Per la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità basta la non opposizione

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool con quella del lavoro di pubblica utilità, non è necessario che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, è sufficiente che egli non esprima la propria opposizione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34090/15, depositata il 4 agosto. Il caso. Il Tribunale di Milano dichiarava un uomo colpevole del reato di cui all’art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool , commi 1 e 2 lett b e sexies , d.lgs. n. 285/1992 e per l’effetto lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. Proposto appello dall’imputato, la Corte d’appello territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena comminata all’imputato. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito aveva errato nel non ritenere accoglibile il motivo di appello relativo alla mancata conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità per la mancata indicazione da parte dell’imputato di un ente presso il quale svolgere lavori di pubblica utilità. Sul punto, in particolare, la difesa osservava che la norma in questione prevede la possibilità che la pena definitiva sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità se non vi è opposizione da parte dell’imputato, cosicché non si comprendono le ragioni per cui l’imputato avrebbe dovuto essere gravato dall’obbligo di indicare l’ente presso cui intendeva svolgere l’attività. Per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità basta la non opposizione. Il Supremo Collegio ritiene fondato il ricorso. I Giudici di Piazza Cavour si rifanno alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, secondo la quale ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, bastando che egli non esprima la sua opposizione. Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, poiché la difesa aveva chiesto il lavoro di pubblica utilità e comunque aveva dichiarato di non opporsi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al diniego di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 giugno – 4 agosto 2015, numero 34090 Presidente Zecca – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 22 maggio 2014 il Tribunale di Milano dichiarava M.S. colpevole del reato di cui all'articolo 186, commi 1 e 2 lett.b e 2 sexies del decreto legislativo 30.04.1992 numero 285 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 600 di ammenda, disponendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale e la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Avverso la predetta sentenza la difesa dell'imputato proponeva appello. La Corte di appello di Milano,con sentenza in data 22.05.2014, in parziale riforma di quella emessa nel giudizio di primo grado, rideterminava la pena in giorni sei di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria in ragione di euro 1.500,00 di ammenda, così determinando la pena complessiva in euro 2.300,00 di ammenda, confermava nel resto. Avverso tale sentenza il M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per il seguente motivo 1 articolo 606 lett.b c.p.p.- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 186, comma 9 bis del Codice della Strada. Secondo la difesa la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere accoglibile il motivo di appello relativo alla mancata conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità poiché l'imputato non aveva mai indicato un ente presso il quale svolgere lavori di pubblica utilità. Osservava la difesa che la norma in questione prevede la possibilità che la pena detentiva sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità se non vi è opposizione da parte dell'imputato. La lettera della legge non prevede altro che questo e in particolare non pretende che l'imputato manifesti il consenso alla sostituzione. Nella fattispecie che ci occupa la difesa aveva chiesto il lavoro di pubblica utilità e comunque aveva dichiarato di non opporsi. Non comprendeva quindi le ragioni per cui l'imputato avrebbe dovuto essere gravato dall'obbligo di indicare l'ente presso cui intendeva svolgere l'attività. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte cfr, Cass., sez.4, sent. numero 16234 del 18.01.2013, Rv.255424 Cass., sez.4, sent. numero 19162 del 3.04.2013, Rv.252684 in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool articolo 186, comma secondo, lett.b del Codice della Strada , ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione. Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa la difesa aveva chiesto il lavoro di pubblica utilità e comunque aveva dichiarato di non opporsi. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al diniego di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto, fermo il resto. P.Q.M. Annulla con rinvio limitatamente al diniego di conversione della pena in lavori di pubblica utilità, e rinvia alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Fermo il resto.