Il difensore può assistere all’alcooltest ma non ha diritto ad essere previamente avvisato

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ed essere previamente avvisato - dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36471/15, depositata il 9 settembre. Il caso. Un uomo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte d’appello territoriale – che confermava quella di primo grado – con la quale era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia sostituita con il lavoro di pubblica utilità e con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Il ricorrente lamentava che nella sentenza si sostiene che l’ora della verbalizzazione non può coincidere con quella in cui si sarebbe contemporaneamente proceduto a redigere il verbale delle operazioni ed il secondo test etilometrico. Deduce inoltre l’uomo che l’avviso di farsi assistere da un difensore doveva essere redatto nel momento stesso in cui veniva rivolto l’avviso e non in un momento successivo come affermato in sentenza. Infine, il ricorrente evidenziava che la circostanza da lui riferita relativa all’avviso di nominare un legale corrispondeva al momento successivo delle verifiche con l’etilometro, mentre in seguito si considerava probante l’affermazione resa in giudizio dell’operante pubblico ufficiale verbalizzante, il quale aveva dichiarato che l’uomo era stato ritualmente avvisato prima del compimento dell’atto. La successione temporale degli eventi non deve necessariamente coincidere con quella riportata nel verbale. Gli Ermellini ritengono infondato il ricorso. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, pur riconoscendo che in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica l’accertamento strumentale di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ed essere previamente avvisato - dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - affermano anche che neppure il ricorrente contesta la circostanza che il verbale di polizia giudiziaria rechi l’indicazione dell’avvenuto avviso in questione nei confronti dell’indagato. Va infatti ricordato che, nonostante il verbale non assolva a funzioni di notifica, - sottoscritto o meno dalla parte interessata -, lo stesso assume comunque la veste di atto pubblico fidefacente di quanto in esso attestato con la sola firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto, non potendosi ritenere nullo o tanto meno inidoneo a portare a legale conoscenza del destinatario sia la contestazione sia ogni altro avviso in esso attestato come avvenuto. Ne consegue, secondo il Supremo Collegio, la correttezza della motivazione addotta dalla corte territoriale relativamente alla reiezione da parte del giudice di primo grado dell’eccezione relativa al mancato preventivo avviso di farsi assistere da un difensore, avendo la corte rilevato che la facoltà predetta era stata comunicata verbalmente al ricorrente prima dell’effettuazione delle prove con successiva riproduzione degli accadimenti nel verbale redatto in un secondo momento che, nel caso di specie, andò a coincidere con l’esecuzione della seconda prova dell’alcoltest . La successione temporale degli accadimenti, infatti, non deve necessariamente coincidere con quella grafica e tipografica registrata nel verbale di accertamento, compilato in loco e nell’immediatezza, e non può essere vincolata a quella riportata nel verbale, in cui l’indicazione dell’orario deve necessariamente intendersi come quello in cui è iniziata la redazione del verbale. Per tutte le considerazioni sovra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 maggio – 9 settembre, n. 36471 Presidente Brusco – Relatore Massara Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, P.G. avverso la sentenza emessa in data 25.2.2014 dalla Corte di appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Pavia in data 25.2.2014 con la quale il predetto era stato condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed € 1.100,00 di ammenda sostituita con il lavoro di pubblica utilità e con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, essendo stato riconosciuto colpevole dei reato di cui all'art. 186 commi 1, 2 lett. b e 2 sexies C.d.S 2. Deduce, in sintesi, i seguenti motivi 2.1. il vizio motivazionale laddove nella sentenza impugnata si sostiene che l'ora della verbalizzazione non possa, coincidere con quella in cui si sarebbe contemporaneamente proceduto a redigere il verbale delle operazioni ed il secondo test etilometrico 2.2. la violazione di legge atteso che l'avviso di farsi assistere da un difensore di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., dovendo essere rivolto all'indagato attraverso il verbale di accertamenti urgenti, doveva essere redatto nel momento stesso in cui veniva rivolto l'avviso e, quindi non in un momento successivo, come affermato in sentenza 2.3. la contraddittorietà manifesta della motivazione laddove era stato dapprima sottolineato che la circostanza riferita dall'imputato, relativa all'avviso di nominare un legale, corrispondeva al momento successivo delle verifiche con l'etilometro, mentre in seguito si considerava probante richiamando e giustificando la sentenza di primo grado l'affermazione resa in giudizio dall'operante pubblico ufficiale verbalizzante, il quale aveva dichiarato che il P. era stato ritualmente avvisato prima del compimento dell'atto. Considerato in diritto 3. II ricorso è infondato e dev'essere respinto. 4. E' vero che in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato cosiddetto a/cooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia Cass. pen. Sez. IV, 8.5.2007, n. 27736 Rv. 236933 , ma è anche vero che neppure il ricorrente contesta che il verbale di P.G. rechi l'indicazione dell'avvenuto avviso in questione nei confronti dell'indagato. Orbene, quantunque il verbale non assolva a funzioni di notifica, sottoscritto o meno dalla parte interessata, assume in ogni caso la veste di atto pubblico fidefaciente di quanto in esso attestato con la sola firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto, non potendosi giammai ritenere nullo o tanto meno inidoneo a portare a legale conoscenza dei destinatario sia la contestazione sia ogni altro avviso in esso attestato come avvenuto. Consegue la correttezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla reiezione da parte del giudice di primo grado dell'eccezione relativa la mancato preventivo avviso di farsi assistere da un difensore, laddove ha rilevato che la facoltà predetta era stata comunicata verbalmente al P. prima dell'effettuazione delle prove con successiva trasfusione degli accadimenti nel verbale redatto in un secondo momento che, nel caso di specie, andò a coincidere con l'esecuzione della seconda prova dell'alcoltest infatti, l'effettiva successione temporale degli accadimenti non deve necessariamente coincidere con quella grafica e tipografica quale registrata nel verbale di accertamento, compilato in loco e nell'immediatezza, e non può essere vincolata a quella riportata nel verbale in cui l'indicazione delle ore 1 40 deve necessariamente intendersi come quello in cui è iniziata la redazione dei verbale. Sicchè va riconosciuto il pieno rispetto del disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p 5. II ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.