La radio della volante interferisce con i risultati dell’alcoltest? Spetta al presunto ubriaco provarlo

Relativamente alle questioni concernenti la metodologia e il funzionamento dell’apparecchiatura, qualora l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della prova fornire la prova contraria a tale accertamento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26262, depositata il 22 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello di Trieste condannava un imputato per il reato di guida in stato d’ebbrezza. Quest’ultimo ricorreva in Cassazione, deducendo che, prima dell’esame dello stato di ebbrezza con l’etilometro, non erano stati eseguiti gli accertamenti preventivi qualitativi non invasivi. Lamentava poi che le due prove erano state eseguite distanziate l’una dall’altra di 10 minuti invece che di 5 . Contestava inoltre l’incongruenza degli esiti delle due prove, che avevano evidenziato una progressione sospetta ed insolita della seconda rispetto alla prima. Infine, rilevava che le prove erano state effettuate accanto all’auto di servizio degli agenti, a pochi centimetri dalla radiomobile, che, a suo giudizio, avrebbe interferito a causa delle onde elettromagnetiche prodotte. Prove non obbligatorie. La Corte di Cassazione ricorda che la prova con il precursore non è obbligatoria in quanto non prevista dall’articolo 379 del Regolamento al c.d.s. guida sotto l’influenza dell’alcool ed è eseguita dagli operatori per pura comodità, anche nell’interesse dell’automobilista, per evitare il test alcolimetrico con l’etilometro. Il tempo gioca a favore del conducente. Per quanto riguarda la distanza temporale tra le due prove, i giudici di legittimità sottolineano che un periodo di tempo maggiore in realtà può anche essere favorevole al conducente sottoposto a controllo, in quanto il trascorrere del tempo può determinare una diminuzione del tasso alcolemico nel caso in cui la curva di assorbimento dell’alcol sia in fase decrescente. Invece, in riferimento alla possibile interferenza delle onde della radio installata sull’auto degli agenti, la Cassazione rimarca che, relativamente alle questioni concernenti la metodologia ed al funzionamento dell’apparecchiatura, qualora l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della prova fornire la prova contraria a tale accertamento. Nel caso di specie, però, tale onere non era stato soddisfatto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 marzo – 22 giugno 2015, n. 26262 Presidente Romis – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto V.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Trieste di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Udine il 29.11.2012 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Denuncia violazione di legge, nella specie dell'art. 186 co. 3 del C.d.S. art. 379 dei Reg al C.d.s. ed artt. 336 e 431 del c.p.p Si rileva che prima dell'esame dello stato di ebbrezza con l'etilometro non sono stati eseguiti gli accertamenti preventivi qualitativi non invasivi. Si obietta che non è stato pulito il boccaglio dell'etilometro, ed inoltre le due prove sono state eseguite distanziate l'una dall'altra di 10 minuti in violazione della disposizione di cui all'art. 379 del R. C.d.S Ed, infine, si espone che le due prove sono incongruenti negli esiti l'una rispetto all'altra, con una progressione sospetta ed insolita della seconda risultanza pari ad un dato di 1,32 g/It dei tutto non conferente rispetto alla prima che la precedeva dal punto di vista cronologico. Le prove alcolimetriche sono state eseguite accanto all'auto di servizio degli operanti ed a pochi centimetri di distanza dalla radiomobile con evidente interferenza delle onde elettromagnetiche prodotte dalla radio ivi installata. Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge per l'errata applicazione del giudizio di bilanciamento circostanziale e mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo la denunciata violazione di legge riguarda la eccessiva durata della sospensione della patente di guida. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio dei giudice dell'appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità dei motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , all'inammissibilità in termini, sez. 2 sent. n. 19951 del 15.05.2008, Rv. 240109 sez. 4 sent. n. 34270 del 3.07.2007, Rv. 236845 sez. 1 sent. n. 39598 del 30.09.2004 Rv. 290634Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157 nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046 . II ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame. Invero, tutti i motivi, oggetto del ricorso, sono stati trattati dalla Corte d'appello che li ha affrontati in maniera dei tutto esaustiva e condivisibile in quanto conformi al dato normativo ed alla giurisprudenza di legittimità. Corretta è, infatti, la riposta data alla prima censura la prova con il precursore non è obbligatoria in quanto non previsto dalla disposizione regolamentare art. 379 Regolamento al C.d.S. ed è eseguita dagli operatori per pura comodità, anche nell'interesse dell'automobilista, al fine di evitare il test alcolimetrico con l'etilometro. Parimenti, manifestamente infondata è la censura relativa alla irregolarità circa le modalità di esecuzione delle prove, come rileva la Corte d'appello sia con riferimento ad un apodittico rilievo circa la mancata sostituzione del boccaglio dell'etilometro o in ordine alla distanza temporale intercorsa tra le due prove, di dieci e non di cinque minuti l'una dall'altra, che, per altro, non essendo sanzionata da alcuna nullità può anche essere favorevole al conducente sottoposto a controllo, atteso che il trascorrere del tempo può determinare una diminuzione del tasso alcolemico nel caso in cui la curva di assorbimento dell'alcol sia in fase decrescente. Corretta è l'osservazione della Corte triestina, anche con riferimento alla possibile interferenza delle onde della radio installata sull'auto degli agenti, secondo cui, in aderenza la richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità indicato, relativamente alle questioni relative alla metodologia ed al funzionamento dell'apparecchiatura, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento. Altrettanto condivisibile è la valutazione della Corte del merito della censura riguardante la quantificazione della pena, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Sul punto ritiene il Collegio di dover evidenziare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto dei soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio Cass. sez. 1, 19.10.1992 n. 11361, rv 192381 . Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che nessun argomento a favore della tesi della concessione delle suddette attenuanti generiche è stato proposto o sviluppato dal ricorrente e si deve altresì osservar che correttamente i giudici di merito, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., hanno fatto riferimento nell'esercizio del loro ampio potere discrezionale ai parametri di cui all'art. 133 c.p. evidenziando, per come si legge nella sentenza di primo grado le cui motivazioni si integrano con quelle del giudice di appello, alla gravità del fatto ha provocato un incidente stradale , alla personalità dell'imputato gravato da due precedenti relativi a condanne per stupefacenti ed all'assenza di qualsivoglia comportamento processuale in qualche modo valutabile in favore dello stesso. Congrua è, infine, la motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla censura relativa alla durata della sospensione della patente di guida. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.