Inattendibilità dell’accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo ematico nel caso di impiego di disinfettante a base alcolica

Utilizzo di un disinfettante a base alcolica per effettuare il prelievo ematico? La rilevazione dello stato di ebbrezza potrebbe uscirne falsata.

Il caso. L’imputato è stato tratto a giudizio per aver cagionato un sinistro stradale in stato di ebbrezza accertato attraverso il prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria. All’esito del processo, il Tribunale di Firenze assolveva l’imputato accogliendo la tesi difensiva secondo cui l’accertamento dello stato di ubriachezza al momento del sinistro non era attendibile, in quanto falsato dall’impiego da parte dei sanitari di un disinfettante a base alcolica. Infatti, a seguito del sinistro stradale, l’imputato veniva trasportato al pronto soccorso ove gli venivano prestate le prime cure ed ove, su richiesta della polizia intervenuta, veniva effettuato il prelievo ematico per l’accertamento del tasso alcolemico. Lucido e orientato e tutto quell’alcool nel sangue? Tuttavia, l’elevato tasso alcolico rilevato nel sangue, pari addirittura a 2 grammi per litro, risultava incompatibile con le condizioni psicofisiche dell’imputato all’arrivo al pronto soccorso e rilevate dai sanitari che, nella relativa cartella clinica, lo descrivevano come lucido ed orientato. Condizioni queste assai lontane da quelle generalmente associate ad un tasso alcolemico cosi elevato 2 g/l come quello riscontrato dal prelievo ematico cui consegue una forte diminuzione delle percezioni sensoriali, una certa difficoltà di deambulazione ed un comportamento irresponsabile e molesto. Prelievo del sangue effettuato con l’utilizzo di un disinfettante a base alcolica. D’altra parte lo stesso imputato, che ha negato di aver bevuto quella sera, come confermato da un testimone, ha anche riferito al Giudice di aver avvertito odore di alcol durante le operazione di disinfezione della cute antecedenti al prelievo ematico. Sulla scorta di ciò, il Tribunale di Firenze ha dunque assolto l’imputato con formula piena ritenendo che la rilevazione dello stato di ebbrezza fosse stato frutto di un errore nella procedura effettuata dai sanitari nell’esecuzione del prelievo che probabilmente ha visto l’utilizzo di un disinfettante a base alcolica che ne ha falsato il risultato. Con questa decisione il Tribunale di Firenze ha confermato in sede penale la decisione già assunta in sede civile dal Giudice di pace di Firenze che, in forza dei medesimi argomenti, aveva annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dalla Prefettura di Firenze.

Giudice di Pace di Firenze, sez. II Civile, sentenza 10 maggio 2013 – 2 luglio 2014, n. 3098 Giudice Iorio Svolgimento del processo Con ricorso tempestivamente iscritto a ruolo il ricorrente presentava ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. N. . Con detta ordinanza veniva disposta la sospensione per anni 1 della patente di guida del ricorrente per aver presentato un tasso alcoolemico di 2,01 g/1. Il ricorrente sosteneva che la misurazione del tasso non era avvenuta tramite alcooltest ma tramite prelievo ematico presso il Pronto Soccorso di Careggi ove il ricorrente era stato ricoverato alle ore 22 26 del 10 novembre 2011. Il ricorrente, infatti aveva avuto un incidente stradale il prelievo fu effettuato intorno alle ore 00 20 del 11 novembre 2011, ossia circa due ore dopo il ricovero. Al momento del ricovero, il dottor M. S., definiva il L. Lucido, orientato, mnesico ”. Da ultimo, quindi, il ricorrente sosteneva l'impossibilità di una tale tasso alcoolemico alle due ore dopo essere stato riscontrato lucido e ne addebitava il fatto all'uso dell'alcool per disinfettare il braccio per il prelievo. Oltre ad ottenere prova per testi sul fatto che, immediatamente prima il sinistro, non avesse bevuto, depositava note bibliografiche sui tassi alcoolemici. Si costituiva la Prefettura prendendo posizione sui punti del ricorso e chiedendone il rigetto. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione anche nel merito con le conclusioni come a verbale. Motivi della decisione Il ricorso deve essere accolto. Preliminarmente va specificato che il tasso alcoolemico, generalmente rilevato con apparecchiature che misurano il fiato, presenta la prima misurazione superiore alla seconda. Ciò perché l'assorbimento nell'organismo è lento. Sebbene la prova per testi non possa essere considerata più di tanto, ben avendo potuto il ricorrente aver bevuto dopo essere uscito di casa, occorre considerare cosa dichiarato dal Dottor M.S., definiva il L. Lucido, orientato, mnesico ”. Detto professionista, quale medico del Pronto soccorso, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ora se alle ore 00 20 del 11 novembre 2011 il L. aveva un tasso alcoolemico di 2,01 g/1, ciò significa che un ora prima detto valore doveva essere superiore. Ma con un tasso 1,6 g/1 vi è una forte diminuzione delle percezioni, si riesce appena a camminare, il soggetto è irresponsabile e molesto situazione incompatibile con quanto accertato dal Dottor M.S L'unica spiegazione possibile, quindi, è che nell'effettuare il prelievo il braccio del paziente sia stato disinfettato con alcool e, pertanto la misurazione sia stata falsata. Questo come confermato da letteratura medico/legale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa come in dispositivo. P.Q.M. alle ore 12,45, accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione Prot. n. . Condanna la Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto pro-tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.200,00 in favore del ricorrente, oltre alla restituzione della somma di € 214,00, anticipata per l 'iscrizione a ruolo del ricorso.

Tribunale di Firenze, sez. I Penale, sentenza 9 gennaio 2015, n. 33 Giudice Coletta Motivazione All'esito dell'istruttoria dibattimentale deve essere emessa sentenza di assoluzione a carico dell'imputato poiché sono emersi elementi idonei a mettere in forte dubbio l'attendibilità delle rilevazioni effettuate a carico dell'imputato e che determinarono l'accertamento dello stato di ebbrezza in contestazione. Secondo quanto riferito dal medesimo imputato, e confermato da un teste a difesa introdotto nel corso del dibattimento, la sera del 10/11/2011 il L., prima di mettersi alla guida della propria autovettura e rimanere coinvolto in un incidente stradale, aveva cenato senza, però, consumare alcolici. Il L. ha dichiarato che mentre andava sul posto di lavoro la sua auto ebbe uno sbandamento che ne provocò l'uscita di strada. Il L. ha anche dichiarato che, una volta giunto in ospedale, si sottopose a tutti gli accertamenti del caso e che acconsentì senza problemi a farsi fare un prelievo ematico finalizzato alla verifica delle proprie condizioni psicofisiche. Il L. ha dichiarato di aver avvertito un forte odore di alcool al momento del prelievo ematico che venne effettuato dal personale sanitario lasciando comprendere che, probabilmente, la cute dove venne fatto il prelievo venne disinfettata con disinfettante alcolico. La teste e consulente della difesa B. ha spiegato che all'epoca dei fatti per cui è processo erano talvolta in uso, all'interno delle strutture sanitarie, delle prassi che, poi, è stato accertato essere fonte di alterazione dei risultati delle analisi. In particolare, secondo quanto dichiarato dalla consulente, accadeva che, prima del prelievo, il personale sanitario disinfettasse la pelle utilizzando alcool. Tale condotta è, però, causa di una alterazione dei risultati poiché comporta l'innalzamento del tasso alcolico rilevato nel sangue del paziente. La ricostruzione offerta dalla difesa appare plausibile alla luce di numerosi elementi. Al di là delle dichiarazioni dell'imputato, che sono comunque supportate da un teste, appare plausibile ritenere che effettivamente il L. non si sia posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza anche per altri motivi. Lo stato di ebbrezza rilevato appare particolarmente alto ed è stato accertato a distanza di qualche tempo rispetto al verificarsi del sinistro stradale. Il L., infatti, è prima rimasto coinvolto nell'incidente, ha chiamato lui stesso i soccorsi, è stato accompagnato da un'ambulanza. in pronto soccorso, dove è entrato in codice verde e cioè in codice di minore gravità ed è stato. visitato dai sanitari. Dall'esame della certificazione di pronto soccorso non emergono elementi dai quali si possa ricavare che il medesimo era in stato di alterazione. Eppure il tasso alcolico rilevato era particolarmente alto e, presumibilmente, se quello era il tasso alcolico effettivo, quello al momento del sinistro doveva essere anche più alto. In tali condizioni appare difficile ritenere che i sanitari non rilevassero, e annotassero sul certificato di. pronto soccorso, elementi indici di uno stato di alterazione. Tali elementi, però, non risultano. Se così stanno le cose appare allora plausibile e non irragionevole ritenere che, effettivamente, la rilevazione di stato di ebbrezza sia il frutto di un errore determinato da una scorretta procedura posta in essere dai sanitari. Si impone, pertanto, la sentenza di cui al dispositivo.