Tre soffi finti nell’etilometro: condannato

La condotta, inequivocabile, dell’automobilista è stata valutata, correttamente, come rifiuto di sottoporsi alla rilevazione del tasso alcolemico. Non regge la tesi difensiva di una presunta incapacità fisica di affrontare il test.

Pessimo giocatore di poker, l’automobilista beccato a guidare dopo aver bevuto troppo subito scoperto, difatti, il bluff tentato alla prova per l’individuazione del tasso alcolico. Risibili i finti soffi nell’etilometro. Tale condotta è valutabile come rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Consequenziale, e legittima, la condanna. Cassazione, sentenza n. 18093, sez. IV Penale, depositata oggi . Bluff. Pena severa per il conducente dell’automobile – non di sua proprietà, peraltro – nove mesi di arresto e 2mila euro di ammenda , con sospensione della patente di guida per un anno , per essersi messo al volante sotto l’effetto dell’alcool . Per i giudici di merito, difatti, non vi sono dubbi sul fatto che l’uomo, dinanzi agli agenti, ha fatto solo finta di soffiare nell’etilometro. Tale bluff, in sostanza, è ritenuto valutabile come rifiuto in piena regola. Rifiuto. Di avviso opposto, ovviamente, l’automobilista, il quale ribadisce, anche in Cassazione, che, all’epoca dei fatti, era evidente la sua incapacità fisica di sottoporsi alla prova dell’etilometro . E a sostegno di questa tesi viene anche richiamata la deposizione dell’agente accertatore , da cui emergeva lo stato di alterazione e scompenso psico-fisico dell’uomo, soggettivamente inidoneo ad espletare la prova . Mentre, invece, aggiunge ancora l’uomo, non è emerso nella sua condotta, nell’imminenza del fatto, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento . Chiara l’ottica difensiva, centrata sull’affermazione che di rifiuto non si poteva parlare, per assenza dell’elemento psicologico Tale visione, però, viene ritenuta assai fragile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, condividendo le valutazioni compiute tra primo e secondo grado, ritiene evidente che il comportamento dell’uomo fosse catalogabile come rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico , essendo interpretabile come rifiuto la condotta ripetutamente elusiva del metodo idoneo a consentire la rilevazione . Nessun dubbio è possibile, in sostanza, sulla volontà dell’automobilista di non affrontare l’etilometro egli, difatti, ha effettuato tre tentativi simulati di soffiare nell’etilometro . E, viene aggiunto, è illogico pensare che la condotta tipica del reato debba per forza concretizzarsi in un rifiuto verbale . Indiscutibile, quindi, la conferma della condanna nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 – 29 aprile 2015, numero 18093 Presidente Sirena – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 9/06/2014, ha parzialmente riformato con esclusivo riguardo alla confisca dell'autovettura, omessa in primo grado, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Belluno il 31/05/2013, che aveva dichiarato F.E. colpevole del reato previsto dall'articolo 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, numero 285 in relazione all'articolo 186, comma 2, lett. c del medesimo decreto, commesso in data 5 novembre 2010, condannandolo alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per un anno. 2. F.E. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a eccezione di incostituzionalità dell'articolo 186, comma 7, cod. strada per la violazione degli articolo 24, 42,111 Cost. in quanto la confisca del veicolo appartenente ad un terzo ha vulnerato il diritto di colui che non ha preso parte al processo b violazione dell'articolo 192, comma 2, cod. proc. penumero - difetto di indizi gravi, precisi e concordanti - inosservanza dell'articolo 530 cod. proc. penumero per non essere stato provato il rifiuto. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non abbia tenuto in debito conto la palese e incontestata incapacità fisica dell'imputato di sottoporsi alla prova dell'etilometro. Dal verbale di accertamenti urgenti e dalla deposizione dell'agente accertatore, si assume, emergeva lo stato di alterazione e scompenso psico-fisico del ricorrente, per cui era soggettivamente inidoneo ad espletare la prova, non essendo emerso nella sua condotta nell'imminenza dei fatto il rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Secondo il ricorrente, di rifiuto non si poteva parlare per assenza dell'elemento psicologico, non potendosi equiparare l'impossibilità di attuare compiutamente l'alcoltest al rifiuto di sottoporvisi ed essendo tenuti gli agenti a chiedere il consenso all'esame ematico, solo in caso di rifiuto a tale esame potendo contestare il reato punito dall'articolo 186, comma 7, cod. strada. L'erronea applicazione di legge si ravvisa, secondo il ricorrente, anche in relazione alla mancanza di prova che il rifiuto sia stato consapevolmente espresso, avendo tenuto il ricorrente, per fatti concludenti, sottoponendosi all'esame, un comportamento inconciliabile con il reato per il quale è stato condannato. La testimonianza dell'agente accertatore avrebbe ingenerato pallidi sospetti di un atteggiamento fraudolento da parte dell'imputato, in contraddizione con l'incapacità fisica quale causa del mancato esito positivo dell'alcoltest risultante dal verbale di accertamenti urgenti c vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Nel ricorso si deduce che gli elementi dai quali è stato desunto il rifiuto erano contraddittori, essendo la motivazione non effettiva, in quanto fondata su enumerazione di elementi indiziari tra loro contrastanti senza un reale vaglio critico, illogica e contraddittoria, per aver riportato tesi ed antitesi, e fondata su conclusioni incompatibili con i risultati dell'istruttoria dibattimentale d manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, in quanto l'affermazione di gravità del fatto è basata su un presupposto erroneo e travisato, non essendo la guida avvenuta alle 14 00 bensì alle 23 45 con carreggiata deserta. 3. Con memoria depositata il 13 marzo 2015 il ricorrente ha svolto motivi aggiunti deducendo la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità perché il terzo proprietario del veicolo potrebbe agire contro l'imputato per il danno derivante dalla confisca dell'autovettura, reiterando le censure attinenti il vizio di motivazione in merito alla prova dei rifiuto e deducendo travisamento dei fatti in merito alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale rilevato che solo due precedenti penali potessero in qualche modo incidere su tale giudizio, essendo le altre condanne oggetto di condono o estinte per l'esito positivo dell'affidamento in prova. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto carente d'interesse. 1.1. Hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che l'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod.proc.penumero quale condizione d'ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti dei provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Occorre, cioè, che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e che l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole Sez. U, numero 42 dei 13/12/1995, Timpani, RV. 203093 Sez.3, numero 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685 Sez.1, numero 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv.232254 Sez.6, numero 26012 del 27/04/2004, Manghisi, Rv. 229977 Sez.6, numero 2158 del 15/06/1998, Mazzesi, Rv.212233 . 1.2. Nel caso in esame deve rilevarsi che, in base a quanto emerge dallz sentenza impugnata, il veicolo Fiat Punto tg. AY255PS - condotto dall'imputatc all'atto dei controllo dei Carabinieri - è risultato di proprietà di Mason Giampietro, che al momento del fatto era a bordo dell'autovettura dal lato passeggero. 1.3. Oltre a richiamare la possibilità per il terzo proprietario dei bene confiscato di far valere il diritto alla restituzione mediante incidente di esecuzione Sez. 1, numero 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415 , si deve qui in ogni casc sottolineare che la confisca del veicolo disposta con il provvedimento impugnatc riguarda un bene non appartenente al ricorrente e che, pertanto, la sua sfera giuridica non è stata lesa, donde l'insussistenza dell'interesse a impugnare Sez. 3, numero 25493 dei 22/04/2009, Petrosillo . 2. II secondo ed il terzo motivo dei ricorso sono infondati. 2.1. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalchè - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile Sez. U, numero 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 . 2.2. I giudici di merito hanno correttamente qualificato come rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico la condotta dell'imputato, descritta nella sentenza di primo grado in termini di & lt tre tentativi simulati di soffiare nell'etilometro& gt e nella sentenza di appello, sulla scorta della deposizione dell'agente accertatore, come segue & lt ha provato a soffiare ma vistosamente lui tentava di soffiare ma non soffiava cioè simulava& gt . Nella sentenza impugnata si è rilevato che il rifiuto era stato attestato anche nel verbale di accertamenti urgenti e si è ritenuto che, nonostante dal verbale risultasse l'incapacità del generalizzato di eseguire la prova viste le sue incapacità psico-fisiche, la prova dichiarativa avesse fugato ogni possibile dubbio in merito alla volontà dell'imputato di non sottoporsi all'accertamento. 2.3. La Corte ha, dunque, ritenuto, in conformità al giudice di primo grado, che il comportamento dell'imputato fosse sussumibile nella fattispecie astratta che prevede la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all'accertamento dei tasso alcolemico, interpretando come rifiuto la condotta ripetutamente elusiva del metodo idoneo a consentire la rilevazione. Si tratta di corretta qualificazione giuridica del fatto espressa con motivazione esente da vizi, non essendo previsto che la condotta tipica del reato si debba concretare in un rifiuto verbale. Giova, in proposito, ricordare che nella giurisprudenza della Corte di legittimità è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie astratta disciplinata dall'articolo 186, comma 7, cod. strada anche la condotta ammissiva dello stato di ebbrezza, indirettamente espressiva del rifiuto di sottoporsi all'accertamento Sez.4, numero 36566 dei 18/09/2006, Baruffaldi, Rv. 235371 Sez.4, numero 3444 del 12/11/2003, dep. 2004, Simoncelli, Rv. 229784 . 2.4. A ciò deve aggiungersi che la condotta tipica del reato contestato si sostanzia nella manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente a sottoporsi all'accertamento alcolimetrico Sez. 4, numero 5909 del 08/01/2013, Giacone, Rv. 254792 e si distingue nettamente dalla condotta costitutiva del reato di guida in stato di ebbrezza, rispetto al cui accertamento si può atteggiare, ancorchè non strutturalmente, in termini di reciproca alternatività allorchè l'attività istruttoria espletata non consenta di desumere a/iunde lo stato di alterazione psico-fisica penalmente rilevante del guidatore. 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha confermato la pena di mesi nove di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda elencando i numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato e valutando la gravità del fatto il riferimento alle ore 14 00 è un evidente refuso, essendo pacifico che il fatto si sia verificato intorno alle ore 24 00 . La Corte territoriale non era, peraltro, tenuta ad enunciare in maniera articolata gli elementi valutativi seguiti nella determinazione della pena, essendo l'obbligo motivazionale inversamente proporzionale all'entità della sanzione irrogata, né è possibile in questa sede operare un controllo così rigoroso del criterio adottato come quello richiesto dal ricorrente, a fronte di una motivazione che, sul punto, si presenta ampiamente satisfattiva. In ogni caso il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'articolo 133 cod. penumero , può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti Sez. 5, numero 39473 dei 13/06/2013, Paderni, Rv.257200 . A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod.penumero , è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione con riferimento alle ragioni giustificative della conferma della sanzione applicata dal Tribunale. 4. II ricorso, per le anzidette ragioni, deve essere rigettato segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.