Pistola giocattolo alla mano e “vuoi vedere come ti sparo...”: la minaccia è aggravata

In tema di minaccia, ricorre l’aggravante dell’arma anche nel caso di una pistola giocattolo, in quanto qualsiasi oggetto che abbia all’apparenza le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13915, depositata il 1° aprile 2015. Il fatto. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione con la quale il giudice di pace dichiarava non doversi procedere, in conseguenza di remissione di querela, nei confronti dell’imputato per aver minacciato un uomo di un ingiusto danno con una pistola, poi risultata di tipo giocattolo. Il Procuratore Generale ritiene il reato perseguibile d’ufficio. Il Collegio ritiene il ricorso fondato, in quanto dal tenore dell’imputazione emerge chiaramente come il fatto contestato all’imputato sia riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 612, comma 2, c.p. e che, dunque, innanzitutto, l’imputato doveva essere citato dinanzi al Tribunale competente e non al giudice di pace. Aggravante dell’armaanche giocattolo. Non vi è dubbio che nel caso in esame sia configurabile la fattispecie di cui all’art. 612, comma 2, c.p., perché, come ricorda il Collegio, in tema di minaccia, ricorre l’aggravante dell’arma anche nel caso di una pistola giocattolo, in quanto qualsiasi oggetto che abbia all’apparenza le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso. In più, l’uso della pistola giocattolo è stata accompagnata da frasi dal tenore inequivoco in ordine alla gravità della minaccia. Grave turbamento psichico. Continua il Collegio, affermando come, con l’espressione contenuta nella norma citata minaccia grave”, il legislatore ha voluto dare rilievo all’entità del turbamento psichico che l’atto intimidatorio determina nel soggetto passivo. Dunque, la minaccia di morte, anche solo per il modo in cui viene pronunciata, può produrre un grave turbamento psichico, considerando la personalità dei soggetti del reato e le modalità della condotta. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Procura per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 marzo – 1 aprile 2015, n. 13915 Presidente Marasca – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 maggio 2014 il Giudice di Pace di Sarno ha dichiarato non doversi procedere, in conseguenza di remissione di querela, per il reato ascritto a P.V., imputato perché aveva minacciato di un ingiusto danno con una pistola, poi risultata di tipo giocattolo, Aniello Cerrato, proferendo al suo indirizzo la frase Vuoi vedere come ti sparo vuoi vedere come ti sparo . 2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo la violazione dell'art. 152 cod pen., perché è stata pronunziata una sentenza di non doversi procedere per estinzione di un reato procedibile d'ufficio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, di conseguenza, merita accoglimento. E' evidente dal tenore dello stesso capo di imputazione che il fatto contestato sia riconducibile in quello di cui all'art. 612, comma secondo, cod.pen. e che erroneamente la Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha promosso l'azione penale citando l'imputato dinanzi al Giudice di Pace, invece che dinanzi al Tribunale competente. Nessun dubbio può aversi sulla configurabilità nel caso in esame della fattispecie di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., giacché, in tema di minaccia, ricorre l'aggravante dell'arma anche nel caso di una pistola-giocattolo, in quanto I qualsiasi oggetto che abbia all'apparenza le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso Sez. 5, n. 6608 del 16/05/1973 - dep. 05/10/1973, MOLFINO, Rv. 125102 . Non può trascurarsi, peraltro, che nella specie l'uso della pistola giocattolo è stato accompagnato da frasi di tenore inequivoco in ordine alla gravità della minaccia. Con l'espressione 'minaccia grave' contenuta nel capoverso dell'art 612 cod. pen. il legislatore ha inteso dare rilievo all'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo a tal fine, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, anche nel modo generico come viene pronunciata, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti attivo e passivo del reato e alle modalità di estrinsecazione della condotta posta in essere. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura di Nocera Inferiore per il corso ulteriore.