Gite di piacere con auto di servizio e autista. Per il Direttore della Polizia di Frontiera la destinazione finale è la pena

L’utilizzo di auto di servizio per fini privati integra sia la condotta di peculato per il consumo del carburante che quella di peculato d’uso per la momentanea appropriazione dell’auto per fini diversi da quelli istituzionali. Quanto al servizio prestato dall’autista distratto dall’attività istituzionale per condurre l’auto, sussiste il delitto di abuso d’ufficio.

E’ quanto emerso dalla sentenza n. 18465 della Cassazione, depositata il 4 maggio 2015. Il caso. L’imputato era appartenente alla Polizia di Frontiera e, nella sua qualità, disponeva di un’autovettura di servizio e di un autista che però utilizzava – nell’arco di circa nove mesi – per attività radicalmente diverse da quelle istituzionali. Veniva condannato per reati contro la pubblica amministrazione alla pena di tre anni di reclusione, nonché alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni. In particolare si contestavano condotte ascrivili al reato di peculato continuato e alla truffa aggravata e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuate ed aggravate dall’aver compiuto il fatto in danno di ente pubblico e violando i doveri inerenti alla pubblica funzione. L’appropriazione generatrice del peculato. 12mila i chilometri percorsi dall’imputato con l’auto di servizio a lui affidata, oltre 1000 litri la quantità del carburante utilizzato – dunque irrimediabilmente sottratto all’amministrazione – per attività del tutto estranee a quelle del servizio, quali viaggi di piacere, gite sulle piste da sci, parchi di divertimento. Falso materiale e truffa. Altresì l’imputato aveva dichiarato ore di servizio mai prestate procurandosi un ingiusto profitto, consistente in assenze ingiustificate ovvero indebita percezione di straordinario festivo e feriale, indennità di viaggio, di reperibilità. All’ingiusto profitto corrispondeva un pari danno per l’amministrazione pubblica, indotta in errore mediante gli artifici e raggiri consistiti nella falsa attestazione. Configurabili peculato e peculato d’uso. I giudici di merito hanno ritenuto configurabili sia condotte di peculato di cui al comma 1 dell’art. 314 c.p. che condotte di peculato d’uso di cui al comma 2 dell’art. 314 c.p. derivanti, queste ultime, da una condotta appropriativa inidonea a comportare la definitiva apprensione del bene o la sua definitiva sottrazione alla destinazione istituzionale ma parimenti offensiva. Se infatti è vero che l’auto di servizio, dopo il suo utilizzo illecito e sistematico nell’arco di circa nove mesi, è stato restituito” all’amministrazione per il reimpiego ai fini istituzionali o, meglio, non più utilizzato per fini privati – e, quindi, è corretto parlare di appropriazione temporalmente delimitata, cioè per un uso momentaneo” – è altrettanto vero che, invece, il carburante è stato abusivamente consumato la relativa quantificazione del valore monetario è stata indicata nel capo di imputazione costituendo oggetto di specifica contestazione . Di qui, l’autonoma rilevanza delle condotte appropriative che sono di ostacolo a considerare l’utilizzo del carburante assorbito” nell’utilizzo momentaneo” dell’auto che dà origine al peculato d’uso. Fatti autonomi, occasionalmente” connessi. Le condotte appaiono naturalisticamente diverse in quanto separate sono le condotte di appropriazione dei mezzi di trasporto, quelle di appropriazione del carburante, pacificamente consumato, e quelle di impiego del personale che conduceva i mezzi. I fatti-reato, dunque, sono autonomi sul piano fattuale ma appaiono connessi dal punto di vista di mero fatto, in quanto unificati da necessità contingenti, del tutto occasionali. Non è, pertanto, possibile disquisire in termini di progressione criminosa o di antefatto o post fatto non punibile né è possibile assorbire un comportamento illecito nell’altro né è ammissibile derubricare tutte le ipotesi contestate nella fattispecie di peculato d’uso o abuso d’ufficio. L’appropriazione. È ius receptum che la condotta di appropriazione si configura quando chi ha il possesso o la detenzione di un bene esercita sullo stesso un potere di fatto” incompatibile ed eccedente il titolo, comportandosi uti dominus e, contemporaneamente, escludendo la signoria” del vero proprietario. Si tratta della c.d. interversione del possesso che richiede la creazione di un rapporto di fatto” con la cosa e determina, in primo luogo, un trasferimento di elementi patrimoniali a vantaggio dell’agente e in danno del soggetto passivo titolare della signoria e, in secondo luogo, un’espropriazione del proprietario dal rapporto con la cosa. L’utilizzo dell’autista un’ipotesi particolare. Quid iuris rispetto all’utilizzazione dell’attività lavorativa del dipendente dell’amministrazione? Richiamato il concetto di appropriazione è da escludere che l’energia umana – cioè l’attività lavorativa – possa essere oggetto di appropriazione, in quanto questa non è una cosa mobile e non è ipotizzabile il possesso o la disponibilità da parte dell’agente. A prescindere, poi, da quale sia il potere gerarchico esercitato su un lavoratore per costringerlo a mettersi al servizio del superiore anziché ad agire nell’interesse dell’amministrazione presso cui opera, si esclude che possa realizzarsi l’effetto espropriativo tipico dell’appropriazione, nel senso di escludere l’amministrazione dal rapporto. Distrazione non è appropriazione spazio per il delitto di abuso d’ufficio. La condotta di utilizzo di risorse umane per fini estranei a quelli istituzionali è qualificabile come distrattiva. In proposito, la Cassazione ricorda che la figura del peculato per distrazione è stata abolita ma ciò non significa che l’ipotesi sia decriminalizzata in quanto, nel caso in cui la distrazione” comporti un illecito utilizzo dei poteri d’ufficio id est , un abuso , procurando all’agente o a terzi un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, si può configurare la fattispecie di abuso d’ufficio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 febbraio – 4 maggio 2015, n. 18465 Presidente Conti – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 10.5.2013, con la quale D.P.L. era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni, per i delitti di peculato continuato capo a , truffa aggravata e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici continuate e aggravate dall'avere commesso il fatto in danno di ente pubblico e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione capo b . Il D.P. , che in primo grado era stato assolto da parte degli episodi di peculato, truffa e falso a lui originariamente contestati ai capi a e b dell'imputazione, nonché dai delitti di falsità ideologica previsti dall'art. 479 c.p. e di abuso d'ufficio a lui contestati ai capi c e d , veniva in particolare ritenuto responsabile del delitto di peculato di cui all'art. 314 comma 1 c.p. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella sua qualità di Direttore della III Zona Polizia di Frontiera di Bolzano, sistematicamente appropriato dell'autovettura di servizio a lui assegnata e dell'autista che di volta in volta veniva distolto dai suoi compiti d'istituto, nonché della benzina fornita dall'amministrazione, percorrendo circa 12.000 Km, in relazione a plurimi episodi undici viaggi da all'aeroporto di diciotto viaggi verso la località sciistica di omissis quattro viaggi a due viaggi a omissis un viaggio a un viaggio a un viaggio a due viaggi a Verona un viaggio a omissis due viaggi a omissis due viaggi a Predazzo un viaggio a omissis un viaggio a omissis - cfr. pp. 13/17 della sentenza impugnata del tutto estranei ad esigenze e motivi di servizio nonché dei reati di falso materiale in atti pubblici di cui all'art. 476 c.p. e truffa aggravata per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella sopra descritta qualità, procurato un ingiusto profitto, consistente nell'indebita retribuzione per ore di servizio dichiarate e mai prestate comportanti assenza ingiustificata, ovvero indebita percezione di straordinario feriale e festivo, indennità di viaggio, di reperibilità, festiva e superfestiva con pari danno dell'amministrazione dello Stato, inducendo in errore l'amministrazione di appartenenza con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente di aver prestato regolarmente servizio in plurime occasioni ricognizioni a omissis gita a ore di lavoro ordinario asseritamente svolte in occasione di una gita a omissis lavoro straordinario a in occasione del Capodanno 2007 lavoro straordinario relativo al trasferimento nell'alloggio di servizio dal 12 al 14 dicembre 2006 lavoro straordinario connesso con viaggi a o prestato a al ritorno da quei viaggi - pp. 18 e 19 . 2. D.P.L. ricorre tramite il suo difensore di fiducia avverso la richiamata sentenza d'appello deducendo in primo luogo erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti di peculato per i quali è intervenuta condanna in relazione al capo a dell'imputazione. Quelle condotte si riferiscono infatti all'uso momentaneo dell'autovettura di servizio, di poi immediatamente restituita. Esse dovrebbero quindi essere qualificate, ai sensi dell'art. 314 comma 2 c.p., come peculato d'uso. La reiterazione delle condotte non sarebbe al riguardo ostativa, poiché in tal caso la temporaneità dell'uso non è esclusa dalla percorrenza globalmente considerata, sicché sarebbe configurabile una pluralità di reati di peculato d'uso, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione. Tali episodi dovrebbero per di più essere valutati alla stregua del principio di offensività, con conseguente esclusione della loro rilevanza penale laddove si tratti di comportamenti occasionali, non comportanti alcun pregiudizio patrimoniale o intralcio all'attività funzionale dell'amministrazione. Inoltre, le condotte contestate non consistono in una appropriazione, né dal punto di vista oggettivo che da quello oggettivo, con la conseguenza che il delitto contestato peculato ex art. 314 comma 1 c.p. dovrebbe essere derubricato in quello di abuso d'ufficio. L'utilizzo dell'autovettura e delle prestazioni lavorative di personale dipendente dall'ente di appartenenza si risolve infatti nella distrazione dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica a profitto proprio, senza comportare la perdita degli stessi e la conseguente lesione patrimoniale dell'amministrazione. Infine, non è concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa. 3. Col secondo motivo di ricorso vengono invece dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di truffa aggravata e falso di cui al capo b dell'imputazione. I dirigenti della Polizia di Stato sono personale non contrattualizzato , tenuto prestare il proprio lavoro per 36 ore settimanali senza alcun ulteriore vincolo orario giornaliero o turno di servizio quotidiano prestabilito. Una volta prestate le 36 ore settimanali - ciò che può avvenire anche in soli tre/quattro giorni lavorativi - essi hanno diritto a percepire, per le prestazioni lavorative eccedenti quell'orario e nei limiti del monte ore disponibile, il trattamento economico spettante a titolo di lavoro straordinario. I giudici di merito sarebbero dunque incorsi in errore nel ritenere che le prestazioni elencate al capo b , dichiarate dal ricorrente e per le quali egli aveva percepito, a diverso titolo, la relativa retribuzione, non siano state effettivamente prestate. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto due diversi profili, ciascuno autonomamente idoneo a far ritenere precluse in questa sede le relative doglianze. In primo luogo, è manifestamente infondata la prospettazione secondo la quale le condotte contestate al capo a della rubrica sarebbero tutte interamente sussumibili, alternativamente o successivamente, nell'ambito della fattispecie di peculato d'uso, ovvero in quella di abuso d'ufficio. Nel caso in esame, sono state contestate all'imputato nell'ambito del capo a ipotesi di peculato art. 314 comma 1 c.p. concernenti 1 l'indebito impiego ad uso personale dell'autovettura di servizio 2 il connesso consumo del carburante fornito dall'amministrazione per l'uso di tale mezzo di trasporto 3 l'impiego a fini privati di personale dell'amministrazione utilizzato come autista per condurre l'automezzo in questione. La Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento all'intera imputazione di peculato, di non poter accogliere la richiesta di derubricazione di tutte le condotte contestate dall'ipotesi di peculato prevista all'art. 314 comma 1 c.p. a quelle di peculato d'uso art. 314 comma 2 c.p. , ovvero di abuso d'ufficio. L'impugnata sentenza evidenzia al proposito che il ricorrente ha effettuato viaggi abusivi per circa 12.000 Km., cui sono corrisposti il consumo di oltre 1000 litri di benzina dei quali egli si è illegittimamente appropriato, oltre l'ingiustificata usura dell'autovettura di servizio, il costo dei pedaggi autostradali e la sottrazione dell'autista dai compiti d'istituto. Secondo la Corte di merito, siffatti aspetti appropriativi sono nel caso in esame di vasta portata, certamente eccedente l'ambito dell'inoffensività, e tali da non poter essere obliterati. Il Collegio ritiene che l'autonomia dei fatti-reato emerga, prima ancora che ai fini della corretta loro qualificazione giuridica, sul piano fattuale diverse naturalisticamente e separate sono difatti le condotte di appropriazione dei mezzi di trasporto, di appropriazione del carburante, di impiego del personale che deve condurlo. La loro connessione dipende nelle fattispecie concrete da necessità occasionali o contingenti e comunque di puro fatto non già dalla configurazione delle fattispecie astratte né dalla esistenza di un rapporto tipico da mezzo a fine, assolutamente o relativamente necessario, tra le condotte e dipendente dalla loro fisionomia strutturale. Sicché non è possibile parlare di progressione criminosa necessaria o di antefatto o post-fatto non punibile, né, tantomeno, come sostiene il ricorrente, di assorbimento o di consunzione dell'un comportamento illecito nell'altro Sez. 1, n. 603 dell'11.5.2011, Speciale e altro . Non è da dubitare che, stando alle stesse imputazioni e a quanto ritenuto pacificamente assodato dai giudici di merito, l'automezzo di servizio indicato al capo a subito dopo l'uso di esso sistematicamente fatto dal D.P. a proprio servizio private nell'arco di circa nove mesi, sia stato restituito all'amministrazione, per il reimpiego ai fini istituzionali cui era destinato. Una diversa intenzione dell'imputato neppure è ipotizzata e comunque non risulta avvalorata dalla sentenza impugnata. L'appropriazione del mezzo di trasporto, seppur ripetuta e sistematica , è predicata nella stessa contestazione come temporalmente delimitata. Può perciò considerarsi destinata ad un uso momentaneo , secondo il significato assegnato dalla giurisprudenza al termine adoperato dal legislatore nel secondo comma dell'art. 314 cod. pen Consolidato è difatti l'orientamento secondo il quale l'aggettivo momentaneo che distingue l'uso della cosa oggetto d'appropriazione nella fattispecie del peculato d'uso, non sta a significare istantaneo, bensì temporaneo. Perché possa configurarsi la minore ipotesi del peculato d'uso occorre, ed è sufficiente, che, appropriandosi il bene - comportandosi cioè come se ne fosse proprietario e contemporaneamente escludendo così la signoria del vero proprietario - l'agente intendesse farne, e ne abbia fatto, uso uti dominus per un tempo limitato, subito dopo restituendola tra molte Sez. 6, sent. 10/03/1997, Federighi Sez. 6, sent. n. 9216 del 01/02/2005, Triolo Sez. 6, sent. n. 25541 del 21/05/2009, Cenname Sez. 6, n. 39770 del 27.5.2014, Giordano, in un caso di uso ripetuto dell'auto di servizio per brevi tragitti . Insomma, ove la condotta appropriativa, idonea a compromettere, anche se in misura più contenuta, la funzionalità della pubblica amministrazione, non sia tale da comportare ne1 la definitiva apprensione del bene, né la definitiva sottrazione dello stesso alla sua destinazione istituzionale, il fatto è da qualificare ai sensi del capoverso dell'art. 314 cod. pen Inoltre, la categoria della appropriazione - cui esclusivamente si riferisce la fattispecie di cui all'art. 314 comma 1 c.p. - non può attagliarsi all'utilizzazione a fini privati del pubblico ufficiale delle attività lavorative dei dipendenti dell'amministrazione a lui gerarchicamente sottoposti. Secondo principi condivisi, la condotta d'appropriazione si realizza quando colui che ha il possesso o detiene il bene esercita su di esso un potere di fatto incompatibile ed eccedente il suo titolo, comportandosi come se ne fosse proprietario ed escludendo il vero proprietario. Codesta assunzione unilaterale di una signoria di fatto, nella quale consiste la interversione del possesso, è integrata dunque da due aspetti l'uno positivo, l'altro negativo. Il primo, l'appropriazione, si concreta nella creazione di un rapporto di fatto con la cosa e comporta un trasferimento di elementi patrimoniali ed una locupletazione dell'agente a detrimento del soggetto passivo il secondo consiste nella espropriazione , vale a dire nell'esclusione del vero proprietario dal rapporto con la cosa Sez. 6, sent. n. 10543 del 07/06/2000, Baldassarre . Sicché, come questa Corte ha più volte riconosciuto, non è . ipotizzatile l'appropriazione di energia umana, essendo incontestabile che questa e, quindi, l'uomo che la produce, non è una cosa mobile e non se ne può perciò immaginare il possesso o la disponibilità da parte dell'agente cfr. tra molte, Sez. 6, n. 35150 del 09/06/2010, Fantino . Inoltre, quale che sia il potere gerarchico esercitato sul lavoratore per costringerlo ad asservirsi al volere del superiore anziché ad agire nell'interesse dell'amministrazione, deve quantomeno escludersi che possa di norma in relazione ad esso determinarsi quell'effetto espropriativo che parimenti è richiesto per la realizzazione dell'appropriazione Sez. 1, n. 603 dell'11.5.2011, Speciale e altro . Mediante l'utilizzo a proprio vantaggio delle prestazioni lavorative di dipendenti dell'amministrazione a lui subordinati, il pubblico ufficiale realizza invece senz'altro una destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. Questa è un'ipotesi di distrazione che, pur dopo l'abolizione della figura del peculato per distrazione, non è in radice decriminalizzata, perché laddove comporta un'illecita utilizzazione dei poteri di ufficio e quindi un abuso e procura all'agente o a terzi un vantaggio patrimoniale o un danno qualificabile come ingiusto, è idonea ad integrare il delitto configurato dall'art. 323 c.p. Sez. 1, n. 603 dell'11.5.2011, Speciale e altro si vedano altresì le considerazioni sviluppate in C. Cost. n. 448 del 1991 . Non è possibile invece dare qualificazione diversa da quella ex art. 314 comma 1 c.p. al consumo, durante l'abusiva utilizzazione del mezzo di servizio, del carburante erogato dall'amministrazione. Va ribadito al riguardo che il danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione, derivante da codesto consumo, é stato determinato nel suo effettivo valore monetario nel capo d'imputazione, è stato oggetto di specifica contestazione ed è stato plausibilmente - attesi i dati di fatto non confutati posti a base di tale valutazione - considerato cospicuo e penalmente rilevante, oltre la soglia dell'inoffensività, nelle sentenze di merito Sez. 6, n. 5006 del 12.1.2102, Rv. 251785 . L'autonoma rilevanza di codeste appropriazioni e la circostanza, pacifica, che il carburante è stato consumato , impediscono dunque di ritenere le condotte che si riferiscono alla sua utilizzazione assorbite nel peculato d'uso, o altrimenti qualificabili a diverso titolo, in particolare, come prospettato dal ricorrente, sub specie di abuso d'ufficio. Tutto quanto precede evidenzia il secondo profilo di inammissibilità del motivo di ricorso in esame. L'impossibilità di configurare, come implicitamente sostiene il ricorrente, l'assorbimento o la consunzione dell'appropriazione - rilevante e ad effetto irreversibile - del carburante e delle altre voci di costo di analoga natura, quali i pedaggi autostradali nell'uso momentaneo seppure ripetuto a fini personali dell'autovettura di servizio e/o nella distrazione dell'energia umana dispiegata da dipendenti dell'amministrazione gerarchicamente subordinati all'agente, impone infatti inevitabilmente di considerare partitamente anche tali diverse condotte. Con altrettanto inevitabile moltiplicazione delle imputazioni e, attesa la maggiore gravità di quelle comunque integranti i reati di peculato di cui all'art. 314 comma 1 c.p., con sicuro risultato di sfavore per l'imputato. Egli è stato infatti condannato per il delitto di peculato a lui contestato al capo A al minimo della pena edittale prevista al momento dei fatti e senza alcun aumento per la continuazione interna con i reati in relazione ai quali si configurerebbe un concorso materiale l'aumento di pena ex art. 81 comma 2 c.p. essendo stato applicato in relazione ai meno gravi reati contestati al capo B . La diversa qualificazione giuridica invocata dal ricorrente comporterebbe dunque per lui un risultato sanzionatorio deteriore, sicché' egli difetta al riguardo di concreto interesse. 3. Il secondo motivo di ricorso, col quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di truffa aggravata e falso di cui al capo B dell'imputazione, è pure inammissibile, in quanto generico, poiché non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale viene correttamente indicato che quelle condotte si riferiscono ad artifici e raggiri e false dichiarazioni relative ad attività di carattere esclusivamente privato presenza sulle piste da sci, gite di piacere di vario genere, viaggi di carattere privato, ecc. ivi debitamente e specificamente descritte p. 19 . Non risultano dunque considerati nel ricorso gli argomenti - pienamente logici in fatto e corretti in diritto - che assumono ruolo centrale nella motivazione della sentenza impugnata, mentre irrilevanti e fuori tema risultano le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine all'orario di servizio settimanale e giornaliero dei dirigenti della Polizia di Stato, posto che le condotte di cui al capo B per le quali è intervenuta condanna esulano totalmente dalle funzioni svolte dal ricorrente, dal servizio cui egli era tenuto e dal relativo orario di lavoro. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. SU, n. 32 del 22.11.2000, De Luca , in particolare l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice SU, n. 23428 del 22.3.2005, Bracale e, da ultimo, tra le altre, Sez. 6, n. 25807 del 14.3.2014, Rizzo e altro Sez. 1, n. 6693 del 20.1.2014, Cappello . All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.