Motivazione sintetica ma esauriente: è legittimo il provvedimento ablativo

Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve contenere un’opportuna motivazione sul presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo per il fondamentale diritto di proprietà.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31937/15, depositata il 22 luglio. Il caso. Il Gip del Tribunale di Patti rigettava l’opposizione presentata da un uomo avverso il decreto del pm che rigettava l’istanza di dissequestro delle pistole erogatrici di carburante sottoposte a sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza. Avverso tale ordinanza, l’uomo ricorre per cassazione, sostenendo l’illegittimità del sequestro e del provvedimento di convalida, perché non sorretti da espressa esigenza probatoria. Idonea motivazione delle finalità di accertamento probatorio. A tal proposto gli Ermellini, fondandosi su uno stabile indirizzo del Collegio, affermano che il decreto che dispone il sequestro probatorio di beni costituenti il corpo del reato deve necessariamente contenere un’adeguata motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, che deve prendere in considerazione i limiti imposti all’intervento penale in materia di libertà fondamentali e diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, come il diritto di proprietà Cass., n. 37187/14 . Invero, l’obbligo di motivazione delle finalità di accertamento probatorio, rispondente a esigenze di interesse pubblico relative all’accertamento dei reati, fa da necessario contraltare alla tutela del diritto fondamentale di proprietà. La motivazione sulle finalità probatorie deve essere effettiva e basata sul caso concreto e non può ridursi in mere clausole di stile o in un vago richiamo per relationem al verbale di sequestro probatorio effettuato dalla Polizia Giudiziaria, senza che il pm, incaricato di disporre la convalida, condivida le motivazioni della misura reale indicando le finalità di accertamento dei fatti per cui è stato adottato il provvedimento ablativo. Ciò premesso, il Collegio ritiene che nel caso di specie, la motivazione formulata dal Gip per rigettare l’istanza di dissequestro, malgrado la sua sinteticità, sia esauriente e conforme ai principi prima menzionati. Infatti, l’ordinanza di diniego dell’istanza in esame richiama espressamente gli specifici accertamenti disposti dal pm procedente, in fase di esecuzione, attinenti alle finalità di acquisizione probatoria, tali da giustificare il mantenimento del sequestro. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 novembre 2014 – 22 luglio 2015, n. 31937 Presidente Squassoni – Relatore Savino Ritenuto in fatto C.C. ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in data 25.1.2013 con la quale il GIP del tribunale di Patti ha rigettato l'opposizione ex art. 263 c.p.p. avverso il decreto del P.M. del 3.9.013 di rigetto dell'istanza di dissequestro delle pistole erogatrici di carburante sottoposte a sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza il 28.8.2013 convalidato dal P.M. il 30.8.2013 per il reato di cui all'art. 515 c.p Con unico motivo il ricorrente rileva che, anche per i beni costituenti il corpo del reato , il decreto di sequestro per fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto delle finalità probatorie perseguite in concreto e che quindi deve essere indicata la specifica esigenza probatoria che il provvedimento è destinato a soddisfare con delimitazione della durata del provvedimento al tempo strettamente necessario per l'accertamento per il quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica. Di conseguenza è illegittimo disporre il sequestro probatorio per accertamenti non meglio precisati e che non sono stati ancora eseguiti. L'adozione della misura coercitiva presupponeva, ad avviso della difesa, un immediato accertamento anche in considerazione del fatto le necessarie indagini erano stata già svolte dalla GdF che ha emesso di iniziativa il sequestro probatorio poi convalidato dal PM e che si trattava di un mezzo di lavoro. Ciò posto, conclude la difesa del ricorrente rilevando come tanto il sequestro tanto il provvedimento di convalida si pongono in netto contrasto con le norme di legge in materia poiché nessuno di essi esplicita la specifica esigenza probatoria. Ritenuto in diritto Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo . Cass SU 28.1.2004 n. 5876 rv 2267112, Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013 dep. 22/11/2013, sez. 3, n. 19615 11/03/2014 dep. 13/05/2014, Rv. 259647, sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014 dep. 05/09/2014, Rv. 260241 . L'obbligo di motivazione delle finalità di accertamento probatorio rappresenta il necessario contemperamento fra le esigenze di interesse pubblico concernenti l'accertamento dei reati e la tutela del fondamentale diritto di proprietà, tutela che non sarebbe assicurata ove si optasse per l'opposto principio secondo cui il sequestro probatorio non necessita di specifica motivazione in ordine alle esigenze di accertamento probatorio ma solo sulla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine , in quanto, trattandosi di sequestro di corpo di reato, l'esigenza probatoria atta a legittimare il sequestro è in re ipsa v. in tal senso Cass sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013 dep. 23/07/2013 Rv. 255556 . In tal modo si autorizzerebbe un vincolo di temporanea indisponibilità del bene che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, verrebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere, il bene, l' oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo e i limiti alla disponibilità del bene sarebbero ancor meno tollerabili nei casi in cui esso appartenga a terzo estraneo al reato. La motivazione sulle finalità probatorie deve essere effettiva e concreta e non deve risolversi in mere clausole di stile o in un generico richiamo per relationem al verbale di sequestro probatorio operato dalla Polizia Giudiziaria, senza che il P.M. chiamato a convalidare il sequestro eseguito di iniziativa delle P.G. mostri di condividere le ragioni della misura reale, enunciando le finalità di accertamento dei fatti per le quali il provvedimento ablativo è stata emesso. Di conseguenza è stato ritenuto nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio di iniziativa della Polizia Giudiziaria costituito dal visto di convalida apposto dal pubblico ministero in calce al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria , in quanto mancante di idonea motivazione circa la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Sez. 3, Sentenza n. 13044 del 06/03/2013 Cc. dep. 21/03/2013 rv. 255116 , nonché illegittima la motivazione di decreto di convalida emesso a norma dell'art. 355 cod. proc. pen. sintetizzata nell'espressione di stile quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato trattandosi di cose sulle quali il reato è stato commesso Sez. 3, Sentenza n. 19615 del 11/03/2014 Cc. dep. 13/05/2014 rv. 259647. Tanto premesso, deve ritenersi che la motivazione addotta dal GIP per rigettare l'istanza di dissequestro, benché sintetica, sia esauriente e conforme ai principi enunciati in materia. Essa infatti, in relazione alla necessità di mantenimento del vincolo sulle pistole erogatrici in sequestro, fa riferimento agli accertamenti disposti dal P.M. con delega alla P.G. del 19.9.2013, richiamata espressamente nel provvedimento, circa la manomissione degli erogatori per accertare la realizzazione della condotta illecita ipotizzata. Vi è dunque nell'ordinanza di diniego dell'istanza di dissequestro un espresso richiamo a specifici accertamenti già disposti dal P.M. procedente, in fase di esecuzione, inerenti finalità di acquisizione probatoria, che giustificano il mantenimento del vincolo sui beni in sequestro. Deve in definitiva ritenersi che la motivazione addotta dal GIP sia fondata sulla sussistenza di finalità di ricerca della prova attraverso il richiamo alla delega data dal P.M. alla Polizia giudiziaria per lo svolgimento di indagini. La circostanza, dedotta dalla difesa, che fossero stati già effettuati accertamenti dalla GdF sulla possibile manomissione degli erogatori non è derimente in quanto ben può il P.M. titolare delle indagini, nell'esercizio dei suoi poteri, disporne altre, tali da giustificare il mantenimento del sequestro. Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto manifestamente infondato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 1.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.