giudici del Palazzaccio, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il concetto di effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell'imputato della pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata , precisando che la modifica legislativa prevista dalla l. n. 60/2005 ha, da un lato, prodotto con l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza dei procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall'altro, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis , c.p.p., ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente . La notifica al difensore d’ufficio non prova la conoscenza. Da quanto sopra esposto deriva, secondo il Supremo Collegio, che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti dei difensore di fiducia prova la conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea ex se a provare l'effettiva conoscenza dei procedimento o dei provvedimento. Pertanto, poiché il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza valutando il solo presupposto della conoscenza dell'esistenza del procedimento, e poiché l'estratto della sentenza contumaciale è stato notificato al difensore d'ufficio, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, stabilendo che il giudice dei rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale presuppone non soltanto che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ma che egli sia anche a conoscenza del provvedimento da impugnare .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 1 settembre – 6 ottobre 2015, n. 40158 Presidente Fiandanese – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. R. E. ricorre personalmente per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sul rilievo che sarebbe stata tardivamente proposta , con la quale l'interessato aveva chiesto di essere restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione emessa dal tribunale di Aosta in data 21 febbraio 2014 e divenuta irrevocabile il successivo 3 maggio 2014. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione della legge processuale con riferimento all'articolo 175, comma 2, codice di procedura penale articolo 606, comma 1, lettera c , codice di procedura penale . Il ricorrente premette di aver formulato personalmente l'istanza facendo espresso riferimento alla mancata ed effettiva conoscenza della sentenza di condanna, con la conseguenza che i termini per presentare l'istanza di restituzione nel termine per impugnare erano di 30 giorni ai sensi dell'articolo 175, comma 2, codice di procedura penale nella sua versione previgente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67. Assume, infatti, che, per espressa disposizione dell'articolo 15 bis legge n. 67 del 2014, non sono applicabili al presente procedimento le nuove disposizioni sull'assenza ma devono invece essere applicate quelle precedenti di cui all'articolo 175, comma 2, codice di procedura penale, posto che la sentenza risale al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sicché, essendo stata l'istanza presentata nel termine di 30 giorni, la stessa era ampiamente ammissibile e il provvedimento impugnato sarebbe affetto dal vizio denunciato. Sotto altro profilo, sostiene che sarebbe poi erronea l'affermazione dei giudice dell'esecuzione secondo la quale il ricorrente, essendo a conoscenza del procedimento, non avrebbe potuto invocare l'istituto della rimessione in termini ed obietta che, per rivendicare la restituzione dei termine, è sufficiente la mancata ed effettiva conoscenza anche dei 0 solo provvedimento, cioè della sentenza di condanna. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, facendo riferimento soltanto alla conoscenza del procedimento e non anche della sentenza impugnata, si rivela emessa in totale inosservanza del disposto normativo di cui all'articolo 175, comma 2, codice di procedura penale. Osserva infine il ricorrente come, nella specie, la sentenza contumaciale sia stata notificata al difensore d'ufficio senza che vi fosse alcuna domiciliazione e dunque senza che sussistesse un valido rapporto fiduciario tra imputato e difensore. C onsiderato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Occorre preliminarmente considerare che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sull'assorbente rilievo che l'interessato fosse decaduto dalla facoltà di chiedere la restituzione del termine in quanto la relativa istanza è risultata proposta in data 24 aprile 2015 e dunque oltre il termine di decadenza stabilito dall'articolo 175, comma 1, codice di procedura penale. Secondo quanto emerge dal testo della provvedimento impugnato, non oggetto di contestazione sul punto, l'interessato avrebbe avuto effettiva conoscenza dell'ordine di carcerazione, al più tardi, nel giorno dell'arresto avvenuto in data 8 aprile 2015, mentre l'istanza è stata depositata nella Casa circondariale di Busto Arsizio solo il successivo 24 aprile 2015 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito a pena di decadenza. Il ricorrente obietta che il termine per proporre l'istanza di restituzione era di trenta giorni in base all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione previgente alla modifica della legge n. 67 del 2014, in base alla quale se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica . La legge n. 67 del 2014 ha sostituito il comma 2 dell'articolo 175 codice di procedura penale, nella versione novellata dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. in legge 22 aprile 2005, n. 60, con l'attuale secondo comma in base al quale l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato . La questione, che questa Corte è chiamata a risolvere, è se si applichi, nel caso di specie, la disciplina prevista dalla legge n. 67 del 2014 ovvero la disciplina previgente all'entrata in vigore della nuova normativa, che fissava il termine di trenta giorni per richiedere la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale. Nel momento della sua entrata in vigore 17 maggio 2014 la legge n. 67 del 2014 non conteneva alcuna disciplina transitoria, che è stata successivamente varata dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 in vigore dal 22 agosto 2014 con l'introduzione dell'articolo 15 bis secondo il quale comma 1 le disposizioni delle legge n. 67 del 2014 si applicano ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 data di entrata in vigore della legge , a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre comma 2 , in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima del 17 maggio 2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a tale data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. La norma transitoria dunque regola la sorte dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 ossia al 17 maggio 2014 mentre, nel caso in esame, il procedimento non era in corso in quanto la sentenza era divenuta irrevocabile in data 3 maggio 2014. Anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 118 e quindi prima che fosse varata la disciplina transitoria che la legge n. 67 del 2014 non conteneva, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 . Nel pervenire a tale conclusione, che va confermata anche dopo il varo della legge n. 118 del 2014 che ha novellato quella n. 67 del 2014 con l'introduzione dell'articolo 15 bis, le Sezioni Unite hanno chiarito che, per i procedimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 ossia per i procedimenti che, come nel caso di specie, sono stati definiti prima del 17 maggio 2014 , la disciplina della restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo previgente - ha efficacia ultrattiva, nel senso che la cessazione di operatività della previgente disciplina coincide con l'applicabilità della nuova normativa sul procedimento in assenza. Secondo il dictum della sentenza Burba, infatti, la nuova disciplina sul procedimento in assenza e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Tale assetto interpretativo è stato infatti confermato proprio dalla sopravvenuta introduzione della disciplina transitoria che, pur non contenuta nella legge n. 67 del 2014 perché introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 in vigore dal 22 agosto 2014 , ha disposto, alle condizioni previste dall'art. 15 bis, che le disposizioni della legge n. 67 del 2014 si applicano ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 , facendo quindi coincidere l'applicazione della nuova normativa sul procedimento in absentia con la data di entrata in vigore della nuova legge e, per ciò stesso, ammettendo che fosse la previgente disciplina a regolare gli effetti del processo contumaciale definito anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge. Ne deriva che, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi, anche dopo l'introduzione della norma transitoria ex art. 15-bis legge 11 agosto 2014, n. 118, la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente la nuova disciplina sul procedimento in assenza, regolando la legge n. 67 del 2014 gli effetti degli atti processuali relativi ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore 17 maggio 2014 , con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti provvedono le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Deve pertanto concludersi che il termine per proporre l'istanza di restituzione nel termine per proporre l'impugnazione era, nel caso di specie, di trenta giorni ai sensi dell'articolo 175, comma 2, codice di procedura penale nella sua versione previgente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67. 3. Sotto il vigore della disciplina applicabile al caso di specie, questa Corte ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il concetto di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell'imputato della pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata ex multis, Sez. 1, n. 15543 del 11/04/2006, Joudar, Rv. 233880 , precisando che la modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 dei 2005 ha, da un lato, prodotto con l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza dei procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall'altro, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti dei difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea di per sè a provare l'effettiva conoscenza dei procedimento o dei provvedimento ex multis, Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615 . Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza valutando il solo presupposto della conoscenza dell'esistenza del procedimento e considerato che il ricorrente, peraltro, assume che l'estratto della sentenza contumaciale è stato notificato al difensore d'ufficio, l'ordinanza impugnata, ferma restando la tempestività dell'istanza di restituzione nel termine, va annullata con rinvio per nuovo esame in ordine al requisito dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, sulla base del principio di diritto, al quale dovrà attenersi il Giudice dei rinvio, secondo cui il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale presuppone non soltanto che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ma che egli sia anche a conoscenza del provvedimento da impugnare Sez. 1, n. 26321 del 18/05/2011, Haramliyska, Rv. 250683 Sez. 1, n. 7339 del 28/01/2008, Sylasani, Rv. 239137 . P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Aosta.