Etilometro guasto? Sta al guidatore “alticcio” dimostrarlo

E’ onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento, come difetti dello strumento o errori di metodologia nell’esecuzione. Non è, infatti, sufficiente ipotizzare la mancanza di omologazione del macchinario o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12265, depositata il 24 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Firenze condannava un imputato per il reato ex art. 186, comma 2, lett. b , c.d.s. guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l . L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando l’incertezza dei risultati etilometrici, espressi da un macchinario non affidabile, in quanto non era stato sottoposto alle regolari visite periodiche infatti, mostrava ancora l’orologio legale. Inoltre, deduceva di non essere stato previamente avvisato della facoltà di far intervenire un proprio difensore di fiducia per assisterlo. Difetti dell’etilometro. La Corte di Cassazione ricorda che è onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento, come difetti dello strumento o errori di metodologia nell’esecuzione. Non è, infatti, sufficiente ipotizzare la mancanza di omologazione del macchinario o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro. Nel caso di specie, era evidente che l’erronea indicazione della data non si correlasse in alcun modo con il sospetto di difettoso funzionamento dello spirometro . In più, l’intangibilità della prova documentale non era rimasta lesa dall’annotazione del verbalizzante, attestante l’ora effettiva del controllo. Mancato avviso. Gli Ermellini richiamano poi il precedente n. 5396/2015 delle Sezioni Unite, in cui era stato affermato che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame etilometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, l’eccezione era stata proposta solo con l’atto di appello, quindi tardivamente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 gennaio – 24 marzo 2015, n. 12265 Presidente Zecca – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze il 16/1/2014 confermò la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 14/1/2013, che, giudicato T. M. colpevole dei reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b , cod. della str., aveva condannato il medesimo alla pena stimata di giustizia. 2. Avverso la predetta statuizione l'imputata propone ricorso per cassazione corredato da tre censure. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, assumendo l'incertezza dei risultati etilometrici, espressi da un macchinario non affidabile, in quanto, in violazione dell'art. 379 del regolamento, non era stato sottoposto alle regolari visite periodiche, tanto da presentare ancora predisposto l'orologio legale. 2.2. Con il secondo motivo viene allegata altra violazione di legge per non essere stato l'imputato previamente avvisato della facoltà di far intervenire un proprio difensore di fiducia per assisterlo. 2.3. Con il terzo motivo viene denunziata ulteriore violazione di legge per non essere stata riconosciuta la sussistenza delle attenuanti generiche, nonostante il basso tasso alcolemico riscontrato e la complessiva levità del fatto. 3. Infine il ricorrente allega intervenuta prescrizione del reato dopo l'emissione della sentenza d'appello. Considerato in diritto 4. Il primo motivo si manifesta manifestamente destituito di giuridico fondamento. Quanto alla pretesa inattendibilità dell'alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria all'accertamento difetti dello strumento, errore di metodologia nell'esecuzione , non essendo affatto sufficiente ipotizzare la mancanza di omologazione del macchinario Cass., Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011 o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011 o, addirittura, come nel caso di specie, congetturare vaghi ed improbabili dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali è di tutta evidenza che l'erronea indicazione della data non si correla in alcun modo con il sospetto di difettoso funzionamento dello spirometro. Quanto al resto, l'intangibilità della prova documentale non è rimasta affatto lesa dall'annotazione dei verbalizzante, attestante l'ora effettiva del controllo, peraltro non contestata dall'imputato. 5. Non merita migliore sorte il terzo motivo. Come più volte chiarito in questa sede la concessione o meno delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Cass., Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, Rv. 227142 . In ogni caso, il ricorrente, senza sottoporre ad un'effettiva e persuasiva censura la motivazione con la quale la Corte di merito ha disatteso sul punto l'appello, si è limitato a dissentire dal giudizio di gravità espresso dal giudice cioè, in definitiva, ha inteso erroneamente assegnare al giudizio di legittimità il compito di esprimere nuova e diversa valutazione di merito. 6. Il secondo motivo, pur dotato di una sua plausibilità, risulta infondato. Invero, pur accedendo alla tesi di maggior garanzia per l'imputato, e cioè che l'eccezione possa essere anche successivamente sollevata dal difensore, nel caso di specie consta essere stata proposta solo con l'atto d'appello e, per questa ragione, la Corte di merito l'aveva disattesa, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, tardivamente. Conferma di ciò oggi è dato trarre dalla pronuncia emessa a S.U. il 29/1/2015 dep. 5/2/2015 , nel procedimento n. 4295/014, che ha precisato il seguente principio di diritto La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame etilometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod, proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado . 7. Infine, deve soggiungersi che il reato, per il combinato disposto degli artt. 157 e 160, cod. pen., si sarebbe prescritto, tenuto conto dell'epoca del fatto 22/3/2009 e delle intervenute sospensioni del corso prescrizionale, ove entro il 17/1/2015 non fosse sopraggiunta la sentenza d'irrevocabilità. 8. All'epilogo consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.