Soldi in Svizzera riconducibili all’associazione, possibile il sequestro probatorio

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, dalla relazione di immediatezza, motivata adeguatamente, tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33443/15, depositata il 29 luglio. Il caso . Il Tribunale del riesame di Modena respingeva, con ordinanza, il riesame proposto da alcuni indagati per associazione a delinquere, riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione - avverso il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica di Modena aveva ottenuto il sequestro dall’autorità giudiziaria elvetica, della loro documentazione bancaria e dei saldi attivi di conto corrente. Il Tribunale, infatti, riteneva che nel caso in esame si configurasse l’esistenza di un provvedimento di sequestro implicito essendo sussistente, per tutti gli indagati, il fumus di appartenenza ad un sodalizio criminale dedito ad un’attività economico-finanziaria fraudolenta – probabilmente ancora in corso -, realizzata tramite numerose società, operanti nel settore immobiliare e creditizio, al fine di evadere le imposte e riciclare denaro, con fatturazione per operazioni inesistenti. Nel ricorso vengono dedotti tre motivi si sostiene la mancanza di motivazione circa il fumus del reato di associazione a delinquere si contesta l’erronea applicazione dell’art. 416 c.p. associazione per delinquere perché non è legittimo ritenere che le somme sequestrate sui conti elvetici siano inerenti al reato associativo e non derivino, invece, dalla consumazione dei reati fine si lamenta infine la mancata indicazione della funzione probatoria del denaro sequestrato in relazione agli illeciti contestati. Sussistenza del sodalizio criminoso. La Corte ritiene che il Tribunale abbia motivato in maniera congrua il sodalizio criminoso che intercorre tra gli indagati. Infatti la ricostruzione dei fatti permette di rilevare un’attività associativa delinquenziale diretta al conseguimento di profitti per gli associati. Profitto del reato. La Corte si sofferma inoltre sul profitto del reato di associazione per delinquere sostenendo che, ai fini della successiva confisca per equivalente, consiste nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale v. Cass., sez. III, n. 5869/2011 . La Cassazione specifica anche i criteri per valutare l’idoneità dell’associazione a generare profitto illecito anche se non inquadrata come mafiosa, un’associazione che si fonda su un’organizzazione complessa e stabile e che corrisponde utili in relazione al contributo prestato dai partecipi, può essere ritenuta capace di un profitto illecito che trova la sua fonte remota nei reati fine, ma si manifesta in concreto nelle utilità percepite dai partecipi in base all’apporto offerto Cass., sez. II, n. 6507/2015 . Sequestro probatorio. Per quanto riguarda il sequestro probatorio la Corte ribadisce un principio già sostenuto in altre pronunce della Cassazione nn. 3600/2014 48376/2014 23212/2014 43444/2013 31950/2013 per cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, dalla relazione di immediatezza, motivata adeguatamente, tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine. La necessità del corpo del reato per l’accertamento dei fatti non richiede idonea motivazione in quanto l’esigenza probatoria è in re ipsa . Alla luce di queste considerazioni il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 aprile – 29 luglio 2015, numero 33443 Presidente Esposito – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 1.12.2014 , il Tribunale del riesame di Modena , respingeva il riesame proposto da C.A., C. R., Z.E., indagati per associazione per delinquere, riciclaggio,emissione di fatture per operazioni inesistenti,omessa dichiarazione , avverso il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica di Modena aveva ottenuto un provvedimento di sequestro dall'autorità giudiziaria elvetica, della documentazione bancaria e dei saldi attivi di conto corrente , riferibile agli stessi indagati, presso la Banca Z. di Lugano. 1.1 Il provvedimento ablativo traeva origine da una complessa attività investigativa che aveva portato la Polizia Giudiziaria di Modena ad individuare presso la suddetta Banca l'esistenza di una ingente disponibilità finanziaria , gestita dagli indagati indirettamente per il tramite della società fiduciaria Euro immobiliare fiduciaria spa di Milano. Eseguito il provvedimento da parte dell'A.G. elvetica, la Banca Z. informava i propri clienti del sequestro disposto da quella A.G. e questi ultimi proponevano infruttuosamente istanza di riesame. 1.2 Il Tribunale, rifacendosi all'insegnamento delle Sezioni Unite numero 21420 del 2003, riteneva che nel caso in esame si dovesse configurasse l'esistenza di un provvedimento di sequestro implicito, che giustificava la proposizione e l'esame dell'impugnazione in relazione alle posizioni dei C.-Z. riteneva sussistente, per tutti gli indagati, il fumus di appartenenza ad un sodalizio criminale dedito ad una attività economico -finanziaria fraudolenta, realizzata per il tramite di numerose società operanti nel settore immobiliare e creditizio al fine di evadere le imposte sui redditi e riciclare denaro , con intensa attività di fatturazione per operazioni inesistenti, protrattasi nel tempo il contenuto della richiesta rogatoriale, riguardante l' acquisizione della documentazione bancaria relativa alle operazioni transitate sui conti, autorizzava il giudicante ad attribuire natura probatoria al provvedimento ablativo. 1.3 Confermando il provvedimento ablativo, il Tribunale,inoltre, chiariva che a tenore della provvisoria imputazione, non tutti i reati ipotizzati dovevano ritenersi prescritti tali non erano sicuramente l'associazione a delinquere ed il riciclaggio oltre ai più recenti reati fiscali che le modalità ed i tempi dell'azione criminosa , come puntualizzati in imputazione provvisoria, autorizzavano a ritenere che l'attività illecita fosse ancora in corso e che le somme di denaro , detenute in un primo momento presso istituti di credito di San Marino, erano state, poi, trasferite presso la banca Z. di Lugano che tali somme , comunque, si ponevano quali corpo di reato o pertinenze dello stesso essendo in rapporto diretto o indiretto con l'ipotizzata attività truffaldina , riferibile al sodalizio criminoso e globalmente intesa, che componeva il mosaico dei reati fine contestati , non essendo altrimenti spiegabile, attesi i magri bilanci delle società riconducibili agli indagati, l'enorme disponibilità economica sequestrata, ed in ordine alla quale nessuna alternativa spiegazione era stata fornita dalla difesa. 1.4 Avverso tale provvedimento ricorre l'avvocato Alessandro Sivelli in difesa degli indagati, deducendo tre motivi di gravame . Con il primo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al fumus del reato di associazione che non sarebbe stato individuato nei suoi elementi essenziali con il secondo motivo lamenta , in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 416 cod.penumero , la violazione di legge non essendo legittimo ritenere che le somme sequestrate sui conti elvetici siano inerenti al reato associativo e non derivino invece, dalla consumazione dei reati fine. Eccepisce , comunque, il ricorrente che le somme non hanno rilevanza probatoria per ciò che attiene alla costituzione del vincolo associativo e non ne rappresentano il corpo di reato né il profitto o il provento, non essendo , quello associativo, reato di danno. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa la finalità probatoria del sequestro delle somme in relazione agli illeciti contestati. Afferma in particolare che il denaro trovato nei conti svizzeri non ha funzione probatoria tale avendola solo la documentazione che attesta il percorso del denaro. Le somme non possono essere considerate provento dei reati fiscali non ancora prescritti, essendosi questi consumati in epoca posteriore all'acquisizione delle somme non sono neanche provento del reato di riciclaggio già contestato che si sostanzia in un'unica operazione consumatasi il 16.4.2007 per €500.000,00, valore di gran lunga inferiore a quello oggetto di sequestro pari ad €2.112.139,90 e comunque depositati sui conti fin da prima del 31.12.2005. Lamenta, infine, che il riesame , pur dando atto che le somme si sono create con versamenti realizzati tra il 2002 ed il 2005 e quindi prima dei reati contestati , non ha esaminato distintamente le singole posizioni degli indagati con riguardo alle ipotesi delittuose agli stessi ascritte. Considerato in diritto 2.Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 2.1 Non fondati sono i primi due motivi che lamentano carenza di motivazione circa il fumus del reato di associazione a delinquere e contestano la vocazione dell'associazione a generare profitti. 2.2 Quanto al primo profilo, rileva che a pag.5 del provvedimento impugnato , il Tribunale ha tratteggiato, efficacemente e nei limiti richiesti dalla natura del procedimento, il sodalizio criminoso individuandone gli elementi essenziali e , richiamando quale nucleo essenziale della genesi dell'ente, la precipua attività economico-finanziaria fraudolenta che ha improntato la condotta degli adepti, ed in ordine al cui svolgimento è intervenuto il patto illecito di solidarietà associativa che consente all'ente ed ai suoi adepti di conseguire i profitti cui è finalizzata l'azione illecita. 2.3 L'attività economico-finanziaria fraudolenta, per sua natura non è scomponibile in singole autonome condotte , proprio perché potenziata dal patto associativo e finalizzata al raggiungimento del comune obiettivo , che per la vastità dei proventi conseguita non può essere stato generato né ritenuto con singole ed autonome attività operative e che, nella ricostruzione fattane dal riesame è attestato dal risultato viepiù evidente dell'ingente disponibilità economica rinvenuta occultata nei conti esteri, quale corpo di reato dell'attività del sodalizio criminoso vedi pag.5 e 7 del provvedimento impugnato . 2.4 E' indubbio che il Tribunale, con una motivazione, sintetica ma completa e pertinente e scevra da vizi evidenti ha delineato la sinergia operativa che sorregge il patto associativo , riconoscendo a questa fattispecie di associazione a delinquere, la capacità di generare profitti ed innescare l'attività di riciclaggio e di occultamento , nella discreta realtà creditizia estera, del frutto di tale solidale attività, che si snoda attraverso la gestione di sincrone operazioni societarie. Tale ricostruzione ha portato i giudici ad affermare che dalle risultanze in atti si può ritenere che i saldi attivi del conto corrente sottoposti a vincolo siano provento della contestata attività associativa delinquenziale diretta alla commissione dei reati tributari tramite fatturazioni per operazioni inesistenti poste in essere per dare una parvenza di giustificazione alla intercircolarità fra le società riconducibili agli indagati di ingenti somme di denaro vedi pag.7 del provvedimento impugnato . 2.5 In altri termini , come di frequente accade per i sodalizi criminosi che si consolidano su attività illecite di natura economica, il fine ontologico dell'ente è stato proprio quello di realizzare profitti per gli associati e le condotte attuative di tale fine, che si conformano secondo i tipi dei reati economici suddetti, ne sono al contempo l'imprescindibile espressione e la configurazione dei reati satelliti , sicchè si è realizzata quella correlazione diretta tra il bene oggetto del sequestro ed il reato associativo, necessaria per un sequestro probatorio legittimo. 2.6 Il quadro strutturale dell'associazione ricostruito dal Tribunale si pone , peraltro, in sintonia con i principi individuati da questa Corte in tema di idoneità dell'associazione per delinquere a generare profitti. La Corte di legittimità si è già espressa positivamente su tale dell'associazione a delinquere semplice, affermando che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente L. 16 marzo 2006, numero 146, articolo 11 , è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale Cass. sez. 3, numero 5869 del 27/01/2011, Rv. 249537 . Partendo da tali premesse, è stato, poi acutamente osservato che Tali valutazioni possono essere estese a tutti i casi in cui l' associazione, pur non inquadrandosi come mafiosa, si fonda su una organizzazione complessa che prevede la corresponsione di utili in relazione al solo contributo prestato al sistema associativo Può dunque essere affermato che ogni volta che l'associazione per delinquere presenta una organizzazione stabile ed al contributo dei sodali corrisponda il riconoscimento di utili, la associazione può essere in sè considerata idonea a generare profitto illecito questo trova la sua fonte remota nei reati fine, ma si manifesta in concreto nelle utilità percepite dai partecipi in relazione al contributo prestato Cass. Sez.2 numero 6507 del 2015 rv numero 262782 . 2.7 Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame , rendendo evidente l'implicita motivazione del provvedimento di sequestro eseguito dall'A.G. estera a pag.7 del provvedimento impugnato ha dato atto di aver individuato alla luce dei verbali di perquisizione e sequestro in atti e delle due comunicazioni di notizia di reato del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Modena, la relazione immediata e diretta esistente tra il denaro proveniente dagli istituti di credito sammarinesi e affluito in Svizzera, attraverso passaggi allo stato non compiutamente ricostruiti, ed il sodalizio criminale finalizzato allo svolgimento di attività economico-finanziarie fraudolente, così attribuendo al denaro la qualità di corpo di reato ed escludendo, comunque, che le evidenze fornite dalla difesa consentano di escludere il collegamento con le altre ipotesi delittuose contestate. Alla luce del corretto argomentare del giudice di merito, va richiamato, perché è da condividere, il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte , che ha emendato quello dettato , in epoca passata, dalla decisione delle SS.UU numero 5876 del 2004 Rv. 226711, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa . numero 3600/2014 Rv. 262673 numero 48376 /2014 Rv. 261968 numero 23212 / 2014 Rv. 259579 numero 43444/2013 Rv. 257302 numero 31950 /2013 Rv. 255556 .Nessun pregio ha pertanto la censura che lamenta la mancata indicazione della funzione probatoria del denaro sequestrato in Svizzera. Esso costìtuisce,in altri termini, l'in sé dell'attività associativa trovandosi anche in correlazione con gli altri reati fini , in particolare quelli fiscali, che secondo quanto previsto dall'imputazione provvisoria addebita fattispecie di reato commesse nell'arco temporale che va dal 2003 al 2010 . 2.8 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Ile spese processuali.