Scioglimento di una donazione dopo la notifica del pignoramento, ma prima della relativa trascrizione: non è reato

Se si scioglie una donazione avente per oggetto tutti gli immobili pignorati dopo la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima della relativa trascrizione, non è integrato il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29154, depositata l’8 luglio 2015. Il caso. Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di un uomo per l’ipotesi di reato di cui all’art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice . L’indagato, infatti, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima della relativa trascrizione, aveva stipulato un atto pubblico di mutuo dissenso per sciogliere una donazione intervenuta in epoca risalente tra lui e la madre, avente ad oggetto tutti gli immobili pignorati, di fatto sottraendoli al pignoramento. Veniva dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dalla parte offesa. Avverso il decreto veniva presentato ricorso rilevando come il GIP avesse sacrificato il diritto al contraddittorio spettante alle parti. Inoltre, sosteneva che il pignoramento si perfezionasse con la semplice notificazione al debitore, da cui derivava la configurabilità del reato di cui all’art. 388, comma 3, c.p. che punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento”. Per questi motivi l’uomo lamentava, infine, la mancanza di motivazione in ordine all’incidenza delle nuove indagini da lui sollecitate ai fini di una diversa valutazione dei fatti. Funzione della trascrizione per gli effetti e l’esecuzione del pignoramento. La Corte sottolinea la funzione costitutiva, e non meramente dichiarativa, della trascrizione nel formare il vincolo di indisponibilità a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Reato non configurato. La Cassazione ribadisce, richiamando altre sentenze Cass., sez. 6, sent. n. 38099/2009 sez. 6, sent. n. 35854/2008 , che non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento la donazione di un bene immobile dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell’atto di pignoramento. I giudici di legittimità rilevano inoltre che non muta i termini del problema la circostanza per cui, nel caso di specie, sia intervenuto non un atto di donazione, ma lo scioglimento di una pregressa donazione. Infatti il principio rilevante è l’inefficacia degli atti di alienazione e di quelli che limitano la disponibilità dei beni pignorati in pregiudizio del creditore pignorante soltanto dopo, e non prima dell’effettuazione della trascrizione. Viene così ribadita dalla Corte la non configurabilità in astratto del reato da cui discende anche il carattere superfluo delle investigazioni suppletive sollecitate dall’opponente. Per questi motivi segue la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 giugno – 8 luglio 2015, n. 29154 Presidente Agrò – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con il decreto impugnato, emesso de plano, il GIP dei Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti di F.M. per l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 cod. pen., previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione propo sta dalla parte offesa, R.M II giudice ha ritenuto superflue le indagini suppletive sollecitate dall'opponente, rilevando l'impossibilità di configurare il reato ipotizzato nella fattispecie in valutazione, connotata dalla circostanza che l'indagato, dopo avere ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare su istanza del M., ma prima della relativa trascrizione, aveva stipulato un atto pubblico di mutuo dissenso, mediante il quale aveva proceduto allo scioglimento della donazione interve nuta in epoca risalente tra lui e la madre, avente ad oggetto tutti gli immobili di cui al pigno ramento, al quale li aveva di fatto sottratti. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il M., osservando preliminarmente che il GIP aveva, con la pronuncia emessa de plano, sacrificato il diritto al contraddittorio spettante alle parti nel merito, ha sostenuto la tesi che il pignoramento si perfeziona con la semplice notifi cazione al debitore, da cui la configurabilità dei reato di cui all'art. 338, comma 3 cod. pen. in ultimo, lamenta mancanza di motivazione in ordine all'incidenza delle nuove indagini sollecitate ai fini di una diversa valutazione dei fatti. Considerato in diritto 1. II ricorso è manifestante infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 2. La tesi sostenuta in iure dal ricorrente è palesemente infondata e si scontra, oltre e in primo luogo che con il dato normativo circa la funzione della trascrizione per l'esecuzione e gli effetti del pignoramento immobiliare artt. 2693 in relazione agli artt. 2193, 2914, 1925 e 2916 cod. civ. , anche con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione circa la non con figurabilità dei reato ipotizzato proprio nella fattispecie in verifica. E' stato, infatti, già affermato il principio che non integra il reato di sottrazione di cose sot toposte a pignoramento la donazione di un bene immobile dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento Sez. 6, sent. n. 38099 del 19/05/2009, Piazza e altro, Rv. 244552 Sez. 6, sent. n. 35854 del 06/05/2008, Leggio, Rv. 241247 , a causa della funzione costitutiva, e non solo meramente dichiarativa, che la trascrizione assume nel dar vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore dei creditore pignorante e dei creditori che inter vengono nell'esecuzione. Né evidentemente muta i termini dei problema la circostanza che nella specie sia intervenuto non già un atto di donazione bensì lo scioglimento di una pregressa donazione, poiché il prin cipio rilevante è l'inefficacia degli atti di alienazione e di quelli che limitano la disponibilità dei beni pignorati in pregiudizio dei creditore pignorante soltanto dopo e non prima l'effettuazione della trascrizione, principio che rifluisce in maniera immediata sulla configurabilità o meno del reato di cui all'art. 388, comma 3 cod. pen. 3. Dalla correttezza delle valutazioni dei giudicante circa la non configurabilità in astratto dei reato discende anche quella concernente il carattere superfluo o inidoneo a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio delle investigazioni suppletive sollecitate dall'opponente, situazione che abilita a disporre l'archiviazione del procedimento anche in pendenza di rituale opposizione proposta dalla parte offesa, previa dichiarazione d'inam missibilità ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. v. da ultimo per la giurisprudenza di tal senso Sez. 6, sent. n. 6579 dei 13/11/2012, P.O. in proc. Febbo, Rv. 254869 . 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 500,00 cinquecento . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 cinquecento in favore della cassa delle ammende.